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Ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012): oggettivo e soggettivo
- "Fraud Risk Assessment - A fraud risk assessment is a dynamic and iterative process for identifying and assessing fraud risks relevant to the organization. Fraud risk assessment addresses the risk of fraudulent financial reporting, fraudulent non-financial reporting, asset misappropriation, and illegal acts (including corruption). Organizations can tailor this approach to meet their individual needs, complexities, and goals. Fraud risk assessment is not only an integral component of risk assessment and internal control, it also is specifically linked to 2013 COSO Framework principle 8." (COSO - Fraud management Guide - Executive summary - Principles, settembre 2016)
L’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Tra le misure introdotte dalla norma sono inclusi i seguenti adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali):
L’ambito oggettivo di applicazione dei “Modelli di prevenzione della corruzione” è più ampio di quello riferito ai “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, considerato che l’elenco dei reati-presupposto previsti da quest’ultimo Decreto è tassativo e non include tutti i reati contro la Pubblica amministrazione (v., in particolare, artt. 24 e 25, Decreto).
Circa l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione recata dalla Legge n. 190/2012, si può fare riferimento all'art. 1, comma 59, di tale provvedimento normativo, che qui di seguito si riporta:
<<Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.>> (ndr.: e, quindi, a tutte le amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ecc.).
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua come "Destinatari" i seguenti soggetti (v. para. 1.3):
Più recentemente, la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» - ha precisato quanto segue:
<<2.1. Le società in controllo pubblico
La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell’Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.
Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, dall’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.
Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2)3.
Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.>>
Con la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), l'A.NA.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Si riporta qui di seguito uno stralcio del documento, riferimento alle società in controllo pubblico:
<<3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»4 (nel prosieguo schema di testo unico); Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.5 c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile». Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..
3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. L’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001
*****
Al momento della stesura del presente PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva l’approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA. Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall’applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l’esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.>
Qui di seguito si riporta uno stralcio delle FAQ in materia di anti-corruzione pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. (www.anticorruzione.it):
<<FAQ in materia di Anticorruzione
1 Ambito di applicazione della normativa
1.1 La legge n. 190 del 2012 si applica alle aziende pubbliche di servizi?
Le aziende pubbliche di servizi, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 207 del 2001, sono da considerarsi a tutti gli effetti ricomprese nell’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – aziende pubbliche di servizi – art. 6, d.lgs. n. 207/2001.
1.2 La mera previsione della soppressione dell’ente esonera l’ente stesso dall’applicazione della legge n. 190 del 2012?
La mera previsione della soppressione dell’ente da parte di una legge regionale in corso di approvazione non esonera di per sé l’ente dall’applicazione della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – soppressione dell’ente.
1.3 La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni?
La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano nazionale anticorruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – P.N.A. – fondazioni.
1.4 La legge n. 190 del 2012 si applica anche alle università libere ex R.D. 31 agosto 1933, n. 1592?
La legge n. 190 del 2012 si applica anche alle università libere ex R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, in qualità di enti pubblici non economici, così come definite dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – università libere.
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La questione dell'applicabilità della normativa in materia di anti-corruzione e trasparenza è stata affrontata dall'A.N.A.C. (tra l'altro) con la propria determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante <<Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>.
Tra le misure introdotte dalla norma sono inclusi i seguenti adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali):
- definizione di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- adozione di procedure e iniziative in tema di formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- nomina di un “responsabile della prevenzione della corruzione”.
L’ambito oggettivo di applicazione dei “Modelli di prevenzione della corruzione” è più ampio di quello riferito ai “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, considerato che l’elenco dei reati-presupposto previsti da quest’ultimo Decreto è tassativo e non include tutti i reati contro la Pubblica amministrazione (v., in particolare, artt. 24 e 25, Decreto).
Circa l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione recata dalla Legge n. 190/2012, si può fare riferimento all'art. 1, comma 59, di tale provvedimento normativo, che qui di seguito si riporta:
<<Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.>> (ndr.: e, quindi, a tutte le amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ecc.).
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua come "Destinatari" i seguenti soggetti (v. para. 1.3):
- tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190 del 2012;
- Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- istituzioni universitarie (v. oltre: FAQ A.N.A.C.);
- enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali);
- enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate e società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).
Più recentemente, la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» - ha precisato quanto segue:
<<2.1. Le società in controllo pubblico
La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell’Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.
Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, dall’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.
Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2)3.
Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.>>
Con la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), l'A.NA.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Si riporta qui di seguito uno stralcio del documento, riferimento alle società in controllo pubblico:
<<3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»4 (nel prosieguo schema di testo unico); Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.5 c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile». Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..
3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. L’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001
*****
Al momento della stesura del presente PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva l’approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA. Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall’applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l’esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.>
Qui di seguito si riporta uno stralcio delle FAQ in materia di anti-corruzione pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. (www.anticorruzione.it):
<<FAQ in materia di Anticorruzione
1 Ambito di applicazione della normativa
1.1 La legge n. 190 del 2012 si applica alle aziende pubbliche di servizi?
Le aziende pubbliche di servizi, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 207 del 2001, sono da considerarsi a tutti gli effetti ricomprese nell’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – aziende pubbliche di servizi – art. 6, d.lgs. n. 207/2001.
1.2 La mera previsione della soppressione dell’ente esonera l’ente stesso dall’applicazione della legge n. 190 del 2012?
La mera previsione della soppressione dell’ente da parte di una legge regionale in corso di approvazione non esonera di per sé l’ente dall’applicazione della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – soppressione dell’ente.
1.3 La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni?
La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano nazionale anticorruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – P.N.A. – fondazioni.
1.4 La legge n. 190 del 2012 si applica anche alle università libere ex R.D. 31 agosto 1933, n. 1592?
La legge n. 190 del 2012 si applica anche alle università libere ex R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, in qualità di enti pubblici non economici, così come definite dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – ambito di applicazione – l. n. 190/2012 – università libere.
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La questione dell'applicabilità della normativa in materia di anti-corruzione e trasparenza è stata affrontata dall'A.N.A.C. (tra l'altro) con la propria determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante <<Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>.