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21.02.2024
Il FATF GAFI ha pubblicato la relazione annuale 2022-2023, con la quale illustra i risultati conseguiti nel portare avanti il proprio mandato e le priorità strategiche per impedire ai criminali, ai corrotti e ai terroristi di abusare del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
I "progressi significativi" compiuti dal GAFI nella lotta contro la criminalità finanziaria sono i seguenti (fonte: GAFI):
Il FATF GAFI ha pubblicato la relazione annuale 2022-2023, con la quale illustra i risultati conseguiti nel portare avanti il proprio mandato e le priorità strategiche per impedire ai criminali, ai corrotti e ai terroristi di abusare del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
I "progressi significativi" compiuti dal GAFI nella lotta contro la criminalità finanziaria sono i seguenti (fonte: GAFI):
- "Recupero dei beni : importanti progressi per fornire ai paesi strumenti più solidi per individuare e confiscare i beni criminali, anche unendo le forze con INTERPOL in un partenariato strategico attraverso la tavola rotonda GAFI-INTERPOL per concentrarsi sui cambiamenti strategici e operativi necessari per trarre profitto fuori dal crimine.
- Asset virtuali : una tabella di marcia per identificare i paesi con attività di asset virtuali materialmente importanti. Roadmap per colmare le lacune nella regolamentazione globale degli asset virtuali e dei fornitori di servizi di asset virtuali.
- Trasparenza e proprietà effettiva : linee guida aggiornate per aiutare i paesi ad attuare i requisiti recentemente rivisti sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche e uno standard rafforzato del GAFI sulla proprietà effettiva dei trust e di altri istituti giuridici.
- Metodi e tendenze – nuovi rapporti sul contrasto al finanziamento del ransomware, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel mercato dell’arte e delle antichità e ai proventi illeciti generati dalle filiere del fentanil e dei relativi oppioidi sintetici.
- Valutazioni reciproche – pubblicazione dei rapporti di valutazione reciproca di Germania, Indonesia, Paesi Bassi e Qatar.
- Conseguenze indesiderate – Il GAFI ha portato avanti il suo lavoro volto a rafforzare i propri standard e prevenire l’applicazione di misure sproporzionate alle organizzazioni senza scopo di lucro.
- Rete globale : quest’anno il GAFI ha dato priorità al rafforzamento dei partenariati con i suoi partner regionali, gli organismi regionali stile GAFI."
25.01.2024
Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti relativamente all'applicazione delle novità del Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti relativamente all'applicazione delle novità del Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
25.01.2024
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
- non aver “mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione (verificando esclusivamente l’iscrizione alla Camera di Commercio) e nel non aver mai effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro (chiedere il codice di condotta del fornitore in assenza di un efficace sistema di verifica e controllo rimane pura forma)“.
- “non ha mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, ed è rimasta inerte, pur venendo a conoscenza dell’esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale di verifica della filiera dei sub-appalti, di autorizzazione alla concessione dei sub appalti o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi – quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società – quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria“.
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
- reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra cui alcuni reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001: art. 416, commi 6 e 7, c.p., ecc.);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere);
- art. 12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 07.08.1992, n. 356;
- art. 418, c.p. (Assistenza agli associati);
- art. 640-bis, c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), finalizzato a reati di corruzioni e altri delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- art. 603-bis, c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 629, c.p. (Estorsione);
- art. 644, c.p. (Usura);
- art. 648-bis, c.p. (Riciclaggio);
- art. 648-ter, c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
28.12.2023
Pubblicate, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), le "FAQ Titolarità effettiva e Registro titolari effettivi".
Pubblicate, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), le "FAQ Titolarità effettiva e Registro titolari effettivi".
15.05.2023
L'UIF ha pubblicato sul proprio sito web i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007) nell’individuazione delle operazioni sospette.
Il relativo Provvedimento, emanato il 12 maggio 2023, raccoglie in un un "testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva. Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i subindici a essi applicabili. La predetta selezione è svolta sulla base di quanto stabilito nell’articolo 3 del Provvedimento e specificato nel relativo allegato, anche con casi esemplificativi."
Il Provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024; a partire da questa data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali richiamati nell’articolo 7 del Provvedimento stesso.
L'UIF ha pubblicato sul proprio sito web i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007) nell’individuazione delle operazioni sospette.
Il relativo Provvedimento, emanato il 12 maggio 2023, raccoglie in un un "testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva. Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i subindici a essi applicabili. La predetta selezione è svolta sulla base di quanto stabilito nell’articolo 3 del Provvedimento e specificato nel relativo allegato, anche con casi esemplificativi."
Il Provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024; a partire da questa data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali richiamati nell’articolo 7 del Provvedimento stesso.
23.02.2023
Il 22.02.2023 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito web lo studio 1-2023, dal titolo "La ricerca del titolare effettivo".
Il 22.02.2023 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito web lo studio 1-2023, dal titolo "La ricerca del titolare effettivo".
08.02.2023
In occasione dell'evento "Telefisco 2023", la Guardia di Finanza ha fornito risposto ad alcuni quesiti riguardanti il D.Lgs. n. 231/2001, i reati tributari e la normativa antiriciclaggio; in particolare, su: (i) adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. art. 6, Decreto cit.); (ii) responsabilità per reati tributari (v. art. 25-quinquiesdecies, Decreto, cit.); (iii) obblighi di collaborazione attiva in materia antiriciclaggio (v. art. 25-octies, Decreto, cit.). Per approfondimenti vai alle sezioni riservate del Portale www.italianlaw231.com.
In occasione dell'evento "Telefisco 2023", la Guardia di Finanza ha fornito risposto ad alcuni quesiti riguardanti il D.Lgs. n. 231/2001, i reati tributari e la normativa antiriciclaggio; in particolare, su: (i) adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. art. 6, Decreto cit.); (ii) responsabilità per reati tributari (v. art. 25-quinquiesdecies, Decreto, cit.); (iii) obblighi di collaborazione attiva in materia antiriciclaggio (v. art. 25-octies, Decreto, cit.). Per approfondimenti vai alle sezioni riservate del Portale www.italianlaw231.com.
18.07.2022
L'UIF ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il proprio "Rapporto 2021".
Di seguito uno stralcio del documento:
<<Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524, un valore superiore di oltre 10 volte rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF. Nonostante il notevole incremento, il rapporto con le segnalazioni analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, grazie ad un’attenta gestione dei processi di lavoro.Il protrarsi della pandemia ha avuto un impatto non trascurabile sulla collaborazione attiva e sull’attività di analisi, da cui sono emerse quali tipologie operative più ricorrenti l’abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente attuate nell’ambito dalle cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale. Nell’aprile 2022 l’Unità ha pubblicato una specifica Comunicazione volta a richiamare l’attenzione dei soggetti obbligati sui rischi connessi ai possibili utilizzi illeciti di tali cessioni, nonché a sensibilizzare gli uffici della Pubblica amministrazione e gli altri soggetti obbligati variamente coinvolti nell’attivazione delle misure previste dal PNRR, per favorirne l’apporto segnaletico ai fini antiriciclaggio.>>
L'UIF ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il proprio "Rapporto 2021".
Di seguito uno stralcio del documento:
<<Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524, un valore superiore di oltre 10 volte rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF. Nonostante il notevole incremento, il rapporto con le segnalazioni analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, grazie ad un’attenta gestione dei processi di lavoro.Il protrarsi della pandemia ha avuto un impatto non trascurabile sulla collaborazione attiva e sull’attività di analisi, da cui sono emerse quali tipologie operative più ricorrenti l’abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente attuate nell’ambito dalle cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale. Nell’aprile 2022 l’Unità ha pubblicato una specifica Comunicazione volta a richiamare l’attenzione dei soggetti obbligati sui rischi connessi ai possibili utilizzi illeciti di tali cessioni, nonché a sensibilizzare gli uffici della Pubblica amministrazione e gli altri soggetti obbligati variamente coinvolti nell’attivazione delle misure previste dal PNRR, per favorirne l’apporto segnaletico ai fini antiriciclaggio.>>
25.05.2022
Sulla G.U. n. 121 del 25.05.2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 - <<Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust>>.
Il provvedimento - che entra in vigore il 9 giugno 2022 - si riferisce all'articolo 21 ("Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust") del D.Lgs. n. 231/2007 (in particolare: comma 5, nonché comma 2, lettera d. e f. e il comma 4, lettere c. e d-bis).
Per effetto di tale provvedimento, tra l'altro:
Il Registro dei Titolari effettivi è suddiviso in due Sezioni:
Si rammenta che la disciplina per l'individuazione dei titolari effettivi è recata dall'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007:
Sulla G.U. n. 121 del 25.05.2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 - <<Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust>>.
Il provvedimento - che entra in vigore il 9 giugno 2022 - si riferisce all'articolo 21 ("Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust") del D.Lgs. n. 231/2007 (in particolare: comma 5, nonché comma 2, lettera d. e f. e il comma 4, lettere c. e d-bis).
Per effetto di tale provvedimento, tra l'altro:
- le società di capitali (tute le Società a responsabilità limitata - ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc. -, le Società per azioni, le Società in accomandita per azioni, le Società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di Società consortili) sono tenute a comunicare presso il registro, entro il mese di settembre 2022 (salvo deroghe), il loro (o i loro) titolari effettivi;
- il suddetto obbligo è posto in capo anche alle istituzioni di carattere privato (tipicamente fondazioni e associazioni riconosciute), nonché ai Trust espressi (v. Legge 16.10.1989 n. 364), e gli istituti giuridici affini; questi ultimi sono - ai sensi dell'art. 21, comma 5-bis, D.Lgs. n. 231/2007, quelli che «per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni a uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine»;
- il primo popolamento del Registro dei titolari effettivi sarà effettuate telematicamente con comunicazioni al Registro delle imprese, attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del Mise 19.11.2009 (cosiddetto "Comunica"); queste comunicazioni sono a cura degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (di norma si ritiene solo gli amministratori dotati di rappresentanza esterna) e il fondatore (nelle fondazioni), oppure dei soggetti cui è attribuita l'amministrazione e la rappresentanza di persone giuridiche private o, nei trust, dai relativi fiduciari;
- le prime comunicazioni sui dati e sulle informazioni attinenti alle titolarità effettive dovranno essere comunicate al Registro in discorso entro 60 giorni dal provvedimento del Mise che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni e delle titolarità effettive presso le CCIAA:
- le società, gli enti e i trust dovranno poi (i) comunicare - con le medesime modalità ivi previste - eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione nonché (ii) provvedere a confermare, con cadenza annuale, i dati e le informazioni entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma; questi adempimenti possono essere effettuati, dalle imprese dotate di personalità giuridica, contestualmente al deposito del bilancio;
- le società e gli enti di nuova costituzione dovranno effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione al relativo Registro;
- tenendo conto dell'art. 21, comma 5, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati - elencati all'art. 3 di quest'ultimo Decreto (banche, professionisti, Poste italiane Spa, ecc.) - sono tenuti a segnalare "tempestivamente" alle competenti Camere di commercio eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute con la consultazione del Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica antiriciclaggio, così come (con tutela di anonimato) situazioni di opacità o false comunicazioni dei dati risultanti e trascritti nel Registro rispetto a quelli che emergono nell'ambito delle adeguate verifiche (art. 3, c. 7).
Il Registro dei Titolari effettivi è suddiviso in due Sezioni:
- Sezione autonoma: contiene i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (con accesso consentito alle Autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007);
- Sezione speciale: contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli Istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (con accesso consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati per i quali la titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art, 21, comma 4 lett e-bis).
Si rammenta che la disciplina per l'individuazione dei titolari effettivi è recata dall'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007:
- il comma 2 dispone che nelel società di capitali il titolare effettivo si identifica in chi in chi possiede la titolarità della partecipazione superiore al 25% del capitale;
- il comma 3 prevede le modalità di determinazione del titolare effettivo anche quando l'esame dell'assetto proprietario dell'ente non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente stesso, sulla base del fatto che tale o tali soggetti abbiano il controllo dell'assemblea;
- il comma 5 prevede che, qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non renda possibile individuare direttamente il soggetto (o i soggetti) con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o il controllo o la dominanza in assemblea, il titolare effettivo si individua utilizzando un sistema che potrebbe essere definito «residuale», giacché il Te (o i titolari effettivi) sono identificati (o individuati) nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
15.04.2022
L'11.04.2022 l'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"; la comunicazione reca due allegati: NUOVE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI (Allegato 1); INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (Allegato 2). Di seguito uno stralcio del documento (e dei suoi allegati), per le parti che interessano più direttamente gli adempimenti posti in capo ai soggetti tenuti alla collaborazione attiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (l'enfasi è aggiunta):
<<2. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR.
... (omissis) ...
Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007. Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente Comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19 (e in particolare con le cessioni di crediti fiscali) o con la gestione del PNRR.
I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente Comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.
... (omissis) ...
Allegato 1
Si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell’attività di collaborazione attiva.
... (omissis) ...
Allegato 2
Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre valorizzare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziate.
... (omissis) ...
Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari bancari e finanziari e dei professionisti, nell’ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l’accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l’operatività svolta, essi valutano con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR. Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni, andrà verificata con cura l’adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori. Va considerato se il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte.>>
L'11.04.2022 l'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"; la comunicazione reca due allegati: NUOVE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI (Allegato 1); INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (Allegato 2). Di seguito uno stralcio del documento (e dei suoi allegati), per le parti che interessano più direttamente gli adempimenti posti in capo ai soggetti tenuti alla collaborazione attiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (l'enfasi è aggiunta):
<<2. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR.
... (omissis) ...
Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007. Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente Comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19 (e in particolare con le cessioni di crediti fiscali) o con la gestione del PNRR.
I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente Comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.
... (omissis) ...
Allegato 1
Si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell’attività di collaborazione attiva.
... (omissis) ...
Allegato 2
Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre valorizzare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziate.
... (omissis) ...
Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari bancari e finanziari e dei professionisti, nell’ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l’accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l’operatività svolta, essi valutano con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR. Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni, andrà verificata con cura l’adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori. Va considerato se il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte.>>
01.03.2022
Sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022 è stata pubblicata la L. 25.02.2022, n. 15 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Decreto Milleproroghe": D.L. 30.12.2021, n. 228); la soglia di valore di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 - oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche - è stata aumentata a euro 2.000,00.
Sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022 è stata pubblicata la L. 25.02.2022, n. 15 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Decreto Milleproroghe": D.L. 30.12.2021, n. 228); la soglia di valore di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 - oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche - è stata aumentata a euro 2.000,00.
03.12.2021
Sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 30.11.2021, S.O. n. 41, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”.
In estrema sintesi, il provvedimento:
In definitiva, l'ampliamento dei reati presupposto - che consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle attualmente perseguibili in applicazione della normativa vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche all'ordinamento penale nazionale apportate dal D.Lgs. n. 195/2021 - dovrà essere attentamente valutato ai fini di un eventuale aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 30.11.2021, S.O. n. 41, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”.
In estrema sintesi, il provvedimento:
- ha modificato la struttura e l'operatività dei reati (tutti inseriti nell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); in particolare: (i) rientrano ora nei reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio anche i delitti colposi (e non solo, quindi, quelli dolosi) e le contravvenzioni di una determinata gravità; l'operatività della fattispecie criminosa della ricettazione (in precedenza limitata ai delitti) è estesa a tutti i "reati"; (ii) sono previste riduzioni di pena per il "riciclaggio bagatellare" (casi di particolare tenuità); (iii) sono state rimodulate le pene in relazione a determinate circostanze (a esempio, per il reato di ricettazione è previsto un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale (come già previsto con riferimento ai delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i quali anche richiedono, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale);
- ha previsto norme in materia di giurisdizione e litispendenza volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità.
In definitiva, l'ampliamento dei reati presupposto - che consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle attualmente perseguibili in applicazione della normativa vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche all'ordinamento penale nazionale apportate dal D.Lgs. n. 195/2021 - dovrà essere attentamente valutato ai fini di un eventuale aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
02.12.2021
Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021, S.O. n. 40, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (entrata in vigore: 14 dicembre 2021). Il provvedimento ha integrato il catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, inserendo in quest'ultimo Decreto l'art. 25-octies.1 - "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
I nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:
Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021, S.O. n. 40, è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (entrata in vigore: 14 dicembre 2021). Il provvedimento ha integrato il catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, inserendo in quest'ultimo Decreto l'art. 25-octies.1 - "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".
I nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:
- art. 493-ter, c.p. - «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;
- art. 493-quater, c.p. - «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti»;
- art. 640-ter, c.p. - «Frode informatica», nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica (Libro II, Titolo VII, artt. 453-498, c.p.), contro il patrimonio (Libro II, Titolo XIII, artt. 648-ter.1) o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente dal D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).
20.11.2021
Con sentenza del 3 novembre 2021, la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (c.d. “SOS”). Il giudice ha, infatti, ritenuto che affinché un’operazione sia ritenuta sospetta, e quindi assoggettabile all’obbligo di segnalazione all'UIF, non è sufficiente il dubbio (anche fondato) sulla liceità astratta dell’operazione stessa bensì è necessario anche il sospetto in merito alla provenienza illecita della provvista utilizzata per l’operazione.
Ciò in quanto non è configurabile alcun atto di riciclaggio (e, dunque, alcun obbligo di segnalazione) nel caso in cui le risorse utilizzate per l’operazione siano di provenienza lecita.
Con sentenza del 3 novembre 2021, la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (c.d. “SOS”). Il giudice ha, infatti, ritenuto che affinché un’operazione sia ritenuta sospetta, e quindi assoggettabile all’obbligo di segnalazione all'UIF, non è sufficiente il dubbio (anche fondato) sulla liceità astratta dell’operazione stessa bensì è necessario anche il sospetto in merito alla provenienza illecita della provvista utilizzata per l’operazione.
Ciò in quanto non è configurabile alcun atto di riciclaggio (e, dunque, alcun obbligo di segnalazione) nel caso in cui le risorse utilizzate per l’operazione siano di provenienza lecita.
09.11.2021
Nella seduta dello scorso 4 novembre, dopo il previsto passaggio parlamentare, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla c.d. "direttiva PIF" (attuata con il D.Lgs. n. 75/2020), con questo provvedimento si è intervenuto sulle norme incriminatrici in materia includendo tra i reati presupposto, sulla base dei quali scattano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, anche quelli “colposi” e le contravvenzioni.
In questo modo si è raggiunto l'obiettivo di assicurare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, con riguardo sia alla tipizzazione delle condotte sia al relativo trattamento sanzionatorio.
Di queste modifiche si dovrà, quindi, tener conto ai fini dell'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Nella seduta dello scorso 4 novembre, dopo il previsto passaggio parlamentare, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla c.d. "direttiva PIF" (attuata con il D.Lgs. n. 75/2020), con questo provvedimento si è intervenuto sulle norme incriminatrici in materia includendo tra i reati presupposto, sulla base dei quali scattano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, anche quelli “colposi” e le contravvenzioni.
In questo modo si è raggiunto l'obiettivo di assicurare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, con riguardo sia alla tipizzazione delle condotte sia al relativo trattamento sanzionatorio.
Di queste modifiche si dovrà, quindi, tener conto ai fini dell'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
10.12.2020
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell'antiriciclaggio 15/2020 dal titolo "Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere". Il sommario della pubblicazione è il seguente (l'enfasi è aggiunta):
<<Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. Una prima verifica empirica della significatività dell’indicatore, effettuata utilizzando il database dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, rileva che a valori molto bassi dell’indicatore corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni. L’indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere. Necessari rimangono comunque ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali.>>
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell'antiriciclaggio 15/2020 dal titolo "Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere". Il sommario della pubblicazione è il seguente (l'enfasi è aggiunta):
<<Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. Una prima verifica empirica della significatività dell’indicatore, effettuata utilizzando il database dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, rileva che a valori molto bassi dell’indicatore corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni. L’indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere. Necessari rimangono comunque ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali.>>
12.11.2020
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha aggiornato gli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007" relativi alla "Operatività connessa con illeciti fiscali"; il documento assume rilevanza - oltre che ai fini della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio - anche in relazione alla prevenzione dei reati tributari mediante l'implementazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. n. 231/2001 e del "Tax Control Framework" aziendale.
Tali schemi sostituiscono quelli diffusi con le comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.
I tre nuovi schemi si riferiscono a:
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha aggiornato gli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007" relativi alla "Operatività connessa con illeciti fiscali"; il documento assume rilevanza - oltre che ai fini della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio - anche in relazione alla prevenzione dei reati tributari mediante l'implementazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. n. 231/2001 e del "Tax Control Framework" aziendale.
Tali schemi sostituiscono quelli diffusi con le comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.
I tre nuovi schemi si riferiscono a:
- utilizzo o emissioni di fatture per operazioni inesistenti;
- frodi sull'IVA intracomunitaria;
- frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale.
07.09.2020
Il 2 settembre 2020 la Commissione permanente sulle Politiche dell’UE del Senato ha iniziato l'esame del Disegno di Legge n. 1721, recante la "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019”. Tra i provvedimenti comunitari che dovranno essere attuati si menziona, per il suo particolare interesse, la Direttiva UE 2018/1673 del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, avente lo scopo di favorire la cooperazione transfrontaliera e di fissare norme minime per la definizione del reato di riciclaggio e le relative sanzioni, fornendo anche indicazioni per identificare la nozione di autoriclaggio (il termine di attuazione scade il 3 dicembre 2020).
Questa direttiva tocca indirettamente l'area fiscale (relativamente ai reati tributari presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Il 2 settembre 2020 la Commissione permanente sulle Politiche dell’UE del Senato ha iniziato l'esame del Disegno di Legge n. 1721, recante la "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019”. Tra i provvedimenti comunitari che dovranno essere attuati si menziona, per il suo particolare interesse, la Direttiva UE 2018/1673 del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, avente lo scopo di favorire la cooperazione transfrontaliera e di fissare norme minime per la definizione del reato di riciclaggio e le relative sanzioni, fornendo anche indicazioni per identificare la nozione di autoriclaggio (il termine di attuazione scade il 3 dicembre 2020).
Questa direttiva tocca indirettamente l'area fiscale (relativamente ai reati tributari presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
30.06.2020
Dal 1° luglio 2020, il limite per l'effettuazione di pagamenti in contanti scende a euro 2.000,00.
L'abbassamento della soglia consentita era già stato previsto dal D.L. 26.10.2019, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (cd. Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157.
In particolare, le modifiche al regime dell'utilizzo del contante - intese quali "Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali" - sono previste dall'art. 18 del menzionato Decreto, mediante inserimento del comma 3-bis nell'art. 49 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231.
La disposizione in commento dispone un ulteriore abbassamento della soglia in discorso, che passerà a euro 1.000 dal 1° gennaio 2022.
Dal 1° luglio 2020, il limite per l'effettuazione di pagamenti in contanti scende a euro 2.000,00.
L'abbassamento della soglia consentita era già stato previsto dal D.L. 26.10.2019, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (cd. Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157.
In particolare, le modifiche al regime dell'utilizzo del contante - intese quali "Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali" - sono previste dall'art. 18 del menzionato Decreto, mediante inserimento del comma 3-bis nell'art. 49 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231.
La disposizione in commento dispone un ulteriore abbassamento della soglia in discorso, che passerà a euro 1.000 dal 1° gennaio 2022.
10.11.2019
Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 - "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE". In attuazione della V Direttiva (UE) antiriciclaggio, il provvedimento ha apportato modifiche a molte disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
Come riportato nel comunicato stampa del Governo relativo all'approvazione in esame definitivo del provvedimento, il Decreto mira, tra l’altro, a:
E' stata poi ampliata la platea dei soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela (art. 3, D.Lgs. n. 231/2007); tra questi i soggetti che commerciano opere d’arte, ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse.
Sono state altresì introdotte novità per l’identificazione della titolarità effettiva, con modifica dell’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 e sostituzione dei commi 4 e 5, in materia di cliente persone giuridiche private.
Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 - "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE". In attuazione della V Direttiva (UE) antiriciclaggio, il provvedimento ha apportato modifiche a molte disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
Come riportato nel comunicato stampa del Governo relativo all'approvazione in esame definitivo del provvedimento, il Decreto mira, tra l’altro, a:
- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati (decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92).
E' stata poi ampliata la platea dei soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela (art. 3, D.Lgs. n. 231/2007); tra questi i soggetti che commerciano opere d’arte, ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse.
Sono state altresì introdotte novità per l’identificazione della titolarità effettiva, con modifica dell’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 e sostituzione dei commi 4 e 5, in materia di cliente persone giuridiche private.
18.09.2019
Con la nota COM(2019) 370 final del 24.07.2019, la Commissione Europea ha reso nota la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere.
Il documento - emesso in ottemperanza all'art. 6 della IV Direttiva antiriciclaggio - aggiorna l'analoga valutazione effettuata, sempre dalla Commissione Europea, nel 2017, aggiungendo nuovi prodotti/servizi (tra questi, il calcio professionistico - v. oltre).
Come espressamente precisato nello stesso: <<La relazione fornisce un'analisi sistematica3 dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di prodotti e servizi specifici. Si concentra sulle vulnerabilità individuate a livello dell’UE, in termini tanto di quadro giuridico quanto di effettiva applicazione, e formula raccomandazioni per affrontarle.>>
I prodotti/servizi trattati dalla valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono i seguenti:
1. Contante e attivi assimilabili ai contanti;
2. Settore finanziario;
3. Settore e prodotti non finanziari — Imprese e professioni non finanziarie designate (produttori, distributori, professionisti legali e altri soggetti non finanziari; per questi, <<La mancata identificazione del titolare effettivo del cliente sembra essere la principale carenza di questo settore.>>);
4. Settore del gioco d'azzardo;
5. Raccolta e trasferimento di fondi tramite organizzazioni senza scopo di lucro;
6. Calcio professionistico;
7. Porti franchi;
8. Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori.
Con specifico riferimento al settore del calcio professionistico, riprendendo le osservazioni formulate nel <<Libro bianco sullo sport>> (COM(2007) 391 final, 11.7.2007) - nel quale si affermava che <<lo sport si trova ad affrontare nuove minacce e sfide, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, la corruzione, il razzismo, le scommesse illegali, la violenza, il riciclaggio del denaro e altre attività pregiudizievoli per lo sport>> - la Commissione europea ha osservato quanto segue:
Con la nota COM(2019) 370 final del 24.07.2019, la Commissione Europea ha reso nota la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere.
Il documento - emesso in ottemperanza all'art. 6 della IV Direttiva antiriciclaggio - aggiorna l'analoga valutazione effettuata, sempre dalla Commissione Europea, nel 2017, aggiungendo nuovi prodotti/servizi (tra questi, il calcio professionistico - v. oltre).
Come espressamente precisato nello stesso: <<La relazione fornisce un'analisi sistematica3 dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di prodotti e servizi specifici. Si concentra sulle vulnerabilità individuate a livello dell’UE, in termini tanto di quadro giuridico quanto di effettiva applicazione, e formula raccomandazioni per affrontarle.>>
I prodotti/servizi trattati dalla valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono i seguenti:
1. Contante e attivi assimilabili ai contanti;
2. Settore finanziario;
3. Settore e prodotti non finanziari — Imprese e professioni non finanziarie designate (produttori, distributori, professionisti legali e altri soggetti non finanziari; per questi, <<La mancata identificazione del titolare effettivo del cliente sembra essere la principale carenza di questo settore.>>);
4. Settore del gioco d'azzardo;
5. Raccolta e trasferimento di fondi tramite organizzazioni senza scopo di lucro;
6. Calcio professionistico;
7. Porti franchi;
8. Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori.
Con specifico riferimento al settore del calcio professionistico, riprendendo le osservazioni formulate nel <<Libro bianco sullo sport>> (COM(2007) 391 final, 11.7.2007) - nel quale si affermava che <<lo sport si trova ad affrontare nuove minacce e sfide, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, la corruzione, il razzismo, le scommesse illegali, la violenza, il riciclaggio del denaro e altre attività pregiudizievoli per lo sport>> - la Commissione europea ha osservato quanto segue:
- <<I rischi associati allo sport sono riconosciuti da tempo a livello UE22. Il calcio professionistico è stato oggetto di valutazione dato che, pur rimanendo uno sport popolare, è anche un'industria globale con un impatto economico significativo. La complessa organizzazione del calcio professionistico e la mancanza di trasparenza hanno creato un terreno fertile per l'utilizzo di risorse illegali. In questo sport vengono investite somme di denaro discutibili, senza alcun rendimento o guadagno finanziario apparente o spiegabile.>>
15.02.2019
La Commissione Europea ha adottato la nuova black list antiriciclaggio, includendo in essa 23 Paesi, vale a dire:
- Afghanistan,
- Samoa americane,
- Bahamas,
- Botswana,
- Repubblica popolare democratica di Corea,
- Etiopia,
- Ghana,
- Guam,
- Iran,
- Iraq,
- Libia,
- Nigeria,
- Pakistan,
- Panama,
- Portorico,
- Samoa,
- Arabia Saudita,
- Sri Lanka,
- Siria,
- Trinidad e Tobago,
- Tunisia,
- Isole Vergini americane,
- Yemen.
Nei confronti di questi Paesi dovranno essere applicati controlli speciali da parte delle Banche e delle Istituzioni finanziarie UE.
Dalla lista sono stati eliminati i seguenti Paesi:
- Bosnia-Erzegovina;
- Guyana;
- Laos;
- Uganda;
- Vanuatu.
La Commissione Europea ha adottato la nuova black list antiriciclaggio, includendo in essa 23 Paesi, vale a dire:
- Afghanistan,
- Samoa americane,
- Bahamas,
- Botswana,
- Repubblica popolare democratica di Corea,
- Etiopia,
- Ghana,
- Guam,
- Iran,
- Iraq,
- Libia,
- Nigeria,
- Pakistan,
- Panama,
- Portorico,
- Samoa,
- Arabia Saudita,
- Sri Lanka,
- Siria,
- Trinidad e Tobago,
- Tunisia,
- Isole Vergini americane,
- Yemen.
Nei confronti di questi Paesi dovranno essere applicati controlli speciali da parte delle Banche e delle Istituzioni finanziarie UE.
Dalla lista sono stati eliminati i seguenti Paesi:
- Bosnia-Erzegovina;
- Guyana;
- Laos;
- Uganda;
- Vanuatu.
13.02.2019
Con la sentenza n. 3302, depositata il 05.02.2019, la Corte di Cassazione, civ., ha affermato il principio del favor rei con riferimento alle sanzioni in materia antiriciclaggio. In particolare, la Corte Suprema ha affermato che alle violazioni della disciplina antiriciclaggio poste in essere anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 si applica il principio di retroattività della legge successiva più favorevole dettato dall’art. 69 del DLgs. n. 231/2007, anche quando abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio. Tale principio può essere applicato dalla Suprema Corte anche nei giudizi in cui la quantificazione della sanzione non sia stata specificamente impugnata (ovvero l’impugnazione sia stata rigettata in primo grado con statuizione non appellata o rigettata in secondo grado con statuizione non gravata da ricorso per Cassazione). Peraltro, dal momento che tale principio rende necessario un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, ovvero, dal momento che rende necessario un apprezzamento di fatto che può essere compiuto solo dal giudice di merito, occorre procedere ad un rinvio a quest’ultimo affinché vi provveda.
Con la sentenza n. 3302, depositata il 05.02.2019, la Corte di Cassazione, civ., ha affermato il principio del favor rei con riferimento alle sanzioni in materia antiriciclaggio. In particolare, la Corte Suprema ha affermato che alle violazioni della disciplina antiriciclaggio poste in essere anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 si applica il principio di retroattività della legge successiva più favorevole dettato dall’art. 69 del DLgs. n. 231/2007, anche quando abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio. Tale principio può essere applicato dalla Suprema Corte anche nei giudizi in cui la quantificazione della sanzione non sia stata specificamente impugnata (ovvero l’impugnazione sia stata rigettata in primo grado con statuizione non appellata o rigettata in secondo grado con statuizione non gravata da ricorso per Cassazione). Peraltro, dal momento che tale principio rende necessario un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, ovvero, dal momento che rende necessario un apprezzamento di fatto che può essere compiuto solo dal giudice di merito, occorre procedere ad un rinvio a quest’ultimo affinché vi provveda.
31.01.2019
Nella seduta del 16.01.2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato le regole tecniche di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" -, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio.
Gli obblighi antiriciclaggio oggetto del documento - rivolto agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - sono i seguenti:
Nella seduta del 16.01.2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato le regole tecniche di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" -, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio.
Gli obblighi antiriciclaggio oggetto del documento - rivolto agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - sono i seguenti:
- autovalutazione del rischio (regola tecnica n. 1: artt. 15-16, D.Lgs. n. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (regola tecnica n. 2: artt. 17-30, D.Lgs. n. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (regola tecnica n. 3: artt. 31, 32 e 34, D.Lgs. n. 231/2007).
31.10.2018
Il 16.10.2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha emanato le "Regole tecniche in materia di antiriciclaggio" di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" -, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio.
Questo documento ha superato il vaglio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che ha espresso parere favorevole per l'approvazione in data 18.09.2018.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001, i notai (così come gli avvocati) sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi."
Il 16.10.2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha emanato le "Regole tecniche in materia di antiriciclaggio" di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" -, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio.
Questo documento ha superato il vaglio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che ha espresso parere favorevole per l'approvazione in data 18.09.2018.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001, i notai (così come gli avvocati) sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi."
21.09.2018
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 14.09.2018 la delibera CONSOB n. 20570 del 04.09.2018, di "Adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio"; viene così abrogato l'analogo Regolamento approvato con la delibera n. 20465 del 31 maggio 2018.
L'art. 6 ("Analisi e valutazione dei rischi") del nuovo Regolamento - riferito all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio dispone quanto segue (l'enfasi è aggiunta):
<<1. I revisori legali e le società di revisione adottano procedure oggettive per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti.
2. Le predette procedure sono coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla Consob ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto antiriciclaggio (ndr: vedi News "Antiriciclaggio" del 19.06.2018).
3. I revisori legali e le società di revisione effettuano l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. “autovalutazione dei rischi”) con cadenza almeno annuale.
4. L’autovalutazione dei rischi da parte delle società di revisione è effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l’approvazione all’organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l’organo con funzioni di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio.
5. L’autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve essere documentata e i relativi atti sono prontamente messi a disposizione della Consob su richiesta della stessa.
6. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle società di revisione e dai revisori legali per cinque anni e sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza che ne facciano richiesta.>>
Per gli adempimenti posti in capo all'Organismo di vigilanza vai alla News "D.Lgs. n. 231" del 21.09.2018.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 14.09.2018 la delibera CONSOB n. 20570 del 04.09.2018, di "Adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio"; viene così abrogato l'analogo Regolamento approvato con la delibera n. 20465 del 31 maggio 2018.
L'art. 6 ("Analisi e valutazione dei rischi") del nuovo Regolamento - riferito all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio dispone quanto segue (l'enfasi è aggiunta):
<<1. I revisori legali e le società di revisione adottano procedure oggettive per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti.
2. Le predette procedure sono coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla Consob ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto antiriciclaggio (ndr: vedi News "Antiriciclaggio" del 19.06.2018).
3. I revisori legali e le società di revisione effettuano l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. “autovalutazione dei rischi”) con cadenza almeno annuale.
4. L’autovalutazione dei rischi da parte delle società di revisione è effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l’approvazione all’organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l’organo con funzioni di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio.
5. L’autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve essere documentata e i relativi atti sono prontamente messi a disposizione della Consob su richiesta della stessa.
6. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle società di revisione e dai revisori legali per cinque anni e sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza che ne facciano richiesta.>>
Per gli adempimenti posti in capo all'Organismo di vigilanza vai alla News "D.Lgs. n. 231" del 21.09.2018.
19.06.2018
Con la Comunicazione n. 0186002 del 04.06.2018, la CONSOB ha individuato (ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007) i criteri e le metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell’esercizio della loro attività. La citata disposizione prevede, infatti, quanto segue:
<<Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.>>
La predetta Comunicazione <<ha natura di orientamento riguardo al rispetto, da parte dei revisori legali e delle società di revisione, degli obblighi posti dall’articolo 6, commi 1 e 2, del “Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”>>. Tale Regolamento è stato adottato dalla CONSOB con la Delibera n. 20465 del 31 maggio 2018.
La metodologia di autovalutazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
I presidi di mitigazione - da analizzare ai fini dell'analisi di vulnerabilità - sono i seguenti: assetto organizzativo; procedure interne; sistema di controllo; formazione.
I giudizi di vulnerabilità sono su tre livelli: vulnerabilità non significativa; vulnerabilità poco significativa; vulnerabilità abbastanza significativa; vulnerabilità molto significativa.
La matrice di determinazione del rischio residuo è su quattro livelli: alto; medio-alto; medio-basso; basso.
Con la Comunicazione n. 0186002 del 04.06.2018, la CONSOB ha individuato (ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007) i criteri e le metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell’esercizio della loro attività. La citata disposizione prevede, infatti, quanto segue:
<<Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.>>
La predetta Comunicazione <<ha natura di orientamento riguardo al rispetto, da parte dei revisori legali e delle società di revisione, degli obblighi posti dall’articolo 6, commi 1 e 2, del “Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”>>. Tale Regolamento è stato adottato dalla CONSOB con la Delibera n. 20465 del 31 maggio 2018.
La metodologia di autovalutazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
- valutazione del rischio inerente;
- valutazione dell’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dalle società di revisione e dai revisori legali rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità (analisi delle “vulnerabilità”);
- determinazione del rischio residuo.
I presidi di mitigazione - da analizzare ai fini dell'analisi di vulnerabilità - sono i seguenti: assetto organizzativo; procedure interne; sistema di controllo; formazione.
I giudizi di vulnerabilità sono su tre livelli: vulnerabilità non significativa; vulnerabilità poco significativa; vulnerabilità abbastanza significativa; vulnerabilità molto significativa.
La matrice di determinazione del rischio residuo è su quattro livelli: alto; medio-alto; medio-basso; basso.
08.06.2018
Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05.06.2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18.05.2018, n. 60 - Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni recate dal decreto sono entrate in vigore il 6 giugno 2018, e si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 05.06.2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18.05.2018, n. 60 - Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni recate dal decreto sono entrate in vigore il 6 giugno 2018, e si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza a decorrere dal 1° gennaio 2018.
03.10.2017
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le "FAQ - Prevenzione reati finanziari" in risposta ad alcuni quesiti relativamente alla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio.
Di seguito si riporta il testo delle FAQ.
"1. Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?
La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è preposta all’elaborazione e attuazione delle politiche e strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, fornisce interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (quali circolari interpretative o faq pubblicate su apposita sezione del sito internet istituzionale) indirizzate non a singoli ma a categorie generali di destinatari degli obblighi in materia.
Pertanto, anche al fine di fornire ausilio ai destinatari della normativa nella corretta interpretazione della stessa, garantendo al contempo omogeneità ed univocità delle risposte fornite, i competenti uffici della Direzione forniscono prioritariamente risposta a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali, in grado di trasmettere all’amministrazione problematiche interpretative che impattano sull’ordinaria attività delle categorie professionali o economiche rappresentate. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza, in concreto, di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza.
Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica [email protected]
2. In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e del controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.
3. Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?
L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.
Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.
4. Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale.
Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.
5. Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.
6. Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti?
Il comma 12 dell’articolo 49 del d.lgs. 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).
A decorrere dal 4 luglio 2017:
7. Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore?
La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
8. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”?
Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.
9. Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
10. E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?
Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
11. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
12. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
13. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge?
Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.
14. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?
Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.
15. L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E’ necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi chieda, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo sia pari o superiore ad 3.000 euro.
16. L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?
Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l’art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 3.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.
17. Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
Questa fattispecie realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore e, pertanto, rientra nella previsione di cui al 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni. Qualora l’importo dei titoli sia pari o superiore a 3.000 euro il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 49.
18. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
Si, trova applicazione in quanto l’articolo 49 non opera alcun distinguo al riguardo sicché anche gli assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso la banca italiana devono sottostare alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/07.
19. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all’estero?
Si, in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di traenza; l’assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità all’articolo 49.
20. I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno?
Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.
21. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?
L’articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3000 euro. Ciò posto e considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto articolo 49.
Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell’articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.
22. Nel più ampio contesto dell’attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?
No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.
23. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 3.600,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
Non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.
24. L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?
Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti, la definizione di prestazione professionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera gg) d.lgs. 231/07, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. Ne consegue che il momento in cui l’agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico.
25. L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?
Qualora l’attività di consulenza costituisca oggetto dell’incarico conferito per l’espletamento di una prestazione professionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e gg), d.lgs. n. 231/07 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017 essa ricade nel raggio d’azione della normativa di prevenzione del riciclaggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.
26. Per quanto concerne i contratti di locazione, qual è il valore dell’operazione da prendere come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio?
Il valore dell’operazione da prendere come riferimento per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione.
Ciò detto, resta salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche.
27. Quali procedure e criteri deve seguire l’agente immobiliare per l’analisi del rischio?
In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, sotteso alla novella del decreto legislativo 231 del 2007 ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è chiamato in proprio a valutare i rischi cui è esposto nell’esercizio della propria attività, dotandosi di presidi proporzionati nel rispetto del principio di proporzionalità alla dimensione organizzativa e alla natura della medesima attività In tal senso, l’articolo 15 comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, prescrive l’adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del “proprio” cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell’operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche laddove non possano essere utilizzate procedure e metodologie per l’analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore o dagli organismi di autoregolamentazione. D’altra parte, la mancata adozione di procedure che consentano di standardizzare e dimostrare l’entità del rischio associato a determinati clienti o operatività sortisce come immediata ricaduta l’impossibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela e l’obbligo generalizzato di applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ferma l’applicazione di misure rafforzate nei casi di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo
28. L’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, dispone che debbano essere conservati l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. L’agente immobiliare deve quindi conservare copia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti; è sufficiente la conservazione della semplice fotocopia degli stessi o si richiede l’acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici?
La semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale e, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 31, comma 2, deve essere utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.
29. Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
I decreti relativi ai tassi antiusura applicati fino ad oggi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina Decreti operazioni creditizie e tassi usurari ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III ([email protected])
30. Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
I decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura), si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_creditizie_tassi.html
31. Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?
I singoli non possono accedere direttamente ai fondi antiusura ma devono rivolgersi ai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi” o alle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III ([email protected])
32. Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura?
L’elenco delle associazioni e fondazioni che hanno ricevuto contributi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura si può reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo:
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/fondi_usura.html
33. Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?
Trattandosi di contratti di diritto privato, le condizioni vengono stabilite tra le parti, per cui, per avere informazioni, bisogna rivolgersi alle banche o consultare i relativi siti Internet.
La rinegoziazione di condizioni contrattuali, sotto un profilo generale, è rimessa all’autonomia delle parti interessate. Per quanto riguarda la valutazione dei tassi applicati ai rapporti creditizi, ai fini dell’eventuale violazione della legge 108 del 7/3/1996 sull’usura, è in ogni caso rimessa alla competente Autorità giudiziaria
34. Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l’acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?
La verifica della dichiarazione de minimis rilasciata dall’impresa va effettuata al momento della richiesta di rilascio della garanzia, preliminarmente alla concessione. La dichiarazione va ripetuta solamente nel caso in cui l’impresa richieda un ulteriore intervento del fondo antiusura.
35. Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?
Non viene preclusa la possibilità di rinegoziare un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento. Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell’operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell’esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro. (I riferimenti sono contenuti nella Circolare del 2015).
36. La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?
Fermo restando che il rilascio della garanzia, previo riscontro dei presupposti normativi, è prerogativa dei singoli Enti, i quali agiscono sulla base delle disposizioni statutarie e delle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito, la circolare operativa dispone che il confidi motivi la delibera di accoglimento o diniego della garanzia antiusura, sulla base degli elementi emersi in fase di pre-istruttoria e con le ulteriori precisazioni dovute alla peculiarità dei casi di specie, come nelle ipotesi di impresa avviata ed operante nel mercato da breve tempo e rinegoziazione di un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura.
37. E’ possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?
La circolare operativa ha riaffermato che il processo che regola l’erogazione dei fondi antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell’Avvocatura dello Stato e dalla circolare del 19/04/2007, nonché ribadito da quella del 2015. Stante la persistente natura pubblica dei contributi erogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell’ente. Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all’autonomia contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che hanno allocato il Fondo antiusura alla voce “altri debiti” hanno scomputato lo stanziamento iniziale del confidi.
Si precisa altresì che, comunque, il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF, stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi, spese, escussioni).
38. E’ possibile utilizzare della garanzia del fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura estendendo il concetto di incremento di linea di credito a breve anche alle aperture di nuovi affidamenti a breve (a titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, fido a termine, R.I.B.A)?
Il comma 2 dall’art. 15 Legge 108/96 prevede che i contribuiti per la prevenzione del fenomeno dell’usura possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:
che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.
Inoltre, l’art. 7 del DPR 315/97 stabilisce che il fondo speciale antiusura deve avere le seguenti caratteristiche: essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, della legge.
Pertanto, alla luce del dettato normativo, qualsiasi tipo di operazione può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui vi sia stato, da parte delle banche e degli istituti di credito, il rifiuto della domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso.
Qualora il suddetto rifiuto non sia presente, tale operazione sarà a carico del confidi tramite il fondo rischi ordinario.
La circolare del 2015 specifica inoltre che alcune tipologie di operazioni, attinenti alla quotidianità operativa delle aziende, non sono qualificabili come meritevoli di garanzia pubblica, poiché il Fondo è destinato ad aziende ad elevato rischio finanziario e che necessitano di un finanziamento a carattere straordinario, e dunque sono a priori escluse dalla possibilità di essere garantite. A titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, scoperto di conto, R.I.B.A, etc..
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le "FAQ - Prevenzione reati finanziari" in risposta ad alcuni quesiti relativamente alla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio.
Di seguito si riporta il testo delle FAQ.
"1. Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?
La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è preposta all’elaborazione e attuazione delle politiche e strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, fornisce interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (quali circolari interpretative o faq pubblicate su apposita sezione del sito internet istituzionale) indirizzate non a singoli ma a categorie generali di destinatari degli obblighi in materia.
Pertanto, anche al fine di fornire ausilio ai destinatari della normativa nella corretta interpretazione della stessa, garantendo al contempo omogeneità ed univocità delle risposte fornite, i competenti uffici della Direzione forniscono prioritariamente risposta a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali, in grado di trasmettere all’amministrazione problematiche interpretative che impattano sull’ordinaria attività delle categorie professionali o economiche rappresentate. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza, in concreto, di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza.
Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica [email protected]
2. In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e del controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.
3. Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?
L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.
Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.
4. Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale.
Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.
5. Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.
6. Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti?
Il comma 12 dell’articolo 49 del d.lgs. 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).
A decorrere dal 4 luglio 2017:
- i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
- nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49;
- alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.
7. Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore?
La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
8. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”?
Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.
9. Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
10. E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?
Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
11. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
12. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
13. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge?
Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.
14. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?
Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.
15. L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E’ necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi chieda, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo sia pari o superiore ad 3.000 euro.
16. L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?
Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l’art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 3.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.
17. Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
Questa fattispecie realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore e, pertanto, rientra nella previsione di cui al 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni. Qualora l’importo dei titoli sia pari o superiore a 3.000 euro il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 49.
18. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
Si, trova applicazione in quanto l’articolo 49 non opera alcun distinguo al riguardo sicché anche gli assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso la banca italiana devono sottostare alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/07.
19. Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all’estero?
Si, in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di traenza; l’assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità all’articolo 49.
20. I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno?
Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.
21. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?
L’articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3000 euro. Ciò posto e considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto articolo 49.
Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell’articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.
22. Nel più ampio contesto dell’attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?
No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.
23. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 3.600,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
Non è ravvisabile la violazione nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.
24. L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio?
Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno titolo nel perimetro della prestazione intellettuale o commerciale resa a seguito del conferimento di un incarico. Infatti, la definizione di prestazione professionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera gg) d.lgs. 231/07, di ampia portata, si riferisce ad ogni prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata. Ne consegue che il momento in cui l’agente immobiliare è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico.
25. L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio?
Qualora l’attività di consulenza costituisca oggetto dell’incarico conferito per l’espletamento di una prestazione professionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e gg), d.lgs. n. 231/07 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017 essa ricade nel raggio d’azione della normativa di prevenzione del riciclaggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.
26. Per quanto concerne i contratti di locazione, qual è il valore dell’operazione da prendere come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio?
Il valore dell’operazione da prendere come riferimento per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione.
Ciò detto, resta salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche.
27. Quali procedure e criteri deve seguire l’agente immobiliare per l’analisi del rischio?
In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, sotteso alla novella del decreto legislativo 231 del 2007 ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è chiamato in proprio a valutare i rischi cui è esposto nell’esercizio della propria attività, dotandosi di presidi proporzionati nel rispetto del principio di proporzionalità alla dimensione organizzativa e alla natura della medesima attività In tal senso, l’articolo 15 comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, prescrive l’adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del “proprio” cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell’operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche laddove non possano essere utilizzate procedure e metodologie per l’analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore o dagli organismi di autoregolamentazione. D’altra parte, la mancata adozione di procedure che consentano di standardizzare e dimostrare l’entità del rischio associato a determinati clienti o operatività sortisce come immediata ricaduta l’impossibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela e l’obbligo generalizzato di applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ferma l’applicazione di misure rafforzate nei casi di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo
28. L’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, dispone che debbano essere conservati l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. L’agente immobiliare deve quindi conservare copia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti; è sufficiente la conservazione della semplice fotocopia degli stessi o si richiede l’acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici?
La semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale e, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 31, comma 2, deve essere utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.
29. Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
I decreti relativi ai tassi antiusura applicati fino ad oggi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina Decreti operazioni creditizie e tassi usurari ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III ([email protected])
30. Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura)?
I decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull’usura), si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_creditizie_tassi.html
31. Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?
I singoli non possono accedere direttamente ai fondi antiusura ma devono rivolgersi ai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi” o alle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. III ([email protected])
32. Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura?
L’elenco delle associazioni e fondazioni che hanno ricevuto contributi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura si può reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all’indirizzo:
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/fondi_usura.html
33. Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?
Trattandosi di contratti di diritto privato, le condizioni vengono stabilite tra le parti, per cui, per avere informazioni, bisogna rivolgersi alle banche o consultare i relativi siti Internet.
La rinegoziazione di condizioni contrattuali, sotto un profilo generale, è rimessa all’autonomia delle parti interessate. Per quanto riguarda la valutazione dei tassi applicati ai rapporti creditizi, ai fini dell’eventuale violazione della legge 108 del 7/3/1996 sull’usura, è in ogni caso rimessa alla competente Autorità giudiziaria
34. Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l’acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?
La verifica della dichiarazione de minimis rilasciata dall’impresa va effettuata al momento della richiesta di rilascio della garanzia, preliminarmente alla concessione. La dichiarazione va ripetuta solamente nel caso in cui l’impresa richieda un ulteriore intervento del fondo antiusura.
35. Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?
Non viene preclusa la possibilità di rinegoziare un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento. Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell’operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell’esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro. (I riferimenti sono contenuti nella Circolare del 2015).
36. La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?
Fermo restando che il rilascio della garanzia, previo riscontro dei presupposti normativi, è prerogativa dei singoli Enti, i quali agiscono sulla base delle disposizioni statutarie e delle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito, la circolare operativa dispone che il confidi motivi la delibera di accoglimento o diniego della garanzia antiusura, sulla base degli elementi emersi in fase di pre-istruttoria e con le ulteriori precisazioni dovute alla peculiarità dei casi di specie, come nelle ipotesi di impresa avviata ed operante nel mercato da breve tempo e rinegoziazione di un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura.
37. E’ possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?
La circolare operativa ha riaffermato che il processo che regola l’erogazione dei fondi antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell’Avvocatura dello Stato e dalla circolare del 19/04/2007, nonché ribadito da quella del 2015. Stante la persistente natura pubblica dei contributi erogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell’ente. Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all’autonomia contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che hanno allocato il Fondo antiusura alla voce “altri debiti” hanno scomputato lo stanziamento iniziale del confidi.
Si precisa altresì che, comunque, il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF, stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi, spese, escussioni).
38. E’ possibile utilizzare della garanzia del fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura estendendo il concetto di incremento di linea di credito a breve anche alle aperture di nuovi affidamenti a breve (a titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, fido a termine, R.I.B.A)?
Il comma 2 dall’art. 15 Legge 108/96 prevede che i contribuiti per la prevenzione del fenomeno dell’usura possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:
che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.
Inoltre, l’art. 7 del DPR 315/97 stabilisce che il fondo speciale antiusura deve avere le seguenti caratteristiche: essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall’articolo 15, comma 2, della legge.
Pertanto, alla luce del dettato normativo, qualsiasi tipo di operazione può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui vi sia stato, da parte delle banche e degli istituti di credito, il rifiuto della domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso.
Qualora il suddetto rifiuto non sia presente, tale operazione sarà a carico del confidi tramite il fondo rischi ordinario.
La circolare del 2015 specifica inoltre che alcune tipologie di operazioni, attinenti alla quotidianità operativa delle aziende, non sono qualificabili come meritevoli di garanzia pubblica, poiché il Fondo è destinato ad aziende ad elevato rischio finanziario e che necessitano di un finanziamento a carattere straordinario, e dunque sono a priori escluse dalla possibilità di essere garantite. A titolo esemplificativo: operazioni di anticipo fatture, scoperto di conto, R.I.B.A, etc..
11.09.2017
Con l'informativa n. 39 del'8 settembre 2017, diretta ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha messo in evidenza l'ampliamento del ruolo degli Ordini professionali in materia di prevenzione del riciclaggio disposta dalle nuove norme del D.Lgs. n. 231/2007; in particolare, gli Ordini professionali costituiscono, ora, "organismi di autoregolamentazione". In particolare, il documento fornisce
"un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 90/2017 a carico degli organismi di autoregolamentazione (rectius: Ordini professionali)"; per scaricare il documento clicca qui.
Con l'informativa n. 39 del'8 settembre 2017, diretta ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha messo in evidenza l'ampliamento del ruolo degli Ordini professionali in materia di prevenzione del riciclaggio disposta dalle nuove norme del D.Lgs. n. 231/2007; in particolare, gli Ordini professionali costituiscono, ora, "organismi di autoregolamentazione". In particolare, il documento fornisce
"un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 90/2017 a carico degli organismi di autoregolamentazione (rectius: Ordini professionali)"; per scaricare il documento clicca qui.
11.09.2017
Facendo seguito alle modifiche alla legislazione in materia di antiriciclaggio recentemente approvate - apportate, in particolare, dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della cd. IV Direttiva antiriciclaggio, e dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro -, la Guardia di Finanza ha fornito ai propri Comandi le prime direttive operative con la circolare n. 0210557/2017 del 07 luglio 2017.
Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007, come sostituito dal citato D.Lgs. n. 90/2017, tale provvedimento si sofferma sui "principali elementi di novità" in materia di:
Prima del provvedimento della Guarda di finanza qui richiamato, occorreva fare riferimento al Volume I della circolare n. 83607/2012.
Facendo seguito alle modifiche alla legislazione in materia di antiriciclaggio recentemente approvate - apportate, in particolare, dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della cd. IV Direttiva antiriciclaggio, e dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro -, la Guardia di Finanza ha fornito ai propri Comandi le prime direttive operative con la circolare n. 0210557/2017 del 07 luglio 2017.
Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007, come sostituito dal citato D.Lgs. n. 90/2017, tale provvedimento si sofferma sui "principali elementi di novità" in materia di:
- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette (art. 6, comma 4 lett. h., 8, comma 1 lett. a. e 40, comma 1, lett. c. e d. del Decreto n. 231 del 2007);
- soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria (art. 9, D.Lgs. n. 231/2007);
- regime applicabile ai cc.dd. money transfer (Titolo II, Capo V, D.Lgs. n. 231/2007), nonché agli operatori del settore del gioco (art. 52, 53 e 64, D.Lgs. n. 231/2007);
- disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati (Titolo V, D.Lgs. n. 231/2007);
- utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007).
Prima del provvedimento della Guarda di finanza qui richiamato, occorreva fare riferimento al Volume I della circolare n. 83607/2012.
19.07.2017
Il 14 luglio 2017 il Consiglio Nazionale Forense ha aggiornato le proprie FAQ relative agli "adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati".
In questa occasione la Commissione antiriciclaggio del CNF ha annunciato l'aggiornamento con il seguente comunicato:
<<Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo (d’ora innanzi la “Legge Antiriciclaggio”).Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’ obbligo diconservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
– una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
– una revisione del sistema sanzionatorio;
– una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha pertanto ritenuto, nell’immediato, di procedere ad un primo aggiornamento delle FAQ, pubblicate lo scorso novembre 2016.
Seguiranno altri importanti aggiornamenti, anche all’esito del lavoro del Tavolo interprofessionale con Notai e Commercialisti, e del Tavolo Ministeriale con le Professioni, il MEF, la Guardia di Finanza e L’UIF.
Roma, 14 luglio 2017>>
Il 14 luglio 2017 il Consiglio Nazionale Forense ha aggiornato le proprie FAQ relative agli "adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati".
In questa occasione la Commissione antiriciclaggio del CNF ha annunciato l'aggiornamento con il seguente comunicato:
<<Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo (d’ora innanzi la “Legge Antiriciclaggio”).Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’ obbligo diconservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
– una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
– una revisione del sistema sanzionatorio;
– una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha pertanto ritenuto, nell’immediato, di procedere ad un primo aggiornamento delle FAQ, pubblicate lo scorso novembre 2016.
Seguiranno altri importanti aggiornamenti, anche all’esito del lavoro del Tavolo interprofessionale con Notai e Commercialisti, e del Tavolo Ministeriale con le Professioni, il MEF, la Guardia di Finanza e L’UIF.
Roma, 14 luglio 2017>>
17.07.2017
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha emanato la circolare DT 54071 del 06.07.2017, con la quale ha fornito le proprie indicazioni in merito al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (clicca qui per scaricare il documento).
Ai sensi di tale disposizione, le indicazioni operative del MEF si applicano:
a) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore;
b) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;
c) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;
d) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (Misure ulteriori) del decreto in ordine alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all’obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha emanato la circolare DT 54071 del 06.07.2017, con la quale ha fornito le proprie indicazioni in merito al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (clicca qui per scaricare il documento).
Ai sensi di tale disposizione, le indicazioni operative del MEF si applicano:
a) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore;
b) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;
c) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente, salva la competenza della CONSOB all’irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all’ente;
d) ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (Misure ulteriori) del decreto in ordine alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all’obbligo di comunicazione al MEF delle suddette violazioni.
06.07.2017
Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, recante <<Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170>>.
Il Decreto - volto a contrastare le attività criminali e il fenomeno del riciclaggio connessi all'esercizio di un'attività particolarmente pericolosa, quale quella del "compro oro" - stabilisce una nuova specifica disciplina. Tra gli obblighi imposti agli operatori del settore si citano: (i) l'iscrizione in un registro degli operatori compro oro (in possesso di licenza di pubblica sicurezza); (ii) l'obbligo di identificazione del cliente; (iii) l'obbligo di documentare ogni operazione mediante compilazione di una scheda numerata progressivamente; (iv) l'obbligo di comunicazione delle movimentazioni di oro; (v) l'obbligo di conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio; (vi) l'obbligo di invio all'UIF di segnalazioni di operazioni sospette. La soglia per l'uso del denaro contante è stata dimezzata, portandola a 500 euro. Il Decreto fissa, poi, un apposito quadro sanzionatorio.
Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, recante <<Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170>>.
Il Decreto - volto a contrastare le attività criminali e il fenomeno del riciclaggio connessi all'esercizio di un'attività particolarmente pericolosa, quale quella del "compro oro" - stabilisce una nuova specifica disciplina. Tra gli obblighi imposti agli operatori del settore si citano: (i) l'iscrizione in un registro degli operatori compro oro (in possesso di licenza di pubblica sicurezza); (ii) l'obbligo di identificazione del cliente; (iii) l'obbligo di documentare ogni operazione mediante compilazione di una scheda numerata progressivamente; (iv) l'obbligo di comunicazione delle movimentazioni di oro; (v) l'obbligo di conservazione della documentazione ai fini antiriciclaggio; (vi) l'obbligo di invio all'UIF di segnalazioni di operazioni sospette. La soglia per l'uso del denaro contante è stata dimezzata, portandola a 500 euro. Il Decreto fissa, poi, un apposito quadro sanzionatorio.
06.07.2017
Ieri sono iniziati i lavori del tavolo permanente di lavoro MEF-Professioni in materia di normativa antiriciclaggio, che seguirà l'iter di elaborazione dei decreti attuativi delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IVA Direttiva (approfondisci). Come da dichiarazioni del Viceministro all'Economia Luigi Casero, pubblicate dalla stampa: <<La volontà è quella di attuare le nuove regole sull'antiriciclaggio non introducendo adempimenti che possano appesantire la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione. ... Per capirci, il tavolo dovrà arrivare a fornire interpretazioni delle norme che non portino ad un aumento degli adempimenti e degli obblighi.>>
Ieri sono iniziati i lavori del tavolo permanente di lavoro MEF-Professioni in materia di normativa antiriciclaggio, che seguirà l'iter di elaborazione dei decreti attuativi delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IVA Direttiva (approfondisci). Come da dichiarazioni del Viceministro all'Economia Luigi Casero, pubblicate dalla stampa: <<La volontà è quella di attuare le nuove regole sull'antiriciclaggio non introducendo adempimenti che possano appesantire la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione. ... Per capirci, il tavolo dovrà arrivare a fornire interpretazioni delle norme che non portino ad un aumento degli adempimenti e degli obblighi.>>
05.07.2017
Con un comunicato del 4 luglio 2017, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - ha elencato i provvedimenti concernenti profili di competenza della stessa UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio; tali provvedimenti sono i seguenti (con la precisazione che i rinvii a norme abrogate, in essi contenuti, “devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017”):
A) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
− Comunicazioni con la quali la UIF ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi su determinate operatività a rischio:
B) SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE
C) ASTENSIONE E OPERAZIONI DI RESTITUZIONE
A partire dall’entrata in vigore del decreto n. 90/2017, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall’Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.
L’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede infatti che, in caso d’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell’articolo 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.
Una nota inserita nel comunicato stampa richiama il vigente art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 per giustificare la mancata inclusione, nel predetto elenco, del decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indici di anomalia relativi agli uffici della pubblica amministrazione; con l'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, le Pubbliche amministrazioni sono ora esonerate dall'obbligo di invio delle SOS (che era stato introdotto a loro carico sin dal 1991).
Con un comunicato del 4 luglio 2017, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - ha elencato i provvedimenti concernenti profili di competenza della stessa UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio; tali provvedimenti sono i seguenti (con la precisazione che i rinvii a norme abrogate, in essi contenuti, “devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017”):
A) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
- Provvedimento del 4 maggio 2011, recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF:
- Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013
- Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011, come modificato con Decreto del 27 aprile 2012
- Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 4. Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010
- Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali e, in particolare:
- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 “Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare”
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 “Operatività con carte di pagamento”;
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 “Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust”;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 “Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse”;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 “Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”;
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 “Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring”;
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 “Operatività riconducibile all'usura”;
- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 “Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing”;
- Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 “Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici”;
- Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 “Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria”
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 “Frodi informatiche”;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 “Conti dedicati”;
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 “Imprese in crisi e usura”.
− Comunicazioni con la quali la UIF ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi su determinate operatività a rischio:
- Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale del 18 aprile 2016
- Utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015
- Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante del 27 febbraio 2012
B) SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE
- Provvedimento del 23 dicembre 2013, recante “Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” e relativi allegati tecnici.
C) ASTENSIONE E OPERAZIONI DI RESTITUZIONE
A partire dall’entrata in vigore del decreto n. 90/2017, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall’Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.
L’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede infatti che, in caso d’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell’articolo 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.
Una nota inserita nel comunicato stampa richiama il vigente art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 per giustificare la mancata inclusione, nel predetto elenco, del decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indici di anomalia relativi agli uffici della pubblica amministrazione; con l'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, le Pubbliche amministrazioni sono ora esonerate dall'obbligo di invio delle SOS (che era stato introdotto a loro carico sin dal 1991).
05.07.2017
L'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 4 luglio scorso, ha introdotto una specifica regolamentazione del whistleblowing nell'ambito della disciplina in materia di antiriciclaggio.
Nel frattempo, presso il Senato è in corso di esame in Commissione il D.D.L. S.2208, recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (approfondisci).
L'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 4 luglio scorso, ha introdotto una specifica regolamentazione del whistleblowing nell'ambito della disciplina in materia di antiriciclaggio.
Nel frattempo, presso il Senato è in corso di esame in Commissione il D.D.L. S.2208, recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (approfondisci).
30.06.2017
Il 26.06.2017 - data di entrata in vigore della cd. IV Direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), la Commissione Europea ha pubblicato una relazione per la valutazione (in ambito europeo) dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. La relazione individua le aree più a rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti (clicca qui per il comunicato stampa).
Il documento è da porre in relazione al vigente art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 (<<Analisi nazionale del rischio>>).
Ai sensi del quarto comma della stessa disposizione: <<I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.>>
Per la valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati si rinvia, invece, all'art. 15 del citato Decreto n. 231 del 2007.
Una prima analisi nazionale del rischio nazione di riciclaggio e terrorismo è stata svolta dal Comitato di sicurezza finanziaria il 4 dicembre 2014 (clicca qui).
Il 26.06.2017 - data di entrata in vigore della cd. IV Direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), la Commissione Europea ha pubblicato una relazione per la valutazione (in ambito europeo) dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. La relazione individua le aree più a rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti (clicca qui per il comunicato stampa).
Il documento è da porre in relazione al vigente art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 (<<Analisi nazionale del rischio>>).
Ai sensi del quarto comma della stessa disposizione: <<I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.>>
Per la valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati si rinvia, invece, all'art. 15 del citato Decreto n. 231 del 2007.
Una prima analisi nazionale del rischio nazione di riciclaggio e terrorismo è stata svolta dal Comitato di sicurezza finanziaria il 4 dicembre 2014 (clicca qui).
30.06.2017
Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al recente D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (v. oltre); l'avviso corregge, tra l'altro, alcuni errori materiali interessanti il reato di autoriciclaggio e l'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 .
L'art. 5, comma 3, reintroduce il riferimento al delitto di autoriciclaggio nell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001.
L'art. 5, comma 4, consente di continuare ad applicare la confisca obbligatoria anche per nei casi di commissione del medesimo delitto (autoriciclaggio).
Si riporta qui di seguito il testo dell'avviso:
<<Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, nella parte riferita all'articolo 65, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al terzo rigo, dove e' scritto: «... imputabile ai revisori legali e delle societa' di revisione legale ...» leggasi: «... imputabile ai revisori legali e alle societa' di revisione legale ...»;
alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella rubrica dell'art. 25-octies: dove e' scritto «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita)» leggasi: «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio)»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 1 dell'art. 25-octies, dove e' scritto: «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter ...» leggasi «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»;
alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 4, nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, nell'alinea: dove e' scritto «4. Dopo l'articolo 648-ter ...» leggasi «4. Dopo l'articolo 648-ter.1»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, primo comma, al quarto rigo, dove e' scritto: «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter ...» leggasi «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»; ed infine, sempre nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, terzo comma, dove e' scritto: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» leggasi: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
alla pag. 46, prima colonna, all'art. 7, comma 1, lett. a), ultimo rigo, dove e' scritto: «... dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera c)";» leggasi: «... dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d)"».
Sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al recente D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (v. oltre); l'avviso corregge, tra l'altro, alcuni errori materiali interessanti il reato di autoriciclaggio e l'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 .
L'art. 5, comma 3, reintroduce il riferimento al delitto di autoriciclaggio nell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001.
L'art. 5, comma 4, consente di continuare ad applicare la confisca obbligatoria anche per nei casi di commissione del medesimo delitto (autoriciclaggio).
Si riporta qui di seguito il testo dell'avviso:
<<Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 5, comma 2, nella parte riferita all'articolo 65, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al terzo rigo, dove e' scritto: «... imputabile ai revisori legali e delle societa' di revisione legale ...» leggasi: «... imputabile ai revisori legali e alle societa' di revisione legale ...»;
alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella rubrica dell'art. 25-octies: dove e' scritto «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita)» leggasi: «Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio)»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 1 dell'art. 25-octies, dove e' scritto: «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter ...» leggasi «1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»;
alla pag. 37, seconda colonna, all'art. 5, comma 4, nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, nell'alinea: dove e' scritto «4. Dopo l'articolo 648-ter ...» leggasi «4. Dopo l'articolo 648-ter.1»; ed ancora, nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, primo comma, al quarto rigo, dove e' scritto: «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter ...» leggasi «... per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ...»; ed infine, sempre nella parte riferita all'articolo 648-quater del codice penale, terzo comma, dove e' scritto: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» leggasi: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
alla pag. 46, prima colonna, all'art. 7, comma 1, lett. a), ultimo rigo, dove e' scritto: «... dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera c)";» leggasi: «... dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d)"».
21.06.2017
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento ordinario n. 28) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - <<Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006>>. In attuazione della c.d. IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), il decreto - che entrerà in vigore il 04.07.2017 - detta misure idonee a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tale provvedimento:
Relativamente alle modifiche interessanti la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si precisa che il decreto n. 90/2017 modifica, tra l’altro, le disposizioni recate dall’art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 (nel testo precedente alle modifiche che entreranno in vigore il prossimo 4 luglio), eliminando la fattispecie criminosa inserita nel quinto comma di tale norma, che qui di seguito si riporta nel testo che resterà in vigore sino al 3 luglio 2017: << 5. Chi, essendovi tenuto (ndr: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto n. 231/2007), omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.>>
Dal 4 luglio 2017 l’inosservanza degli obblighi di comunicazione degli "organi di controllo", ora collocata nel nuovo art. 59 del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal decreto di attuazione della IV Direttiva) sarà punita con sanzione amministrativa; tra i soggetti obbligati alle comunicazioni in discorso non è più inserito l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Qui di seguito si riporta il testo del primo comma della norma appena menzionata: <<Art. 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati). - 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.>> Gli "organi di controllo" tenuti a tali comunicazioni obbligatorie sono, infatti, ora costituiti dai "componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati".
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento ordinario n. 28) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - <<Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006>>. In attuazione della c.d. IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), il decreto - che entrerà in vigore il 04.07.2017 - detta misure idonee a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tale provvedimento:
- sostituisce le disposizioni antiriciclaggio recate dal D.Lgs. 21 novembre 20007, n. 231;
- reca modifiche a numerose altre disposizioni previste da provvedimenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; tra questi: (i) il D.Lgs. 22.06.2007, n. 109, recante <<Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE>>; (ii) il D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, recante <<Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005>>; (iii) il D.Lgs. 13.08.2010, n. 141, recante <<Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi>>.
Relativamente alle modifiche interessanti la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si precisa che il decreto n. 90/2017 modifica, tra l’altro, le disposizioni recate dall’art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 (nel testo precedente alle modifiche che entreranno in vigore il prossimo 4 luglio), eliminando la fattispecie criminosa inserita nel quinto comma di tale norma, che qui di seguito si riporta nel testo che resterà in vigore sino al 3 luglio 2017: << 5. Chi, essendovi tenuto (ndr: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto n. 231/2007), omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.>>
Dal 4 luglio 2017 l’inosservanza degli obblighi di comunicazione degli "organi di controllo", ora collocata nel nuovo art. 59 del D.Lgs. n. 231/2007 (come modificato dal decreto di attuazione della IV Direttiva) sarà punita con sanzione amministrativa; tra i soggetti obbligati alle comunicazioni in discorso non è più inserito l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Qui di seguito si riporta il testo del primo comma della norma appena menzionata: <<Art. 59 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati). - 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.>> Gli "organi di controllo" tenuti a tali comunicazioni obbligatorie sono, infatti, ora costituiti dai "componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati".
26.05.2017
Nella seduta del 24.05.2017 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, in attuazione della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio; tale provvedimento accoglie le indicazioni contenute nei pareri parlamentari (v. News del 10.05.2017).
Le nuove norme, modificative delle disposizioni recate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dovranno essere adottate entro il 26 giugno 2017.
Il comunicato stampa del Governo precisa, tra l'altro, quali sono i punti principali della normativa e le prossime novità; tra questi:
Nella seduta del 24.05.2017 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, in attuazione della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio; tale provvedimento accoglie le indicazioni contenute nei pareri parlamentari (v. News del 10.05.2017).
Le nuove norme, modificative delle disposizioni recate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dovranno essere adottate entro il 26 giugno 2017.
Il comunicato stampa del Governo precisa, tra l'altro, quali sono i punti principali della normativa e le prossime novità; tra questi:
- i destinatari della normativa antiriciclaggio sono (i) le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e (ii) i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- l’ unità di informazione finanziaria (UIF) provvede all'analisi delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza;
- il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze è l’organismo responsabile dell’elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell’analisi nazionale dei relativi rischi;
- la platea dei soggetti qualificati come "persone politicamente esposte", nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi, è stata ampliata; oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano nella nozione anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate;
- è stato rafforzato il ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;
- è stato operato il riordino delle sanzioni amministrative, attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni; viene ridisegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione; l'UIF ha l'obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;
- è stato istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- è stata prevista la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali;
- è stato razionalizzato il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi;
- è stato previsto un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
10.05.2017
Il 9 maggio 2017 le Commissioni Giustizia e Finanze (2^ e 6^) del Senato hanno espresso parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio - ossia la direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 ed entrata in vigore il 25 giugno 2015) - presentato dal Governo (A.G. n. 389).
Le nuove norme, modificative delle disposizioni recate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dovranno essere adottate entro il 26 giugno 2017.
La citata direttiva (UE) n. 2015/849 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha abrogato la direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale), adottate e ampliate nel febbraio del 2012.
In particolare, come evidenziato da un dossier pubblicato sul sito web del Senato, i principali elementi di riforma al regime vigente sono:
<<- l'introduzione di un approccio basato sul rischio. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
- un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
- l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
- la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia - UIF);
- un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.>>
Il 9 maggio 2017 le Commissioni Giustizia e Finanze (2^ e 6^) del Senato hanno espresso parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio - ossia la direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 ed entrata in vigore il 25 giugno 2015) - presentato dal Governo (A.G. n. 389).
Le nuove norme, modificative delle disposizioni recate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dovranno essere adottate entro il 26 giugno 2017.
La citata direttiva (UE) n. 2015/849 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha abrogato la direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale), adottate e ampliate nel febbraio del 2012.
In particolare, come evidenziato da un dossier pubblicato sul sito web del Senato, i principali elementi di riforma al regime vigente sono:
<<- l'introduzione di un approccio basato sul rischio. Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
- un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
- l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
- la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia - UIF);
- un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.>>
15.12.2016
La consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo predisposto per recepire, entro il 26 giugno 2017, la IV Direttiva antiriciclaggio ed adeguare la normativa nazionale, è aperta sino al 20 dicembre.
Ad oggi la normativa antiriciclaggio è contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
La consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo predisposto per recepire, entro il 26 giugno 2017, la IV Direttiva antiriciclaggio ed adeguare la normativa nazionale, è aperta sino al 20 dicembre.
Ad oggi la normativa antiriciclaggio è contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
04.12.2014
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>