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03.03.2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il provvedimento ha modificato l'art. 512-bis, c.p., inserendo il seguente secondo comma: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni." Il provvedimento ha, poi, introdotto nuove regole in tema di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introducendo, a tal proposito, "misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Tra misure di rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, si citano: (i) l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR; (ii) la reintroduzione e l’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi; (iii) l'estensione della responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro, non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Il provvedimento ha modificato l'art. 512-bis, c.p., inserendo il seguente secondo comma: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni." Il provvedimento ha, poi, introdotto nuove regole in tema di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introducendo, a tal proposito, "misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Tra misure di rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, si citano: (i) l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR; (ii) la reintroduzione e l’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi; (iii) l'estensione della responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro, non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
28.12.2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un “Manuale informativo per la prevenzione”, dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Il documento intende contribuire alla promozione delle azioni e dei programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, studio e lavoro –, attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un “Manuale informativo per la prevenzione”, dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Il documento intende contribuire alla promozione delle azioni e dei programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, studio e lavoro –, attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.
27.06.2023
L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito web le “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del d.lgs. 231/01”. Il documento - frutto dell’accordo di collaborazione stipulato con l’Istituto di studi sulla responsabilità amministrativa degli enti (Istituto ISR), l’ente di ricerca e sviluppo fondato nel 2005, nonché Partner di Capitalimprese - intende <<fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 23/2001>>.
L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito web le “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del d.lgs. 231/01”. Il documento - frutto dell’accordo di collaborazione stipulato con l’Istituto di studi sulla responsabilità amministrativa degli enti (Istituto ISR), l’ente di ricerca e sviluppo fondato nel 2005, nonché Partner di Capitalimprese - intende <<fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 23/2001>>.
29.12.2022
Con l’interpello n. 3 del 22 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla “nomina RSPP” ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Di seguito si riporta il parere del Ministero: <<la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.>> Per la normativa si rinvia alle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008: - art. 2, lett. f) e t); - 17, comma 1; - 31, commi 1 e 8. Per i reati-presupposto in materia antinfortunistica vai agli artt. 589 e 590, c.p.
Con l’interpello n. 3 del 22 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla “nomina RSPP” ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Di seguito si riporta il parere del Ministero: <<la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.>> Per la normativa si rinvia alle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008: - art. 2, lett. f) e t); - 17, comma 1; - 31, commi 1 e 8. Per i reati-presupposto in materia antinfortunistica vai agli artt. 589 e 590, c.p.
17.07.2022
Con la sentenza n. 27583 del 15.07.2022, la Corte di Cassazione, IV Sezione penale, si è pronunciata sull'obbligo datoriale di effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 15, 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo i confini della indelegabilità di tale obbligo ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 81 del 2008.
Di seguito uno stralcio della pronuncia degli Ermellini (l'enfasi è aggiunta):
<<... si sostiene che l'obbligo è adempiuto anche in assenza di formalizzazione della eseguita valutazione; che nella specie essa era stata effettuata ed aveva condotto alla individuazione delle misure prevenzionistiche necessarie.
... (omissis) ...
A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 perno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è divenuta la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Gli artt. 15, 17, 28 e 29 sono le principali disposizioni che si occupano della valutazione dei rischi, delineandone i profili più caratteristici, tra i quali qui è sufficiente rammentare la riserva in capo al datore di lavoro e la sua onnicomprensività: devono essere valutati tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ivi compresi quelli implicati dallo stesso modo di produzione.
... (omissis) ... Di pari passo, l'attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea 'progettazione' della sicurezza del lavoro.
... (omissis) ... Alla base del disegno organizzativo vi è appunto la valutazione dei rischi, attraverso la quale si identificano quelli presenti nella specifica realtà produttiva e le misure che valgono, in concreto, ad eliminare o, ove non possibile, a ridurre i rischi censiti, con opzione a favore delle misure collettive.
Come insegna la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253).
1.4 Ai fini che qui occupano va richiamata l'attenzione sul fatto che il datore di lavoro, anche avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti all'interno "secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261109-01).
In altri termini, pur essendo colui che ha - o deve avere - la conoscenza dell'intera organizzazione per la produzione perchè ne è l'autore ed il dominus, il singolo datore di lavoro rimane un utilizzatore e non un creatore di sapere cautelare.
... (omissis) Un vizio motivazionale che in realtà trae origine da una erronea interpretazione della legge, la quale distingue tra valutazione dei rischi come attività di analisi, di giudizio e di disposizione e la elaborazione del documento che la rende ostensibile (come è dimostrato dalla indelegabilità della prima ma non della seconda: Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 270355). In altri termini, il fatto che il documento non sia stato aggiornato non significa necessariamente che la valutazione non sia stata eseguita.>>
Con la sentenza n. 27583 del 15.07.2022, la Corte di Cassazione, IV Sezione penale, si è pronunciata sull'obbligo datoriale di effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 15, 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo i confini della indelegabilità di tale obbligo ai sensi dell'art. 17 del Decreto n. 81 del 2008.
Di seguito uno stralcio della pronuncia degli Ermellini (l'enfasi è aggiunta):
<<... si sostiene che l'obbligo è adempiuto anche in assenza di formalizzazione della eseguita valutazione; che nella specie essa era stata effettuata ed aveva condotto alla individuazione delle misure prevenzionistiche necessarie.
... (omissis) ...
A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 perno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è divenuta la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Gli artt. 15, 17, 28 e 29 sono le principali disposizioni che si occupano della valutazione dei rischi, delineandone i profili più caratteristici, tra i quali qui è sufficiente rammentare la riserva in capo al datore di lavoro e la sua onnicomprensività: devono essere valutati tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ivi compresi quelli implicati dallo stesso modo di produzione.
... (omissis) ... Di pari passo, l'attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea 'progettazione' della sicurezza del lavoro.
... (omissis) ... Alla base del disegno organizzativo vi è appunto la valutazione dei rischi, attraverso la quale si identificano quelli presenti nella specifica realtà produttiva e le misure che valgono, in concreto, ad eliminare o, ove non possibile, a ridurre i rischi censiti, con opzione a favore delle misure collettive.
Come insegna la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253).
1.4 Ai fini che qui occupano va richiamata l'attenzione sul fatto che il datore di lavoro, anche avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti all'interno "secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261109-01).
In altri termini, pur essendo colui che ha - o deve avere - la conoscenza dell'intera organizzazione per la produzione perchè ne è l'autore ed il dominus, il singolo datore di lavoro rimane un utilizzatore e non un creatore di sapere cautelare.
... (omissis) Un vizio motivazionale che in realtà trae origine da una erronea interpretazione della legge, la quale distingue tra valutazione dei rischi come attività di analisi, di giudizio e di disposizione e la elaborazione del documento che la rende ostensibile (come è dimostrato dalla indelegabilità della prima ma non della seconda: Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 270355). In altri termini, il fatto che il documento non sia stato aggiornato non significa necessariamente che la valutazione non sia stata eseguita.>>
07.07.2022
Il 5 luglio 2022 è stato adottato il nuovo "Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
Di seguito alcune novità rispetto ai "Protocolli" del 04.05.2022 e del 06.04.2021:
Il 5 luglio 2022 è stato adottato il nuovo "Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
Di seguito alcune novità rispetto ai "Protocolli" del 04.05.2022 e del 06.04.2021:
- inserita la raccomandazione dell’obbligo di mascherina FFP2 (il Protocollo Covid-19 del 4 maggio 2022 obbligava, invece, all’utilizzo di quella chirurgica), come presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro: (i) in ambienti chiusi; (ii) in ambienti condivisi da più lavoratori; (iii) in ambienti aperti al pubblico; (iv) in ambienti ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative;
- in caso di persona sintomatica in azienda, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore sintomatico la mascherina FFP2;
- il lavoratore deve sapere di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- le persone con temperatura superiore a 37,5° vanno isolate e dotate di mascherina FFP2;
- la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avveniresecondo le modalità previste dall’art. 4 del D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. da L. 19 maggio 2022 n. 52 e dalla Circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30.03.2022;
- è richiesta l’adozione di misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
- il datore di lavoro deve mettere a disposizione, oltre ai detergenti, anche i disinfettanti per le mani;
- previsto il ripristino, da parte del Medico competente, delle visite mediche di sorveglianza sanitaria;
- la Sorveglianza sanitaria deve essere un’occasione di formazione e informazione, non solo sulle misure di prevenzione e protezione ma anche sulla disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti;
- viene ribadito il termine del 31.07.2022 per la fine della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- il lavoro agile emergenziale resta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili;
- Il Datore di lavoro, sentito il Medico competente, deve individuare specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili (auspicata la proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a tutela di costoro).
18.05.2022
Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 16.05.2022 le Linee Guida per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei cantieri edili, applicabili anche dopo la cessazione dello stato di emergenza (approfondisci). Si tratta, in particolare, di misure di protezione e prevenzione che coinvolgono tutti I soggetti coinvolti: datori di lavoro, committenti e responsabili della sicurezza.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del 9 maggio 2022 con cui vengono adottate le Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri, valevoli fino al 31 dicembre 2022, proprio in virtù della cessazione dello stato di emergenza al fine di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.
Le misureadottate si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. e vanno ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.
Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 16.05.2022 le Linee Guida per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei cantieri edili, applicabili anche dopo la cessazione dello stato di emergenza (approfondisci). Si tratta, in particolare, di misure di protezione e prevenzione che coinvolgono tutti I soggetti coinvolti: datori di lavoro, committenti e responsabili della sicurezza.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del 9 maggio 2022 con cui vengono adottate le Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri, valevoli fino al 31 dicembre 2022, proprio in virtù della cessazione dello stato di emergenza al fine di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.
Le misureadottate si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. e vanno ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.
17.02.2022
Con la Circolare n. 1/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito prime indicazioni sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dalla Legge n. 215/2021, mediante modifica dell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.
In breve sintesi, l'INL ha precisato quanto segue (l'enfasi è aggiunta):
Le suddette indicazioni sono state condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'INL ha fatto riserva di fornire indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 e dal relativo provvedimento di conversione in legge (L. n. 215/2021, cit.).
Con la Circolare n. 1/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito prime indicazioni sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dalla Legge n. 215/2021, mediante modifica dell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.
In breve sintesi, l'INL ha precisato quanto segue (l'enfasi è aggiunta):
- per l'assolvimento dell'obbligo formativo posto in capo al Datore di lavoro, bisognerà attendere l'Accordo da adottarsi - entro il 30 giugno 2022 - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (<<Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo>>);
- <<La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 (ndr: del D.Lgs. n. 81/2008) che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico>>; <<In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021>>;
- una volta che sarà emanato il citato Accordo, i Datori di lavoro dovranno valutare (nuovamente) l'adeguatezza della formazione erogata ai preposti, tenendo conto delle disposizioni relative al "periodo transitorio" che saranno inserite (come normativamente previsto) nel medesimo Accordo;
- "i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994";
- i nuovi contenuti obbligatori in materia di addestramento (di cui al comma 5 del vigente art. 37, D.Lgs. n. 81/2008) <<trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.>>
Le suddette indicazioni sono state condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'INL ha fatto riserva di fornire indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 e dal relativo provvedimento di conversione in legge (L. n. 215/2021, cit.).
24.12.2021
Il 21.12.2021 è entrata in vigore la Legge 17.12.2021, n. 215, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21.10.2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, sono state apportate modifiche alle seguenti disposizioni del c.d. "Testo unico sicurezza":
Il 21.12.2021 è entrata in vigore la Legge 17.12.2021, n. 215, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21.10.2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, sono state apportate modifiche alle seguenti disposizioni del c.d. "Testo unico sicurezza":
- Art. 7 – Comitati regionali di coordinamento: il D.L. ha inserito, al comma 1bis, una particolare tempistica per la riunione dei comitati regionali di coordinamento e la possibilità di intervento sollecitativo da parte dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La legge di conversione del Decreto non ha apportato modifiche. - Art. 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro: il D.L. ha modificato la composizione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
La legge di conversione del Decreto non ha apportato modifiche. - Art. 13 – Vigilanza: il DL ha: (i) modificato le competenze relative alal vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, inserendo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL); (ii) ha abrogato il comma 2, che specificava le competenze, residuali, dell'INL su edilizia, cassoni in aria compressa e lavori subacquei nonché attività con rischi particolarmente elevati.
La legge di conversione del Decreto ha apportato modifiche solo formali. - Art. 14 (e relativo Allegato I) – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: il D.L. ha riscritto la disposizione in tema di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche sostanziali, tra cui: (i) riferimento anche ai lavoratori occasionali; (ii) riferimento, quanto al periodo di sospensione, anche alle stazioni appaltanti; (iii) obbligo di corresponsione della retribuzione e di versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
IL D.L. ha, poi, modificato l'Allegato I all'art. 14 del TUS, che specifica le ipotesi relative alla sospensione; in particolare, è stata reintrodotta l'ipotesi seguente (sanzionata ora anche con una somma aggiuntiva pari a euro 3.000 euro).: “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”. - Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo, in capo al Datore di lavoro, di "individuare formalmente" i preposti.
L'inadempimento è punito penalmente (v. art. 55, TUS). la Legge di conversione ha, poi, modificato il regime degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche. - Art. 19 – Obblighi del preposto: la Legge di conversione ha introdotto, in capo al preposto, nuovi obblighi, specificati alle lettere a) e f-bis) dell'art. 19, TUS.
- Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: la Legge di conversione ha introdotto in capo al Datore di lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore - con riferimento ai contratti di appalto di cui all'art. 26, TUS - l'obbligo di indicare, "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto ... espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".
- Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: La Legge di conversione ha: (i) previsto la rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, da attuarsi entro il 30 giugno 2022; (ii) l'introduzione dell'obbligo formativo anche in capo al Datore di lavoro, come sarà disciplinato dal nuovo Accordo Stato-Regioni; (iii) precisato le modalità di svolgimento dell'addestramento; (iv) precisato che le attività formative "devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi".
- Art. 51 – Organismi paritetici: le modifiche hanno assegnato uno specifico ruolo alle "associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza".
- Art. 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità: la Legge di conversione ha aggiornato, al 30 giugno 2022, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1 dello stesso art. 52, TUS, a sostegno della piccola e media impresa.
- Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente: la Legge di conversione ha previsto la punibilità: (i) dell'omessa formazione del Datore di lavoro; (ii) dell'omessa formazione del preposto; (iii) dell'omessa individuazione formale dei preposti; (iv) dell'omessa comunicazione del nominativo del preposto nell'ambito degli appalti.
- Art. 56 – Sanzioni per il preposto: la Legge di conversione ha previsto la punibilità, in capo al preposto, per l'omissione dei nuovi adempimenti introdotti dallo stesso provvedimento (interruzione dell'attività lavorativa o, comunque, segnalazione tempestiva al Datore di lavoro e al Dirigente delle non conformità rilevate per deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza svolta (dallo stesso preposto).
- Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso: la Legge di conversione ha aggiornato i riferimenti alla normativa tecnica (contenuta nel DM 1° giugno 2001) riferita ai dispositivi di prevenzione e protezione. Per le modifiche si può fare riferimento al sito Internet dell'UNI.
- Art. 99 – Notifica preliminare: la Legge di conversione è intervenuta sul testo dell'art. 99, TUS.
03.12.2021
Con la sentenza n. 33595 del 10 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'interesse o vantaggio conseguito da un ente - dal quale consegue, sussistendo tutti gli altri presupposti normativi, la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione della normativa antinfortunistica (v. art. 25-septies, D.Lgs. n. 23172001) - sussiste anche nell'ipotesi di velocizzazione degli interventi connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza che incida sui tempi di lavorazione; ciò in quanto al risparmio di tempo corrisponde un risparmio di spesa.
Occorre precisare, comunque, che alla luce delle decisioni della giurisprudenza di legittimità, l'ente non risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 se manca la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non potendo, l'interesse o vantaggio, essere desunto unicamente dall'omessa adozione delle misure di prevenzione (per tutte, si cita Cassazione, sent. n. 22256/2021).
Con la sentenza n. 33595 del 10 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'interesse o vantaggio conseguito da un ente - dal quale consegue, sussistendo tutti gli altri presupposti normativi, la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione della normativa antinfortunistica (v. art. 25-septies, D.Lgs. n. 23172001) - sussiste anche nell'ipotesi di velocizzazione degli interventi connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza che incida sui tempi di lavorazione; ciò in quanto al risparmio di tempo corrisponde un risparmio di spesa.
Occorre precisare, comunque, che alla luce delle decisioni della giurisprudenza di legittimità, l'ente non risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 se manca la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non potendo, l'interesse o vantaggio, essere desunto unicamente dall'omessa adozione delle misure di prevenzione (per tutte, si cita Cassazione, sent. n. 22256/2021).
12.11.2021 - Con la Circolare n. 3 del 09.11.2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le sue prime indicazioni in merito al "nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008", recante "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)".
Quest'ultima disposizione, come modificata dal D.L. 21.10.2021, n. 146 - "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" prevede quanto segue:
<<1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).>>
Le menzionate "gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I" del D.Lgs. n. 81/2008 sono le seguenti (tra parentesi le somme aggiuntive dovute):
1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (euro 2.500);
2. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (euro 2.500);
3. mancata formazione ed addestramento (euro 300 per ciascun lavoratore interessato);
4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (euro 3.000);
5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS - euro 2.500);
6. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (euro 300 per ciascun lavoratore interessato);
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto (euro 3.000);
8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (euro 3.000);
9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000);
10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000);
11. mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale - euro 3.000);
12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (euro 3.000).
E' sufficiente l’accertamento di una delle suddette violazioni per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Non è necessario che le violazioni siano reiterate.
In alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione potrà avvenire solo per le attività dei lavoratori interessati dalle violazioni previste ai numeri 3 e 6 della tabella (“mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto”), poiché tali violazioni possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore; in questo caso, la sospensione comporterà l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento (nel periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere, al lavoratore, il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione).
Quest'ultima disposizione, come modificata dal D.L. 21.10.2021, n. 146 - "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" prevede quanto segue:
<<1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).>>
Le menzionate "gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I" del D.Lgs. n. 81/2008 sono le seguenti (tra parentesi le somme aggiuntive dovute):
1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (euro 2.500);
2. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (euro 2.500);
3. mancata formazione ed addestramento (euro 300 per ciascun lavoratore interessato);
4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (euro 3.000);
5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS - euro 2.500);
6. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (euro 300 per ciascun lavoratore interessato);
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto (euro 3.000);
8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (euro 3.000);
9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000);
10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000);
11. mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale - euro 3.000);
12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (euro 3.000).
E' sufficiente l’accertamento di una delle suddette violazioni per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Non è necessario che le violazioni siano reiterate.
In alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione potrà avvenire solo per le attività dei lavoratori interessati dalle violazioni previste ai numeri 3 e 6 della tabella (“mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto”), poiché tali violazioni possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore; in questo caso, la sospensione comporterà l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento (nel periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere, al lavoratore, il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione).
10.06.2021
Con la sentenza n. 22256 depositata il 10 giugno 2021, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a un reato di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, la Corte di Cassazione si è espressa sulla verifica della sussistenza dell' "interesse o vantaggio". In particolare, "per evitare che questa (ndr: la norma sull'interesse o vantaggio, appunto) venga applicata in automatico dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione", la Suprema Corte ha affermato la seguente massima:
Con la sentenza n. 22256 depositata il 10 giugno 2021, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a un reato di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, la Corte di Cassazione si è espressa sulla verifica della sussistenza dell' "interesse o vantaggio". In particolare, "per evitare che questa (ndr: la norma sull'interesse o vantaggio, appunto) venga applicata in automatico dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione", la Suprema Corte ha affermato la seguente massima:
- " In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte quelli secondo cui: - i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento; - tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto".
08.04.2021
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il nuovo "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro". Il documento aggiorna e rinnova i precedenti accordi (risalente a un anno fa circa) su
invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Come specificato nella "Premessa":
<<Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il ... Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.>>
E' opportuno che il rispetto delle indicazioni fornite dal nuovo Protocollo siano oggetto di verifica/monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il nuovo "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro". Il documento aggiorna e rinnova i precedenti accordi (risalente a un anno fa circa) su
invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Come specificato nella "Premessa":
<<Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il ... Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.>>
E' opportuno che il rispetto delle indicazioni fornite dal nuovo Protocollo siano oggetto di verifica/monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
14.01.2021
ISO ha emanato le Linee guide generali per gestire gli aspetti di sicurezza sul lavoro durante la pandemia COVID-19: ISO/PAS 45005:2020.
Il documento contiene linee guide per tutelare i lavori e le altre parti interessate pertinenti (es.: visitatori di un luogo di lavoro, pubblico, ecc.), secondo il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).
ISO ha emanato le Linee guide generali per gestire gli aspetti di sicurezza sul lavoro durante la pandemia COVID-19: ISO/PAS 45005:2020.
Il documento contiene linee guide per tutelare i lavori e le altre parti interessate pertinenti (es.: visitatori di un luogo di lavoro, pubblico, ecc.), secondo il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).
08.09.2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 (o COVID-19) sull’intero territorio nazionale, proroga al 7 ottobre 2020 le misure di prevenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 (vai al testo e agli allegati).
Il provvedimento non prevede nuove restrizioni, ma conferma quelle già in vigore (uso della mascherina, distanziamento sociale, ecc.).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 (o COVID-19) sull’intero territorio nazionale, proroga al 7 ottobre 2020 le misure di prevenzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 (vai al testo e agli allegati).
Il provvedimento non prevede nuove restrizioni, ma conferma quelle già in vigore (uso della mascherina, distanziamento sociale, ecc.).
07.09.2020
In data 04.09.2020 il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la circolare congiunta n. 13, con la quale sono state fornite istruzioni operative sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, in presenza di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.
Il documento integra e modifica, in alcune parti (v. oltre) le istruzioni di cui alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente ... (omissis)".
Di seguito un estratto del documento (l'enfasi è aggiunta):
<<Con le indicazioni operative in oggetto (ndr: v. circolare del 29.04.2020, cit.), la scrivente Direzione generale (ndr: del Ministero della Salute) ha inteso soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l'opportunità che lo stesso, nel contesto generale della ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, e quindi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto concerne l'integrazione del DVR.
Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da Sto arrivando!RS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.>>
In particolare, la circolar in commento si sofferma sui seguenti punti:
In data 04.09.2020 il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la circolare congiunta n. 13, con la quale sono state fornite istruzioni operative sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, in presenza di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.
Il documento integra e modifica, in alcune parti (v. oltre) le istruzioni di cui alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente ... (omissis)".
Di seguito un estratto del documento (l'enfasi è aggiunta):
<<Con le indicazioni operative in oggetto (ndr: v. circolare del 29.04.2020, cit.), la scrivente Direzione generale (ndr: del Ministero della Salute) ha inteso soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l'opportunità che lo stesso, nel contesto generale della ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, e quindi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto concerne l'integrazione del DVR.
Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da Sto arrivando!RS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.>>
In particolare, la circolar in commento si sofferma sui seguenti punti:
- concetto di "fragilità": <<il rischio di contagio ... non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa>> (in precedenza, i dati epidemiologici indicavano una condizione di maggior rischio nelle fasce di età più elevate (>55 anni di età); va individuato <<in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico>>; l'elemento dell'età non costituisce, da solo, <<elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative>>; <<la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio>>;
- <<ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)>>;
- la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata anche in quelle situazioni in cui non è obbligatoria la nomina del medico competente;
- contenuti del giudizio medico legale: il datore di lavoro deve fornire al medico <<una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2; la visita deve essere ripetuta periodicamente; il giudizio di non idoneità temporanea deve essere riservato <<solo ai casi che non consentano soluzioni alternative>>;
- istanze ex art. 83 del D.L. n. 34 del 2020 pendenti al 31.07.2020 ("sorveglianza sanitaria eccezionale"): le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020 saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare in commento;
- modalità di espletamento delle visite: ove possibile, è opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento sociale, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani; il lavoratore deve indossare la mascherina.
08.06.2020
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 06.06.2020 è stata pubblicata la Legge 05.06.2020, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Tale provvedimento ha inserito nel citato decreto l'art. 29-bis, "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19".
Di seguito si riporta il testo della disposizione (la cui rubrica precedente alla sua emanazione, prevista nel corso dei lavori parlamentari, era "Esonero da responsabilità per eventuale contagio"):
<<1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.>>
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 06.06.2020 è stata pubblicata la Legge 05.06.2020, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Tale provvedimento ha inserito nel citato decreto l'art. 29-bis, "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19".
Di seguito si riporta il testo della disposizione (la cui rubrica precedente alla sua emanazione, prevista nel corso dei lavori parlamentari, era "Esonero da responsabilità per eventuale contagio"):
<<1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.>>
04.06.2020
L'8 maggio 2020 è entrato in vigore il documento (UNI/PdR 83:2020) "Modello semplificato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese”, emanato dall'Ente Italiano di Normazione (UNI).
"La prassi di riferimento fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOG) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.
Il documento si rivolge ai datori di lavoro che intendono adottare un MOG aziendale al fine di migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni semplificate che tengano conto della struttura e dell’organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro e delle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese" (fonte: UNI).
Al riguardo si richiama l'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 ("Modelli di organizzazione e di gestione"), i cui comma 5 e 5-bis prevedono quanto segue:
<<5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.>>
L'8 maggio 2020 è entrato in vigore il documento (UNI/PdR 83:2020) "Modello semplificato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese”, emanato dall'Ente Italiano di Normazione (UNI).
"La prassi di riferimento fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOG) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.
Il documento si rivolge ai datori di lavoro che intendono adottare un MOG aziendale al fine di migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni semplificate che tengano conto della struttura e dell’organizzazione aziendale, delle modalità di lavoro e delle specifiche esigenze delle micro e piccole imprese" (fonte: UNI).
Al riguardo si richiama l'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 ("Modelli di organizzazione e di gestione"), i cui comma 5 e 5-bis prevedono quanto segue:
<<5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.>>
01.06.2020
In sede di conversione in legge del cd. "Decreto Liquidità" (D.L. 08.04.2020, n. 23), con un emendamento la Camera dei Deputati ha inserito nel provvedimento l'art. 29-bis, "Esonero da responsabilità per eventuale contagio", relativo all'emergenza sanitaria COVID-19.
In particolare, tale disposizione prevede quanto segue (atto Camera dei Deputati C 2461):
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
Intento del legislatore è, evidentemente, quello di fornire precise indicazioni in tema di esonero dalla responsabilità ove si verifichino "infortuni sul lavoro" da malattie causate dal virus COVID-19 (v. Cicolre n. 13/2020 dell'I.N.A.I.L.), esonero che richiede, necessariamente, che il Datore di lavoro adotti, applichi e faccia applicare le prescrizioni di cui ai menzionati "protocolli".
L'iter di conversione in legge del menzionato Decreto dovrà concludersi entro il 7 giugno 2020 (il provvedimento è attualmente in discussione presso il Senato - atto S 1829).
Quanto sopra sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio relativo alla completa e corretta adozione e, soprattutto, attuazione dei “Protocolli” rilevanti.
Anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, particolarmente importante si ritiene, poi, la contemporanea attuazione delle indicazioni sul “Modello di organizzazione e di gestione” di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, che di seguito si riporta in stralcio (per evidenziare le parti ritenute maggiormente rilevanti ai fini in esame (l’enfasi è aggiunta):
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.”
In sede di conversione in legge del cd. "Decreto Liquidità" (D.L. 08.04.2020, n. 23), con un emendamento la Camera dei Deputati ha inserito nel provvedimento l'art. 29-bis, "Esonero da responsabilità per eventuale contagio", relativo all'emergenza sanitaria COVID-19.
In particolare, tale disposizione prevede quanto segue (atto Camera dei Deputati C 2461):
- "1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali."
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
Intento del legislatore è, evidentemente, quello di fornire precise indicazioni in tema di esonero dalla responsabilità ove si verifichino "infortuni sul lavoro" da malattie causate dal virus COVID-19 (v. Cicolre n. 13/2020 dell'I.N.A.I.L.), esonero che richiede, necessariamente, che il Datore di lavoro adotti, applichi e faccia applicare le prescrizioni di cui ai menzionati "protocolli".
L'iter di conversione in legge del menzionato Decreto dovrà concludersi entro il 7 giugno 2020 (il provvedimento è attualmente in discussione presso il Senato - atto S 1829).
Quanto sopra sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio relativo alla completa e corretta adozione e, soprattutto, attuazione dei “Protocolli” rilevanti.
Anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, particolarmente importante si ritiene, poi, la contemporanea attuazione delle indicazioni sul “Modello di organizzazione e di gestione” di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, che di seguito si riporta in stralcio (per evidenziare le parti ritenute maggiormente rilevanti ai fini in esame (l’enfasi è aggiunta):
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.”
16.05.2020
Il 15 maggio 2020 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il documento "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento".
Il 15 maggio 2020 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il documento "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento".
06.05.2020
Con la sentenza n. 13575, depositata il 5 maggio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità delle società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, relativi alla commissione del reato di lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. Tale pronuncia si riferisce, in particolare, a un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale il Tribunale di Venezia ha condannato l’amministratore unico di una società (in qualita di Datore di lavoro) e quest'ultima (ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, comminando alla stessa, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione interdittiva) per violazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, avendo omesso di aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (DVR), e dell’art. 77, comma 3, del medesimo Testo Unico Sicurezza, avendo omesso di consegnare ai dipendenti i necessari dispositivi di protezione individuali (DPI).
E' il caso di rilevare che tali modalità attuative del reato potrebbero ben riferirsi anche all'omessa attuazione delle prescrizioni emanate per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 (D.P.C.M. del 26.04.2020 e Protocolli condivisi Covid-19).
Con la sentenza n. 13575, depositata il 5 maggio 2020, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità delle società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, relativi alla commissione del reato di lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, previsto dall'art. 590, comma 3, c.p. Tale pronuncia si riferisce, in particolare, a un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale il Tribunale di Venezia ha condannato l’amministratore unico di una società (in qualita di Datore di lavoro) e quest'ultima (ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, comminando alla stessa, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione interdittiva) per violazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, avendo omesso di aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (DVR), e dell’art. 77, comma 3, del medesimo Testo Unico Sicurezza, avendo omesso di consegnare ai dipendenti i necessari dispositivi di protezione individuali (DPI).
E' il caso di rilevare che tali modalità attuative del reato potrebbero ben riferirsi anche all'omessa attuazione delle prescrizioni emanate per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 (D.P.C.M. del 26.04.2020 e Protocolli condivisi Covid-19).
05.05.2020
Con FAQ del 04.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito all'effettuazione dell'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante l'emergenza sanitaria Covid-19.
Di seguito si riporta la FAQ richiamata:
<<FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).>>
Per un completo piano di formazione relativo al Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si rinvia all'apposito pagina del sito italianlaw231.com (clicca qui).
Con FAQ del 04.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito all'effettuazione dell'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante l'emergenza sanitaria Covid-19.
Di seguito si riporta la FAQ richiamata:
<<FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).>>
Per un completo piano di formazione relativo al Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si rinvia all'apposito pagina del sito italianlaw231.com (clicca qui).
26.04.2020
E' stato emanato il nuovo D.P.C.M. recante le misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19.
In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
E' stato emanato il nuovo D.P.C.M. recante le misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19.
In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
- art. 1, comma 1, lett. a): sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- art. 1, comma 1, lett. b): obbligo di rimanere a casa per le persone (anche lavoratori) con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C (permane l’obbligo di contattare il medico curante);
- art. 1, comma 1, lett. i): conferma della sospensione di manifestazioni organizzate ed eventi;
- art. 1, comma 1, lett. k): conferma della sospensione dei corsi professionali e delle attività formative in aula svolte da enti pubblici e privati (è possibile svolgere corsi a distanza);
- art. 1, comma 1, lett. t): sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
- art. 1, comma 1, lett. gg): conferma della possibilità di adottare forme di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa (obblighi di comunicazione assolti in via telematica);
- art. 1, comma 1, lett. hh): raccomandazione di promuovere la fruizione dei periodi di ferie (ferma restando la possibilità di promuovere forme di lavoro agile);
- art. 1, comma 1, lett. 11): specifiche misure devono essere adottate per lo svolgimento di attività professionali (lavoro agile, incentivazione ferie, assunzione di protocolli anti-contagio, sanificazione dei luoghi di lavoro;
- art. 2, commi 1, 2 e 3: sospensione, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del Decreto (elenco dei codici suscettibile di modifica con Decreto del Ministero dello sviluppo economico) e ferma la possibilità si svolgerle in modalità a distanza o con lavoro agile (la sospensione non riguarda l’erogazione di servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990, n. 146);
- art. 2, commi 6, 7 e 8: obbligo di rispettare i contenuti dei Protocolli condivisi Covid-19 (generale e cantieri) del 24.04.2020; in caso di mancata attuazione l’attività è sospesa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- art. 2, comma 8: per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione e ricezione di merci;
- art. 2, comma 9: le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
- art. 3, comma 1, lett. g): raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4 del Decreto;
- art. 3, comma 2: obbligo di usare mascherine in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
25.04.2020
Il 24.04.2020 è stato reso noto il nuovo "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" .Il Protocollo è stato sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, primo comma, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra le menzionate organizzazioni. Per quanto di sua competenza, il Governo favorisce la piena attuazione del Protocollo.
Il 24.04.2020 è stato reso noto il nuovo "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" .Il Protocollo è stato sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, primo comma, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra le menzionate organizzazioni. Per quanto di sua competenza, il Governo favorisce la piena attuazione del Protocollo.
24.04.2020
L'I.N.A.I.L. ha reso disponibile sul proprio sito web istituzionale il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (edito il 23.04.2020).
Il documento - approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile - contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa, in sicurezza, delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
E' composto da due parti:
L'I.N.A.I.L. ha reso disponibile sul proprio sito web istituzionale il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (edito il 23.04.2020).
Il documento - approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile - contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa, in sicurezza, delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
E' composto da due parti:
- la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”;
- la seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici.
15.03.2020
Con una nota del 13.03.2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle iniziative in tema di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro che devono essere assunte dai datori di lavoro in relazione all'emergenza "Covid-19".
Di seguito uno stralcio di alcuni passaggi ritenuti maggiormente significativi:
<<Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.
La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. (...omissis...)
Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI. (...omissis...)
È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un’indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.
La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.
In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione, appare evidentemente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.>>
Con una nota del 13.03.2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle iniziative in tema di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro che devono essere assunte dai datori di lavoro in relazione all'emergenza "Covid-19".
Di seguito uno stralcio di alcuni passaggi ritenuti maggiormente significativi:
<<Premesso che la questione risulta di evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita ad un momento emergenziale, si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR).È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.
La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. (...omissis...)
Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI. (...omissis...)
È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un’indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.
La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza.
In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione, appare evidentemente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno ed all’esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.>>
18.10.2019
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza n. 25689 dell'11.10.2019 ha affermato il seguente principio: il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio in itinere occorso al proprio dipendente, anche quando questi sia autorizzato ad utilizzare un veicolo di sua proprietà per lo svolgimento della prestazione. Di seguito si riporta uno stralcio del provvedimento:
<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante, Cass. 15156 del 2011, Cass. n. 2491 del 2008 che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
4.2. L'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all' art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicchè incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 15082 del 2014, Cass. n. 34 del 2016, Cass. n. 10319 del 2017).
4.3. La responsabilità datoriale incontra l'unico limite rappresentato dalla inesigibilità dal datore di lavoro della al predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili ( Cass. n. 8911 del 2019, Cass. n. 1312 del 2014); in questa prospettiva il datore di lavoro è stato ritenuto totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenta caratteri di abnormità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786 del 2009): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786 del 2014).
4.4. Tanto premesso, l'ampiezza del contenuto dell'obbligo di sicurezza gravante ex art. 2087 cod. civ. sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente, non consente di accedere all'assunto della Corte di merito secondo il quale l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, implicando la completa autonomia operativa del prestatore, comportano l'esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo. Tale assunto, che si risolve nella prospettazione di una sorta di traslazione del rischio connesso all'espletamento della prestazione lavorativa per il solo fatto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, oltre a non trovare riscontro nelle specifiche disposizioni che regolano l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dei dipendenti postali, non è coerente con il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti ( artt. 4, 32 Cost.).
(...omissis...)
4.7. In base alle considerazioni che precedono deve, quindi, escludersi che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio si configuri ex se quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare la datrice di lavoro da ogni responsabilità connessa all'uso del mezzo; l'obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all'utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato.>>
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza n. 25689 dell'11.10.2019 ha affermato il seguente principio: il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio in itinere occorso al proprio dipendente, anche quando questi sia autorizzato ad utilizzare un veicolo di sua proprietà per lo svolgimento della prestazione. Di seguito si riporta uno stralcio del provvedimento:
<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante, Cass. 15156 del 2011, Cass. n. 2491 del 2008 che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
4.2. L'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all' art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicchè incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 15082 del 2014, Cass. n. 34 del 2016, Cass. n. 10319 del 2017).
4.3. La responsabilità datoriale incontra l'unico limite rappresentato dalla inesigibilità dal datore di lavoro della al predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili ( Cass. n. 8911 del 2019, Cass. n. 1312 del 2014); in questa prospettiva il datore di lavoro è stato ritenuto totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenta caratteri di abnormità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786 del 2009): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786 del 2014).
4.4. Tanto premesso, l'ampiezza del contenuto dell'obbligo di sicurezza gravante ex art. 2087 cod. civ. sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente, non consente di accedere all'assunto della Corte di merito secondo il quale l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, implicando la completa autonomia operativa del prestatore, comportano l'esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo. Tale assunto, che si risolve nella prospettazione di una sorta di traslazione del rischio connesso all'espletamento della prestazione lavorativa per il solo fatto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, oltre a non trovare riscontro nelle specifiche disposizioni che regolano l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dei dipendenti postali, non è coerente con il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti ( artt. 4, 32 Cost.).
(...omissis...)
4.7. In base alle considerazioni che precedono deve, quindi, escludersi che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio si configuri ex se quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare la datrice di lavoro da ogni responsabilità connessa all'uso del mezzo; l'obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all'utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato.>>
12.03.2018
Al termine dell'iter approvativo, il 12.03.2018 è stata approvata la norma ISO 45001:2018 - <<Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use>>, tradotta in italiano dall'UNI e adottata come UNI ISO 45001:2018 - <<Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso>>. La versione italiana contiene un'appendice informativa recante i riferimenti legislativi nazionali.
Il nuovo standard è associabile alle norme ISO 9001 (Qualità) e 14001 (Ambiente). Il punto di partenza è costituito dallo standard BS OHSAS 18001:2007, emessa nel 1999 e rivista nel 2007, in Gran Bretagna, dal relativo ente normatore nazionale (BSI). Quest'ultimo standard è richiamato nell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (unitamente alla norma UNI INAIL); pertanto, in conseguenza dell'introduzione della nuova ISO 45001, potrebbero attendersi modifiche a tale disposizione.
Lo scorso gennaio l'International Accreditation Forum - IAF - ha rilasciato i seguenti documenti:
Al termine dell'iter approvativo, il 12.03.2018 è stata approvata la norma ISO 45001:2018 - <<Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use>>, tradotta in italiano dall'UNI e adottata come UNI ISO 45001:2018 - <<Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso>>. La versione italiana contiene un'appendice informativa recante i riferimenti legislativi nazionali.
Il nuovo standard è associabile alle norme ISO 9001 (Qualità) e 14001 (Ambiente). Il punto di partenza è costituito dallo standard BS OHSAS 18001:2007, emessa nel 1999 e rivista nel 2007, in Gran Bretagna, dal relativo ente normatore nazionale (BSI). Quest'ultimo standard è richiamato nell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (unitamente alla norma UNI INAIL); pertanto, in conseguenza dell'introduzione della nuova ISO 45001, potrebbero attendersi modifiche a tale disposizione.
Lo scorso gennaio l'International Accreditation Forum - IAF - ha rilasciato i seguenti documenti:
- IAF MD 21:2018, contenente le indicazioni per la migrazione alla ISO 45001:2018 dalla OHSAS 18001:2007;
- IAF MD 22:2018, per l'applicazione coerente della ISO/IEC 17021-1 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione che forniscono la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
24.09.2017
Sono in corso i lavori mirati all'emanazione di un nuovo standard ISO relativo al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001), attualmente in versione draft. L’iter di emissione, che dovrebbe concludersi tra la fine del 2017 e il marzo 2018, è iniziato nel 2013; esso prevede la valutazione di tutti i commenti provenienti dai membri aventi diritto di voto e delle parti interessate (più di 3000 in tutto il mondo). Il nuovo standard è associabile alle norme ISO 9001 (Qualità) e 14001 (Ambiente). Il punto di partenza è costituito dallo standard BS OHSAS 18001:2007, emessa nel 1999 e rivista nel 2007, in Gran Bretagna, dal relativo ente normatore nazionale (BSI). Quest'ultimo standard è richiamato nell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (unitamente alla norma UNI INAIL); pertanto, in conseguenza dell'introduzione della nuova ISO 45001, potrebbero attendersi modifiche a tale disposizione.
Sono in corso i lavori mirati all'emanazione di un nuovo standard ISO relativo al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001), attualmente in versione draft. L’iter di emissione, che dovrebbe concludersi tra la fine del 2017 e il marzo 2018, è iniziato nel 2013; esso prevede la valutazione di tutti i commenti provenienti dai membri aventi diritto di voto e delle parti interessate (più di 3000 in tutto il mondo). Il nuovo standard è associabile alle norme ISO 9001 (Qualità) e 14001 (Ambiente). Il punto di partenza è costituito dallo standard BS OHSAS 18001:2007, emessa nel 1999 e rivista nel 2007, in Gran Bretagna, dal relativo ente normatore nazionale (BSI). Quest'ultimo standard è richiamato nell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (unitamente alla norma UNI INAIL); pertanto, in conseguenza dell'introduzione della nuova ISO 45001, potrebbero attendersi modifiche a tale disposizione.
12.09.2017
Con la sentenza n. 39449 del 28.08.2017, la Corte di Cassazione, Sez. 3^ pen., ha stabilito che il pagamento dell'oblazione amministrativa effettuato dalla società (ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 758/1994) riverbera l'effetto estintivo del reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche a favore dei dipendenti contravventori che abbiano operato come persone fisiche all'interno dell'azienda. Si riporta qui di seguito uno stralcio della sentenza riferito a tale massima:
"Va, infatti, in proposito ricordato che l'art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali (come quelle ascritte al ricorrente) sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.
L'art. 24, comma 1, di tale d.lgs. 758/94 prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine fissato (nella specie non esigibile a causa della ripresa della gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune di Beinasco) e di pagamento delle somme previste dall'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo (e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).
Questa Corte ha al riguardo già affermato che il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda (cfr. Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394), sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e dei pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata.
Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché il pagamento delle stesse da parte dell'ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell'ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l'effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente e di cui lo stesso ha prospettato la violazione."
Con la sentenza n. 39449 del 28.08.2017, la Corte di Cassazione, Sez. 3^ pen., ha stabilito che il pagamento dell'oblazione amministrativa effettuato dalla società (ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 758/1994) riverbera l'effetto estintivo del reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche a favore dei dipendenti contravventori che abbiano operato come persone fisiche all'interno dell'azienda. Si riporta qui di seguito uno stralcio della sentenza riferito a tale massima:
"Va, infatti, in proposito ricordato che l'art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008, di cui il ricorrente ha lamentato la violazione, prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste da tale decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali (come quelle ascritte al ricorrente) sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda.
L'art. 24, comma 1, di tale d.lgs. 758/94 prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine fissato (nella specie non esigibile a causa della ripresa della gestione dei servizi cimiteriali da parte del Comune di Beinasco) e di pagamento delle somme previste dall'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo (e cioè di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).
Questa Corte ha al riguardo già affermato che il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore, che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda (cfr. Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394), sottolineando la rilevanza, ai fini estintivi della contravvenzione, dei dati obiettivi della eliminazione delle violazioni e dei pagamento della somma stabilita ai sensi della disposizione citata.
Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in considerazione della assenza di una previsione circa la necessità del pagamento delle somme dovute da parte del contravventore personalmente, cosicché il pagamento delle stesse da parte dell'ente per il quale il suddetto contravventore operava, nell'ambito della cui attività le violazioni vennero commesse, può, qualora sia congruo, cioè riguardi tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti, determinare l'effetto estintivo contemplato dalla disposizione invocata dal ricorrente e di cui lo stesso ha prospettato la violazione."
29.12.2016
Con la sentenza del 5 ottobre 2016, n. 1117, la sezione lavoro della Corte di Appello di Messina, si è pronunciata sulla possibilità, per il datore di lavoro, di sopprimere la posizione interna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), affidandola a un consulente esterno (approfondisci).
In particolare, la Corte ha stabilito che il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno all’azienda, potendo essere esternalizzato solo <<se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione>>.
Con la sentenza del 5 ottobre 2016, n. 1117, la sezione lavoro della Corte di Appello di Messina, si è pronunciata sulla possibilità, per il datore di lavoro, di sopprimere la posizione interna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), affidandola a un consulente esterno (approfondisci).
In particolare, la Corte ha stabilito che il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno all’azienda, potendo essere esternalizzato solo <<se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione>>.
01.10.2016
Con la sentenza n. 40033/2016, depositata il 27 settembre 2016 (clicca qui per scaricare la sentenza), la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che: (i) la società committente non è responsabile di un infortunio sul lavoro (nel caso esaminato, mortale), se si limita a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa e, nel contempo, provvede alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; (ii) diversamente, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, essendo destinatario di obblighi specifici di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici (in particolare, con riferimento alla valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza - POS - adottato dalle stesse imprese); (iii) in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia eventualmente dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento; (iv) chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Riguardo a quanto sopra, riportando alcuni stralci della citata sentenza, si precisa, rispettivamente, quanto segue:
(i) <<... (omissis) ... Occorre innanzitutto rilevare che nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore al fine del rafforzamento del sistema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso la sinergia di interventi di diversi soggetti destinatari degli obblighi di protezione, è prevista la figura del committente, introdotta dal d.lgs 14.8.1996 n. 494, (riguardante i cantieri mobili o mobili), le cui norme sono state trasfuse nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro (d.lgs 9.4.2008 n. 81). ... (omissis) ... La designazione dei tecnici coordinatori per la sicurezza nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione può esonerare da responsabilità il committente o, per lui, il responsabile dei lavori, se nominato, fatta salva la verifica dell'adempimento da parte dei responsabili per la sicurezza degli obblighi ad essi facenti carico, fra i quali, in primis, la redazione del piano di coordinamento e di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'azione di coordinamento e di controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la verifica del piano di sicurezza . ... (omissis) ... quella del committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce di questa Corte, una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere).
Con la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi al medesimo facenti carico dimodochè il committente rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo (sez quarta n. 37738 del 28.5.2013, rv 256637, imp. Gandolla). Difatti, secondo l'art. 93 9.4.2008 n. 81 (testo Unico in materia della salute e della sicurezza) " il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori". ... (omissis) ... E' dunque evidente che la società rappresentata da … (omissis) … si era limitata a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. … (omissis) …, nella sua qualità di legale rappresentante della società committente, aveva peraltro nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, funzioni conferite entrambe all'ing, divenuto quindi destinatario degli obblighi previsti dagli art. 4 e 5 d.lvo 494/1996 (trasfusi negli art. 91 e 92 del d.lgs n. 81/2008). Di conseguenza, data la totale estraneità alla realizzazione dell'opera e considerata comunque la presenza di un tecnico che rappresentava la committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, nessun addebito può essere mosso a… (omissis) ….>>;
(ii) <<Innanzitutto, come risulta dall'imputazione e dalla stessa sentenza impugnata, il predetto viene considerato responsabile del reato attribuitogli in quanto subcommittente. Difatti all'epoca dei fatti … (omissis) … era l'amministratore unico della … (omissis) … cui la … (omissis) … aveva commissionato la costruzione della Palazzina destinata a civile abitazione. Per l'esecuzione di detta opera, … (omissis) … aveva subappaltato i lavori a due imprese la … (omissis) … e la … (omissis) …, mantenendo però un controllo sulla realizzazione dell'opera quale Direttore Tecnico del Cantiere.
... (omissis) ... Ora, a prescindere da tale denominazione che non trova riscontro nei testi legislativi, ciò che rileva è che lo stesso sia qualificabile come sub committente/subappaltatore e, quindi, destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici. Obblighi comprensivi anche di una valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza adottato dalle stesse. E nel caso di specie certamente è mancata una approfondita valutazione del POS ... (omissis). in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro ciò neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori. Egli continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora, come nel caso di specie, eserciti una continua ingerenza e controlli la prosecuzione dei lavori (Cass. Sez. III n. 50996/2013 RV 258299; Cass. Sez. IV n. 7954/2014 RV 259274). … (omissis) …>>;
(iii) <<La Suprema Corte ha però costantemente precisato che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia eventualmente dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento>>;
(iv) <<Orbene tale qualifica — di preposto o capocantiere — dev'essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche o alla sussistenza di specifiche deleghe, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal soggetto all'interno del cantiere. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (Cass. Sez. IV n. 35666/2007 RV 237468)>>.
Con la sentenza n. 40033/2016, depositata il 27 settembre 2016 (clicca qui per scaricare la sentenza), la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che: (i) la società committente non è responsabile di un infortunio sul lavoro (nel caso esaminato, mortale), se si limita a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa e, nel contempo, provvede alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; (ii) diversamente, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, essendo destinatario di obblighi specifici di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici (in particolare, con riferimento alla valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza - POS - adottato dalle stesse imprese); (iii) in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia eventualmente dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento; (iv) chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Riguardo a quanto sopra, riportando alcuni stralci della citata sentenza, si precisa, rispettivamente, quanto segue:
(i) <<... (omissis) ... Occorre innanzitutto rilevare che nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore al fine del rafforzamento del sistema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso la sinergia di interventi di diversi soggetti destinatari degli obblighi di protezione, è prevista la figura del committente, introdotta dal d.lgs 14.8.1996 n. 494, (riguardante i cantieri mobili o mobili), le cui norme sono state trasfuse nel Testo Unico per la sicurezza del lavoro (d.lgs 9.4.2008 n. 81). ... (omissis) ... La designazione dei tecnici coordinatori per la sicurezza nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione può esonerare da responsabilità il committente o, per lui, il responsabile dei lavori, se nominato, fatta salva la verifica dell'adempimento da parte dei responsabili per la sicurezza degli obblighi ad essi facenti carico, fra i quali, in primis, la redazione del piano di coordinamento e di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'azione di coordinamento e di controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la verifica del piano di sicurezza . ... (omissis) ... quella del committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce di questa Corte, una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere).
Con la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi al medesimo facenti carico dimodochè il committente rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo (sez quarta n. 37738 del 28.5.2013, rv 256637, imp. Gandolla). Difatti, secondo l'art. 93 9.4.2008 n. 81 (testo Unico in materia della salute e della sicurezza) " il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori". ... (omissis) ... E' dunque evidente che la società rappresentata da … (omissis) … si era limitata a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. … (omissis) …, nella sua qualità di legale rappresentante della società committente, aveva peraltro nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, funzioni conferite entrambe all'ing, divenuto quindi destinatario degli obblighi previsti dagli art. 4 e 5 d.lvo 494/1996 (trasfusi negli art. 91 e 92 del d.lgs n. 81/2008). Di conseguenza, data la totale estraneità alla realizzazione dell'opera e considerata comunque la presenza di un tecnico che rappresentava la committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, nessun addebito può essere mosso a… (omissis) ….>>;
(ii) <<Innanzitutto, come risulta dall'imputazione e dalla stessa sentenza impugnata, il predetto viene considerato responsabile del reato attribuitogli in quanto subcommittente. Difatti all'epoca dei fatti … (omissis) … era l'amministratore unico della … (omissis) … cui la … (omissis) … aveva commissionato la costruzione della Palazzina destinata a civile abitazione. Per l'esecuzione di detta opera, … (omissis) … aveva subappaltato i lavori a due imprese la … (omissis) … e la … (omissis) …, mantenendo però un controllo sulla realizzazione dell'opera quale Direttore Tecnico del Cantiere.
... (omissis) ... Ora, a prescindere da tale denominazione che non trova riscontro nei testi legislativi, ciò che rileva è che lo stesso sia qualificabile come sub committente/subappaltatore e, quindi, destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici. Obblighi comprensivi anche di una valutazione circa l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza adottato dalle stesse. E nel caso di specie certamente è mancata una approfondita valutazione del POS ... (omissis). in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro ciò neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori. Egli continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora, come nel caso di specie, eserciti una continua ingerenza e controlli la prosecuzione dei lavori (Cass. Sez. III n. 50996/2013 RV 258299; Cass. Sez. IV n. 7954/2014 RV 259274). … (omissis) …>>;
(iii) <<La Suprema Corte ha però costantemente precisato che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia eventualmente dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento>>;
(iv) <<Orbene tale qualifica — di preposto o capocantiere — dev'essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche o alla sussistenza di specifiche deleghe, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal soggetto all'interno del cantiere. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (Cass. Sez. IV n. 35666/2007 RV 237468)>>.
01.10.2016
Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL ha fornito indicazioni operative in merito all’accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali), a seguito dell’abolizione registro infortuni (a partire dal 23.12.2015, per effetto dell'art. 21, comma 4, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151).
In particolare, <<Grava ... sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle ... informazioni>> sugli infortuni e le malattie professionali <<da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.>>
Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL ha fornito indicazioni operative in merito all’accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali), a seguito dell’abolizione registro infortuni (a partire dal 23.12.2015, per effetto dell'art. 21, comma 4, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151).
In particolare, <<Grava ... sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle ... informazioni>> sugli infortuni e le malattie professionali <<da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.>>
15.07.2016
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la versione aggiornata a giugno 2016 del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro (clicca qui per scaricare il documento).
Tra le modifiche normative si citano le seguenti:
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la versione aggiornata a giugno 2016 del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro (clicca qui per scaricare il documento).
Tra le modifiche normative si citano le seguenti:
- modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal D.Lgs. n. 39/2016 (G.U. n.61 del 14.03.2016, in vigore dal 29.03.2016);
- interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02.11.2015, dal n. 11 al n. 16 del 29.12.2015, dal n.1 al n. 4 del 21.03.2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12.05.2016;
- sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016, riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11;
- inserita la lettera Circolare prot. n. 2597 del 10.02.2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
- corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare n. 33/2009;
- corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis;
- corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;
- inserito un estratto della Circolare n. 26 del 12.10.2015 e la nota prot. n. 19570 del 16.11.2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;
- corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del D.M. 11.04.2011;
- inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L. 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.
06.04.2016
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il nuovo disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970, come modificato dal Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 151. La norma stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un apposito modulo di richiesta preventiva di autorizzazione all'utilizzo di impianti di video sorveglianza (per scaricare il modulo clicca qui).
La materia di videosorveglianza dovrà essere oggetto di un aggiornamento del precedente provvedimento generale del Garante privacy (dell'8 aprile 2010 - doc. web. n. 1712680), aggiornamento che si rende necessario alla luce delle novità tecnologiche e normative in più campi (sicurezza urbana) e ai nuovi principi del testo del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea del 4 maggio 2016).
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il nuovo disposto dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970, come modificato dal Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 151. La norma stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un apposito modulo di richiesta preventiva di autorizzazione all'utilizzo di impianti di video sorveglianza (per scaricare il modulo clicca qui).
La materia di videosorveglianza dovrà essere oggetto di un aggiornamento del precedente provvedimento generale del Garante privacy (dell'8 aprile 2010 - doc. web. n. 1712680), aggiornamento che si rende necessario alla luce delle novità tecnologiche e normative in più campi (sicurezza urbana) e ai nuovi principi del testo del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea del 4 maggio 2016).
22.12.2014
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile il testo del D.Lgs. n. 81/2008, annotato, aggiornato a dicembre 2014 (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Qui di seguito si evidenziano le più recenti novità al documento:
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile il testo del D.Lgs. n. 81/2008, annotato, aggiornato a dicembre 2014 (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Qui di seguito si evidenziano le più recenti novità al documento:
- modifica degli artt. 28, comma 3-bis, e 29, comma 3 (art. 13, Legge 30.10.2014, n. 161, recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014 (entrata in vigore il 25.11.2014);
- sostituzione del Decreto dirigenziale 22.01.2014 con il Decreto dirigenziale 29.09.2014, riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11 (avviso pubblicato nella G.U. n. 230 del 3.10.2014);
- inserimento del Decreto interministeriale 9.09.2014, riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.09.2014);
- inserimento del Decreto interministeriale 22.07.2014, recante "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività";
- sostituzione del Decreto dirigenziale 31.03.2014 con il Decreto dirigenziale 21.07.2014, riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati a effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- inserimento degli interpelli dal n. 10 al n. 15 dell'11.07.2014, dal n. 16 al n. 23 del 06.10.2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04.11.2014.
12.09.2014
Con un comunicato pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12.09.2014, è stato segnalato il decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute) con cui sono stati semplificati i modelli per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo dell'opera (FO) e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
I modelli da utilizzare sono allegati al decreto, e dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, si provvederà ad effettuarne il monitoraggio, modificandone eventualmente i contenuti ove ciò si rendesse necessario.
Con un comunicato pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12.09.2014, è stato segnalato il decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute) con cui sono stati semplificati i modelli per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo dell'opera (FO) e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
I modelli da utilizzare sono allegati al decreto, e dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, si provvederà ad effettuarne il monitoraggio, modificandone eventualmente i contenuti ove ciò si rendesse necessario.
10.06.2014
Valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: prossime novità con la Legge europea 2013-bis
Il 10 giugno 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis” (provvedimento AC-1864A).
L’articolo 11 di questo provvedimento, modificato durante l'esame dalla Commissione, interviene sul tema della valutazione dei rischi per risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della Direttiva n. 391/1989 sulla sicurezza sul lavoro.
Tale disposizione prevede che in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione di lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo di adempiere a specifici obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso idonea documentazione, e ha l'obbligo, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, di evidenziare immediatamente, con idonea documentazione, l’aggiornamento delle misure di prevenzione. Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della documentazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza (il quale, peraltro, come previsto nell'originario testo, accede alla documentazione su propria specifica richiesta).
12.03.2014
Criteri di qualificazione dei "formatori per la salute e sicurezza sul lavoro"
Il 18 marzo 2014 entrerà in vigore (dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Il provvedimento stabilisce i criteri di qualificazione per lo svolgimento di attività quale "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento ai corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, quali regolati dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Tali criteri sono precisati nell'Allegato del Decreto.
25.02.2014 (Comunicato pubblicato su www.lavoro.gov.it)
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
Pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica, disponibile nella presente sezione, a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Per scaricare il Decreto, il Documento e la Modulistica clicca qui.
Valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: prossime novità con la Legge europea 2013-bis
Il 10 giugno 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis” (provvedimento AC-1864A).
L’articolo 11 di questo provvedimento, modificato durante l'esame dalla Commissione, interviene sul tema della valutazione dei rischi per risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della Direttiva n. 391/1989 sulla sicurezza sul lavoro.
Tale disposizione prevede che in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione di lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo di adempiere a specifici obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso idonea documentazione, e ha l'obbligo, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, di evidenziare immediatamente, con idonea documentazione, l’aggiornamento delle misure di prevenzione. Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della documentazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza (il quale, peraltro, come previsto nell'originario testo, accede alla documentazione su propria specifica richiesta).
12.03.2014
Criteri di qualificazione dei "formatori per la salute e sicurezza sul lavoro"
Il 18 marzo 2014 entrerà in vigore (dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Il provvedimento stabilisce i criteri di qualificazione per lo svolgimento di attività quale "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" con riferimento ai corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, quali regolati dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Tali criteri sono precisati nell'Allegato del Decreto.
25.02.2014 (Comunicato pubblicato su www.lavoro.gov.it)
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
Pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (cioè agli enti che impiegano meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica, disponibile nella presente sezione, a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Per scaricare il Decreto, il Documento e la Modulistica clicca qui.