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IL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
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"Progetto Tax Compliance"
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
Scopo del “Progetto Tax compliance” (di seguito “il Progetto”) è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Control Framework (di seguito “TFC”), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società. In altri termini, si può parlare della costruzione e implementazione del "Sistema di prevenzione del rischio fiscale".
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’azienda, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
Il "Sistema di prevenzione del rischio fiscale" si colloca all'interno del generale "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" dell'impresa.
2. Riferimenti normativi
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola in due Moduli:
Ciascun Modulo si articola in più fasi: pianificazione, raccolta dati e informazioni, risk assessment, ecc..
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene affidato a un Working Team (clicca qui per la Sezione "Il Team compliance").
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, viene costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee è lo svolgimento di periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dal Decreto legislativo n. 128/2015 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14 aprile 2016
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo", prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
In relazione alle suddette disposizioni, il 14 aprile 2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 5437/2016, recante <<Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128>>, di cui si riporta qui di seguito uno stralcio:
a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
c) le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
2.2 I requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1 sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. >>
3.2 Il sistema efficace quando in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all’articolo 5, comma 2, del decreto.
3.3 Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
a) Strategia fiscale …
b) Ruoli e responsabilità ...
c) Procedure ...
d) Monitoraggio ...
e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno ...
f) Relazione agli organi di gestione ...
3.4 Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.>>
4.5 La domanda di accesso al regime deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;
b) strategia fiscale;
c) descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
d) mappa dei processi aziendali;
e) mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti. >>
Per scaricare il provvedimento clicca qui.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
Scopo del “Progetto Tax compliance” (di seguito “il Progetto”) è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Control Framework (di seguito “TFC”), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società. In altri termini, si può parlare della costruzione e implementazione del "Sistema di prevenzione del rischio fiscale".
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’azienda, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
Il "Sistema di prevenzione del rischio fiscale" si colloca all'interno del generale "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" dell'impresa.
2. Riferimenti normativi
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 - “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (per il Decreto legislativo attuativo, in materia di certezza del diritto v. succ. para. 5): si veda, in particolare, l’art. 6 del provvedimento, relativo al “regime di adempimento collaborativo”. Tale norma si articola essenzialmente su tre punti cardine: (i) l'introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria; (ii) la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale per i grandi contribuenti; (iii) la previsione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni (in attesa dell'emanazione del relativo Decreto legislativo - v. oltre, alla fine del presente paragrafo);
- Decreto legislativo n. 128/2015, in materia di certezza del diritto (v. succ. para. 5);
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14.04.2016 e relative circolari esplicative (tra queste: Circolare n. 38/E del 16.09.2016);
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In particolare la gestione della fiscalità (corrente e differita) può essere posta in relazione agli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari) e 25-octies (reati di riciclaggio, autoricicclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del D.Lgs. n. 231/2001 nonché agli artt. 3 e 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (reati transnazionali; in particolare: associazione per delinquere ex art. 416, c.p.);
- normativa internazionale in materia di Tax compliance/Co-operative compliance programme (ad es.: OECD, preliminary version, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"; OECD, 2009, “Building transparent tax compliance by banks”; OECD, 2009, “Building transparent tax compliance by banks”; OECD, 2016, “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”);
- best practice in materia di TCF (si fa riferimento, in particolare, alla normativa emanata dall'Amministrazione fiscale olandese e ai documenti OECD richiamati al precedente alinea);
- normativa di settore in materia di controlli interni - A titolo esemplificativo, con riferimento alle imprese di assicurazione: Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, recante “nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private” (modificato e integrato dal Provvedimento ISVAP dell'8 novembre 2012, n. 3020 e dal Provvedimento IVASS 15 aprile 2014, n. 17) ; per il settore bancario si fa riferimento alla Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3 - “Sistema dei controlli interni, Sistema informativo, Continuità operativa e Governo e gestione del rischio di liquidità” - della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (11° aggiornamento del del 21 luglio 2015);
- normativa in materia fiscale (per la parte ritenuta maggiormente rilevante; ad esempio, per quanto riguarda gli oneri documentali in materia di transfer pricing, tra gli altri: art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58);
- Normativa UNI ISO 31000:2010 (“Gestione del rischio – Principi e linee guida”);
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Confindustria (aggiornamento a giugno 2021).
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola in due Moduli:
- Modulo 1: esame del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Entity Level Controls).
- Modulo 2: mappatura delle attività, dei rischi e dei controlli (Activity Level Controls).
Ciascun Modulo si articola in più fasi: pianificazione, raccolta dati e informazioni, risk assessment, ecc..
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene affidato a un Working Team (clicca qui per la Sezione "Il Team compliance").
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, viene costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee è lo svolgimento di periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dal Decreto legislativo n. 128/2015 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54237/2016 del 14 aprile 2016
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo", prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
- rilevazione;
- misurazione;
- gestione;
- controllo;
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.>>
In relazione alle suddette disposizioni, il 14 aprile 2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 5437/2016, recante <<Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128>>, di cui si riporta qui di seguito uno stralcio:
- <<2 Requisiti soggettivi
a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
c) le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
2.2 I requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1 sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. >>
- 3 Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale
3.2 Il sistema efficace quando in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all’articolo 5, comma 2, del decreto.
3.3 Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
a) Strategia fiscale …
b) Ruoli e responsabilità ...
c) Procedure ...
d) Monitoraggio ...
e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno ...
f) Relazione agli organi di gestione ...
3.4 Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.>>
- 4 Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata
4.5 La domanda di accesso al regime deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;
b) strategia fiscale;
c) descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
d) mappa dei processi aziendali;
e) mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti. >>
Per scaricare il provvedimento clicca qui.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 e disciplinato dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14.04.2016 con la circolare n. 38/E del 16.09.2016.
Tali chiarimenti fanno riferimento ai quesiti emersi nel corso del meeting tenutosi a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.
Tra l'altro, si sottolinea l'importanza che assume la definizione di una tax strategy ben definita ai fini della costruzione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nonché il particolare rilievo assunto, a tal fine, dalle linee guida OCSE 2016 contenute nel documento “Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework”, pubblicato il 13 maggio 2016. Il contenuto di quest'ultimo documento è così descritto: "This report outlines the essential features of a Tax Control Framework (TCF) and addresses revenue bodies’ expectations of TCFs. It includes a discussion of the issue of materiality, as it is important to understand the relationship between what is material for the purposes of systems of control, such as the external audit of a multinational enterprise’s accounts, and what is material in terms of the tax liabilities arising from that enterprise’s activities in a particular country. It also discusses how revenue bodies could approach the task of testing the soundness of a TCF in any particular case and finally, sets out conclusions, recommendations and next steps."