Focus-News-Blog-Eventi > Focus > D.Lgs. n. 231/2001
Sito partner: www.italianlaw231.com
Portale di informazione e formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Portale di informazione e formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- "Fraud Risk Assessment - A fraud risk assessment is a dynamic and iterative process for identifying and assessing fraud risks relevant to the organization. Fraud risk assessment addresses the risk of fraudulent financial reporting, fraudulent non-financial reporting, asset misappropriation, and illegal acts (including corruption). Organizations can tailor this approach to meet their individual needs, complexities, and goals. Fraud risk assessment is not only an integral component of risk assessment and internal control, it also is specifically linked to 2013 COSO Framework principle 8." (COSO - Fraud management Guide - Executive summary - Principles, settembre 2016)
![]()
|
La costruzione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001
A) Premessa: la costruzione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” e di un “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” quali esimenti dalla responsabilità amministrativa da reato (art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 e art. 30, D.Lgs. n. 81/2008)
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (società commerciali e altri enti privati) per determinati reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai “soggetti apicali” (Amministratori, Direttori generali, Responsabili d’area, ecc.) o dalle persone a questi sottoposte (Dipendenti, Agenti, Consulenti, ecc.).
Tra tali illeciti penali si segnalano: a) i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni statali, ecc.); b) i reati societari (tra cui il falso nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali); c) i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime in connessione con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro); d) i reati informatici e di trattamento illecito di dati; e) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti; f) i delitti contro l’industria e il commercio; g) i delitti di criminalità organizzata.
In aggiunta alla responsabilità penale degli autori dei reati, il Decreto n. 231/2001 punisce gravemente gli interessi economici dei soci — colpendo il patrimonio sociale e la stessa regolare prosecuzione dell’attività economica — con pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 25.822 a un massimo di 1.549.370 euro, alle quali in molti casi si aggiungono specifiche misure interdittive (divieto di contrattare con la P.A., interdizione dall’esercizio dell’attività, ecc.), anche in via cautelare.
In alcuni casi la legislazione regionale impedisce la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici alle imprese che hanno subito dette sanzioni interdittive. (es.: L.R. Campania n. 3/2007).
Lo stesso Decreto n. 231/2001 e il successivo D.Lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. sulla sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il D.Lgs. n. 626/1994) prevedono l’esenzione dall’applicazione (o la riduzione) delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive appena richiamate nei confronti degli enti che hanno adottato ed efficacemente applicato (o adottano) un apposito “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, comprensivo di un “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” conforme a determinati standard.
Inoltre, l’adozione del “Modello 231” consente agli Amministratori:
La costruzione di un “sistema” in grado di evitare la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 richiede l’implementazione di un processo di “Risk management”, l'integrazione del "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" in chiave di prevenzione dei reati presupposto e l’adozione di un apposito “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
B) L’adozione del “Modello 231” e del “Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro” (S.G.S.L.): un obiettivo possibile e utile
In molti casi le Aziende – e in primo luogo le P.M.I., tessuto portante e vero motore dell’economia – sono poco propense ad attivare progetti di adozione del Modello organizzativo con efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, perché “preoccupate” dai relativi costi e dall’impatto sull’organizzazione dell’impresa.
Le potenzialità – in termini organizzativi e di riduzione dei rischi e dei costi derivanti da “colpa organizzativa” e inosservanza delle disposizioni di legge – devono invece suggerire alle Imprese una precisa, circostanziata e documentata valutazione “costi/benefici”.
Per mettere in grado le Aziende di operare detta importante valutazione senza sostenere costi consulenziali, lo Studio mette a loro disposizione un servizio gratuito di “Check-up 231 e sicurezza sul lavoro”.
Per richiedere il check-up gratuito relativo al Progetto “231 e Sicurezza lavoro” scrivere all’indirizzo fabrizio.desimone@tin.it o utilizzare il “Contact form”.
Su questo sito è altresì disponibile un “Questionario 231 online”, utilizzabile per fornire le informazioni essenziali utili alla migliore esecuzione del check-up gratuito.
Senza sopportare alcun onere, le Imprese possono così conoscere l’effettivo costo – in termini economici e di impatto sulla struttura – di tali Progetti.
C) Gli steps progettuali per l’adozione del Modello organizzativo
In linea generale, gli steps progettuali definiti per raggiungere l'obiettivo sono i seguenti:
1. CENSIMENTO AREE/FUNZIONI/PROCESSI A RISCHIO 231
In collaborazione con le competenti funzioni aziendali, si procede a una dettagliata mappatura delle funzioni/aree dell'azienda e/o dei processi trasversali nell'ambito dei quali vi è la possibilità, in astratto, che possano essere commessi i reati previsti dal Decreto 231. Parimenti, si procederà a un’approfondita analisi del sistema delle deleghe e delle procure, al fine di mappare poteri e responsabilità in seno all'organizzazione.
2. ANALISI DEI RISCHI: IL RISK ASSESSMENT
Con le sperimentate metodologie C.R.S.A. (Control & Risk Self Assessment) ed E.R.M. (Enterprise Risk Management), i consulenti guidano i vari responsabili di funzione/area o processo nell'autovalutazione dei rischi di commissione di reato, secondo una scala “gravità di impatto/frequenza di accadimento”.
I rischi individuati saranno accorpati per tipologia e costituiranno un data-base (Risk matrix), sempre a disposizione dell'azienda per successive valutazioni, analisi, aggiornamenti, ecc..
3. GAP ANALYSIS E DEFINIZIONE DEI “PROTOCOLLI”
Sulla base dei rischi individuati, si procede alla mappatura e raccolta delle procedure e/o delle prassi aziendali in essere, con riferimento alle funzioni/processi a rischio individuati e tenuto conto della valutazione circa la loro adeguatezza quali misure atte a limitare (rendendoli “accettabili”) o evitare i rischi di commissione di reato, individuando le fasi carenti (analisi dei Gaps) o che necessitano comunque di adeguamento. Ciò costituisce la vera e propria base di partenza per la definizione dei “protocolli di controllo”.
4. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
La normativa in esame e la successiva giurisprudenza indicano il “sistema disciplinare” quale cardine fondamentale per la costruzione di un adeguato Modello di organizzazione e controllo. I consulenti procedono, quindi, a un’analisi di dettaglio del sistema in essere, fornendo indicazioni in merito all’eventuale suo adeguamento agli standard richiesti dalla normativa. Il Sistema disciplinare, a seguito dell'adeguamento, costituirà parte integrante del Modello di organizzazione.
5. DEFINIZIONE DI UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO
Come ribadito dalla giurisprudenza di merito, un'adeguata formazione – indirizzata a tutto il personale potenzialmente coinvolto, a vario titolo, nei “processi sensibili 231” – costituisce un elemento imprescindibile ai fini della “tenuta” di un Modello nell’ipotesi di un suo esame critico da parte del giudice penale.
Si aggiunga, poi, che la formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; il mancato adempimento di tale obbligo comporta addirittura specifiche ipotesi di reato a carico del datore di lavoro.
In quest’ottica, i consulenti definiscono un’adeguata progettazione dei percorsi formativi, distintamente per: amministratori; altri “soggetti apicali” (dirigenti); process owners; membri dell'Organismo di Vigilanza; eventuali collaboratori esterni coinvolti in processi sensibili; altri dipendenti/collaboratori.
Anche il progetto di formazione 231 costituirà parte integrante del Modello di organizzazione.
6. DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
La progettazione e l'implementazione del Modello di organizzazione non è, di per sé, sufficiente a evitare le sanzioni in caso di reato. Il Decreto 231 prevede infatti, espressamente (art. 6), che l'ente andrà esente da responsabilità amministrativa se: il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; ii) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.
La corretta definizione dell'Organismo di vigilanza (OdV) è, quindi, un altro pilastro fondamentale per la tenuta del Modello di organizzazione.
I consulenti provvedono perciò a impostare lo Statuto dell'OdV, che confluirà nel Modello organizzativo quale parte integrante dello stesso, con la definizione di: i) compiti; ii) requisiti professionali e morali dei componenti; iii) modalità di nomina/revoca; iv) durata; v) modalità di funzionamento; vi) poteri; flussi informativi da e per l'OdV).
7. REDAZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”
Al termine degli steps progettuali descritti, si procede alla redazione della documentazione ufficiale costituente il “Modello organizzativo 231”, che dovrà essere approvato dall'organo amministrativo dell'ente.
Questo complesso documento è composto:
a) dal CODICE ETICO/DI CONDOTTA, dove vengono ribaditi e ufficializzati i valori morali e di trasparenza nei quali l'Ente si riconosce;
b) dalla PARTE GENERALE del Modello organizzativo, nel quale vengono descritte le caratteristiche generali del D.Lgs. n. 231/2001, le caratteristiche del Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) e del sistema di governance aziendale, i “reati-presupposto”, le caratteristiche dell'OdV, il progetto di formazione e il sistema disciplinare;
c) la PARTE SPECIALE del Modello organizzativo, nel quale vengono descritti nel dettaglio le fattispecie di reato, le modalità attuative dei reati, le attività a rischio, i protocolli di controllo con riferimento ad ogni “processo sensibile 231” e i flussi informativi nei confronti dell'OdV (in questa Parte rientra il “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” – S.G.S.L. – eventualmente predisposto).
D) I servizi offerti
Nell’ambito dell’ ”Area Compliance”, lo Studio mette a disposizione delle Imprese i seguenti servizi:
E) Il costo dei Progetti “231” e “Sicurezza” – Il Team professionale
La riduzione dei costi consulenziali per le Imprese sono ottenuti grazie:
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (società commerciali e altri enti privati) per determinati reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai “soggetti apicali” (Amministratori, Direttori generali, Responsabili d’area, ecc.) o dalle persone a questi sottoposte (Dipendenti, Agenti, Consulenti, ecc.).
Tra tali illeciti penali si segnalano: a) i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni statali, ecc.); b) i reati societari (tra cui il falso nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali); c) i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime in connessione con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro); d) i reati informatici e di trattamento illecito di dati; e) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti; f) i delitti contro l’industria e il commercio; g) i delitti di criminalità organizzata.
In aggiunta alla responsabilità penale degli autori dei reati, il Decreto n. 231/2001 punisce gravemente gli interessi economici dei soci — colpendo il patrimonio sociale e la stessa regolare prosecuzione dell’attività economica — con pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 25.822 a un massimo di 1.549.370 euro, alle quali in molti casi si aggiungono specifiche misure interdittive (divieto di contrattare con la P.A., interdizione dall’esercizio dell’attività, ecc.), anche in via cautelare.
In alcuni casi la legislazione regionale impedisce la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici alle imprese che hanno subito dette sanzioni interdittive. (es.: L.R. Campania n. 3/2007).
Lo stesso Decreto n. 231/2001 e il successivo D.Lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. sulla sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il D.Lgs. n. 626/1994) prevedono l’esenzione dall’applicazione (o la riduzione) delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive appena richiamate nei confronti degli enti che hanno adottato ed efficacemente applicato (o adottano) un apposito “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, comprensivo di un “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” conforme a determinati standard.
Inoltre, l’adozione del “Modello 231” consente agli Amministratori:
- di evitare la condanna a risarcire la propria società dei <<danni da quest’ultima subiti per la mancata adozione di un adeguato modello organizzativo>> ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. Tribunale di Milano, sentenza n. 1774/08 del 13 febbraio 2008);
- l’implementazione di un “sistema di controllo interno” davvero efficace ed efficiente, nonché in grado di assicurare la piena conformità dell’attività economica alle norme di legge e alle disposizioni di Gruppo e di categoria (Confindustria, Farmindustria, Assobiomedica, ecc.);
- la migliore integrazione, nell’ambito aziendale, dei sistemi “Qualità”, “Sicurezza”, "Anti-corruzione" e “Amministrativo-contabile”.
La costruzione di un “sistema” in grado di evitare la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 richiede l’implementazione di un processo di “Risk management”, l'integrazione del "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" in chiave di prevenzione dei reati presupposto e l’adozione di un apposito “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
B) L’adozione del “Modello 231” e del “Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro” (S.G.S.L.): un obiettivo possibile e utile
In molti casi le Aziende – e in primo luogo le P.M.I., tessuto portante e vero motore dell’economia – sono poco propense ad attivare progetti di adozione del Modello organizzativo con efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, perché “preoccupate” dai relativi costi e dall’impatto sull’organizzazione dell’impresa.
Le potenzialità – in termini organizzativi e di riduzione dei rischi e dei costi derivanti da “colpa organizzativa” e inosservanza delle disposizioni di legge – devono invece suggerire alle Imprese una precisa, circostanziata e documentata valutazione “costi/benefici”.
Per mettere in grado le Aziende di operare detta importante valutazione senza sostenere costi consulenziali, lo Studio mette a loro disposizione un servizio gratuito di “Check-up 231 e sicurezza sul lavoro”.
Per richiedere il check-up gratuito relativo al Progetto “231 e Sicurezza lavoro” scrivere all’indirizzo fabrizio.desimone@tin.it o utilizzare il “Contact form”.
Su questo sito è altresì disponibile un “Questionario 231 online”, utilizzabile per fornire le informazioni essenziali utili alla migliore esecuzione del check-up gratuito.
Senza sopportare alcun onere, le Imprese possono così conoscere l’effettivo costo – in termini economici e di impatto sulla struttura – di tali Progetti.
C) Gli steps progettuali per l’adozione del Modello organizzativo
In linea generale, gli steps progettuali definiti per raggiungere l'obiettivo sono i seguenti:
1. CENSIMENTO AREE/FUNZIONI/PROCESSI A RISCHIO 231
In collaborazione con le competenti funzioni aziendali, si procede a una dettagliata mappatura delle funzioni/aree dell'azienda e/o dei processi trasversali nell'ambito dei quali vi è la possibilità, in astratto, che possano essere commessi i reati previsti dal Decreto 231. Parimenti, si procederà a un’approfondita analisi del sistema delle deleghe e delle procure, al fine di mappare poteri e responsabilità in seno all'organizzazione.
2. ANALISI DEI RISCHI: IL RISK ASSESSMENT
Con le sperimentate metodologie C.R.S.A. (Control & Risk Self Assessment) ed E.R.M. (Enterprise Risk Management), i consulenti guidano i vari responsabili di funzione/area o processo nell'autovalutazione dei rischi di commissione di reato, secondo una scala “gravità di impatto/frequenza di accadimento”.
I rischi individuati saranno accorpati per tipologia e costituiranno un data-base (Risk matrix), sempre a disposizione dell'azienda per successive valutazioni, analisi, aggiornamenti, ecc..
3. GAP ANALYSIS E DEFINIZIONE DEI “PROTOCOLLI”
Sulla base dei rischi individuati, si procede alla mappatura e raccolta delle procedure e/o delle prassi aziendali in essere, con riferimento alle funzioni/processi a rischio individuati e tenuto conto della valutazione circa la loro adeguatezza quali misure atte a limitare (rendendoli “accettabili”) o evitare i rischi di commissione di reato, individuando le fasi carenti (analisi dei Gaps) o che necessitano comunque di adeguamento. Ciò costituisce la vera e propria base di partenza per la definizione dei “protocolli di controllo”.
4. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
La normativa in esame e la successiva giurisprudenza indicano il “sistema disciplinare” quale cardine fondamentale per la costruzione di un adeguato Modello di organizzazione e controllo. I consulenti procedono, quindi, a un’analisi di dettaglio del sistema in essere, fornendo indicazioni in merito all’eventuale suo adeguamento agli standard richiesti dalla normativa. Il Sistema disciplinare, a seguito dell'adeguamento, costituirà parte integrante del Modello di organizzazione.
5. DEFINIZIONE DI UNO SPECIFICO PIANO FORMATIVO
Come ribadito dalla giurisprudenza di merito, un'adeguata formazione – indirizzata a tutto il personale potenzialmente coinvolto, a vario titolo, nei “processi sensibili 231” – costituisce un elemento imprescindibile ai fini della “tenuta” di un Modello nell’ipotesi di un suo esame critico da parte del giudice penale.
Si aggiunga, poi, che la formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; il mancato adempimento di tale obbligo comporta addirittura specifiche ipotesi di reato a carico del datore di lavoro.
In quest’ottica, i consulenti definiscono un’adeguata progettazione dei percorsi formativi, distintamente per: amministratori; altri “soggetti apicali” (dirigenti); process owners; membri dell'Organismo di Vigilanza; eventuali collaboratori esterni coinvolti in processi sensibili; altri dipendenti/collaboratori.
Anche il progetto di formazione 231 costituirà parte integrante del Modello di organizzazione.
6. DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
La progettazione e l'implementazione del Modello di organizzazione non è, di per sé, sufficiente a evitare le sanzioni in caso di reato. Il Decreto 231 prevede infatti, espressamente (art. 6), che l'ente andrà esente da responsabilità amministrativa se: il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; ii) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.
La corretta definizione dell'Organismo di vigilanza (OdV) è, quindi, un altro pilastro fondamentale per la tenuta del Modello di organizzazione.
I consulenti provvedono perciò a impostare lo Statuto dell'OdV, che confluirà nel Modello organizzativo quale parte integrante dello stesso, con la definizione di: i) compiti; ii) requisiti professionali e morali dei componenti; iii) modalità di nomina/revoca; iv) durata; v) modalità di funzionamento; vi) poteri; flussi informativi da e per l'OdV).
7. REDAZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”
Al termine degli steps progettuali descritti, si procede alla redazione della documentazione ufficiale costituente il “Modello organizzativo 231”, che dovrà essere approvato dall'organo amministrativo dell'ente.
Questo complesso documento è composto:
a) dal CODICE ETICO/DI CONDOTTA, dove vengono ribaditi e ufficializzati i valori morali e di trasparenza nei quali l'Ente si riconosce;
b) dalla PARTE GENERALE del Modello organizzativo, nel quale vengono descritte le caratteristiche generali del D.Lgs. n. 231/2001, le caratteristiche del Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) e del sistema di governance aziendale, i “reati-presupposto”, le caratteristiche dell'OdV, il progetto di formazione e il sistema disciplinare;
c) la PARTE SPECIALE del Modello organizzativo, nel quale vengono descritti nel dettaglio le fattispecie di reato, le modalità attuative dei reati, le attività a rischio, i protocolli di controllo con riferimento ad ogni “processo sensibile 231” e i flussi informativi nei confronti dell'OdV (in questa Parte rientra il “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” – S.G.S.L. – eventualmente predisposto).
D) I servizi offerti
Nell’ambito dell’ ”Area Compliance”, lo Studio mette a disposizione delle Imprese i seguenti servizi:
- costruzione/aggiornamento del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001” (cd. Progetto 231), seguendo gli steps progettuali sopra specificati;
- valutazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato dall'ente, alla luce delle Linee guida di categoria;
- costruzione/aggiornamento del “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” conforme agli standard previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. “Progetto sicurezza”);
- valutazione del “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” alla luce del richiamato art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e degli standard in esso richiamati;
- valutazione del “Sistema di controllo interno” e dei rischi aziendali, individuazione dei punti di debolezza (gaps) e predisposizione delle azioni di miglioramento (remediation plan);
- valutazione dei rischi fiscali (attraverso lo strumento del “check-up contabile e tributario”);
- formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, legale (privacy, sicurezza sul lavoro, contratti, illeciti penali, ecc.) e tributaria, con corsi in aula, in-house e online;
- informazione aziendale in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sicurezza sul lavoro, contratti pubblici e disciplina tributaria (predisposizione dell’architettura di siti Intranet/Extranet aziendali, software dedicati, servizi di aggiornamento continuativo, newsletters, ecc.);
- assunzione di incarichi quale membro degli Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- supporto tecnico-operativo alle attività dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (audit, aggiornamento del Modello, ecc.).
E) Il costo dei Progetti “231” e “Sicurezza” – Il Team professionale
La riduzione dei costi consulenziali per le Imprese sono ottenuti grazie:
- alla forte esperienza nel settore maturata dallo Studio;
- all’efficacia ed efficienza della metodologia utilizzata;
- alla grande e specifica competenza professionale dei consulenti nei settori corporate governance, internal auditing, legale, sicurezza sul lavoro e fiscalità delle imprese;
- alle competenze multidisciplinari del Team di professionisti coinvolto nell’esecuzione dei Progetti “231” e “Sicurezza sul lavoro” e degli altri servizi offerti;
- alla stretta collaborazione con Studi legali che hanno maturato una specifica esperienza nei settori compliance, penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- al contenimento degli oneri per l’organizzazione delle attività professionali, le quali privilegiano la presenza dei consulenti direttamente presso le sedi aziendali.