> NEWS > ANTI-CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012) E TRASPARENZA (D.LGS. N. 33/2013)
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28.03.2024
Con Atto del Presidente del 20.03.2024 - fasc. URAV 703/2024, l'A.N.AC. ha fornito risposta alla richiesta di parere in merito alla nomina del RPCT di una società in controllo pubblico.
Di seguito uno stralcio, riferito ai punti ritenuti di maggior interesse:
Con Atto del Presidente del 20.03.2024 - fasc. URAV 703/2024, l'A.N.AC. ha fornito risposta alla richiesta di parere in merito alla nomina del RPCT di una società in controllo pubblico.
Di seguito uno stralcio, riferito ai punti ritenuti di maggior interesse:
- "quanto ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT l’Autorità ha già fornito indicazioni generali da ultimo nell’ Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17.01.2023";
- "Il ruolo di RPCT quindi non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo";
- "la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge";
- "l’incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l’organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato";
- "In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all’Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali";
- "Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT";
- "si rileva, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, che l’incarico di RPCT si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare. Non viene in rilievo l’esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del soggetto che è stato nominato RPCT. Si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili;
- "La rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazione che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo".
21.02.2024
Il FATF GAFI ha pubblicato la relazione annuale 2022-2023, con la quale illustra i risultati conseguiti nel portare avanti il proprio mandato e le priorità strategiche per impedire ai criminali, ai corrotti e ai terroristi di abusare del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
I "progressi significativi" compiuti dal GAFI nella lotta contro la criminalità finanziaria sono i seguenti (fonte: GAFI):
Il FATF GAFI ha pubblicato la relazione annuale 2022-2023, con la quale illustra i risultati conseguiti nel portare avanti il proprio mandato e le priorità strategiche per impedire ai criminali, ai corrotti e ai terroristi di abusare del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e più inclusivo.
I "progressi significativi" compiuti dal GAFI nella lotta contro la criminalità finanziaria sono i seguenti (fonte: GAFI):
- "Recupero dei beni : importanti progressi per fornire ai paesi strumenti più solidi per individuare e confiscare i beni criminali, anche unendo le forze con INTERPOL in un partenariato strategico attraverso la tavola rotonda GAFI-INTERPOL per concentrarsi sui cambiamenti strategici e operativi necessari per trarre profitto fuori dal crimine.
- Asset virtuali : una tabella di marcia per identificare i paesi con attività di asset virtuali materialmente importanti. Roadmap per colmare le lacune nella regolamentazione globale degli asset virtuali e dei fornitori di servizi di asset virtuali.
- Trasparenza e proprietà effettiva : linee guida aggiornate per aiutare i paesi ad attuare i requisiti recentemente rivisti sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche e uno standard rafforzato del GAFI sulla proprietà effettiva dei trust e di altri istituti giuridici.
- Metodi e tendenze – nuovi rapporti sul contrasto al finanziamento del ransomware, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel mercato dell’arte e delle antichità e ai proventi illeciti generati dalle filiere del fentanil e dei relativi oppioidi sintetici.
- Valutazioni reciproche – pubblicazione dei rapporti di valutazione reciproca di Germania, Indonesia, Paesi Bassi e Qatar.
- Conseguenze indesiderate – Il GAFI ha portato avanti il suo lavoro volto a rafforzare i propri standard e prevenire l’applicazione di misure sproporzionate alle organizzazioni senza scopo di lucro.
- Rete globale : quest’anno il GAFI ha dato priorità al rafforzamento dei partenariati con i suoi partner regionali, gli organismi regionali stile GAFI."
31.01.2024
Il 30 gennaio 2024 è stata presentata, a Roma, l'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), di Transparency International.
"L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) - fonte: https://www.transparency.it.
L'Italia si classifica al 42° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un punteggio di 56.
Il 30 gennaio 2024 è stata presentata, a Roma, l'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), di Transparency International.
"L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) - fonte: https://www.transparency.it.
L'Italia si classifica al 42° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un punteggio di 56.
25.01.2024
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
Con decreto del 15.01.2024, il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, ha fornito precisazioni in ordine alle fattispecie che possono dar luogo alla misura dell'amministrazione giudiziaria (tra queste, la carente vigilanza sui fornitori e su eventuali sub-appaltatori.
In particolare, il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per:
- non aver “mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione (verificando esclusivamente l’iscrizione alla Camera di Commercio) e nel non aver mai effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro (chiedere il codice di condotta del fornitore in assenza di un efficace sistema di verifica e controllo rimane pura forma)“.
- “non ha mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, ed è rimasta inerte, pur venendo a conoscenza dell’esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale di verifica della filiera dei sub-appalti, di autorizzazione alla concessione dei sub appalti o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi – quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società – quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria“.
In merito alla formulazione dell’art. 34, Codice Antimafia, il Tribunale cha affermato che la norma consente "un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale“.
La dizione letterale della norma – sempre secondo il Tribunale – “demanda al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali“. Pertanto, “procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd “Made in Italy” tanto apprezzato all’estero ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio di proporzionalità, si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria“.
Relativamente alle fattispecie che possono dar luogo all'applicazione della misura di prevenzione in discorso (amministrazione giudiziaria, ex art. 34, D.Lgs. n. 154/2011), si precisa che la stessa - tra l'altro - può essere applicata ove si ravvisino sussistenti "sufficienti indizi" per ritenere che l'esercizio di "determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale ... (omissis) ... possa comunque agevolare l'attività di ... (omissis) ... persone sottoposte a procedimento penale per taluno" dei delitti seguenti (i reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati in grassetto e con sottolineatura):
- reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra cui alcuni reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001: art. 416, commi 6 e 7, c.p., ecc.);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere);
- art. 12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 07.08.1992, n. 356;
- art. 418, c.p. (Assistenza agli associati);
- art. 640-bis, c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 416-bis, c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), finalizzato a reati di corruzioni e altri delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- art. 603-bis, c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 629, c.p. (Estorsione);
- art. 644, c.p. (Usura);
- art. 648-bis, c.p. (Riciclaggio);
- art. 648-ter, c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
07.01.2024 - Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Per tutte le novità previste dall’attuazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023) in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici si rinvia alla seguente pagina del sito web dellk'A.N.AC.: clicca qui.
01.02.2023
Il 31 gennaio 2023 Transparency International ha pubblicato sul proprio sito web l'indice di percezione della corruzione 2022 (clicca qui).
L'Italia si colloca al 41° posto nel mondo, su 180 Paesi, con un punteggio di 56 (migliorando di 1 posizione).
Il 31 gennaio 2023 Transparency International ha pubblicato sul proprio sito web l'indice di percezione della corruzione 2022 (clicca qui).
L'Italia si colloca al 41° posto nel mondo, su 180 Paesi, con un punteggio di 56 (migliorando di 1 posizione).
15.01.2023
Il 12 gennaio 2023, l'A.N.AC. ha pubblicato il documento “Analisi di esperienze e criticità rilevate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - gennaio 2023”. Esso descrive gli esiti di una indagine alla quale hanno partecipato n. 129 Amministrazioni medio-grandi, fornendo la propria esperienza in riferimento ai quesiti posti dall’Autorità. In particolare, sono stati esaminati n. 56 riscontri pervenuti (circa il 19%), di cui n. 31 inviati dagli enti campionati e n. 25 selezionati tra quelli che hanno aderito volontariamente all’iniziativa. Più specificamente si tratta di: n. 8 Università; n. 14 Comuni e n. 2 Città Metropolitane; n. 2 Camere di Commercio; n.27 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti; n. 3 Ministeri. Per scaricare il documento clicca qui.
Il 12 gennaio 2023, l'A.N.AC. ha pubblicato il documento “Analisi di esperienze e criticità rilevate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - gennaio 2023”. Esso descrive gli esiti di una indagine alla quale hanno partecipato n. 129 Amministrazioni medio-grandi, fornendo la propria esperienza in riferimento ai quesiti posti dall’Autorità. In particolare, sono stati esaminati n. 56 riscontri pervenuti (circa il 19%), di cui n. 31 inviati dagli enti campionati e n. 25 selezionati tra quelli che hanno aderito volontariamente all’iniziativa. Più specificamente si tratta di: n. 8 Università; n. 14 Comuni e n. 2 Città Metropolitane; n. 2 Camere di Commercio; n.27 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti; n. 3 Ministeri. Per scaricare il documento clicca qui.
29.07.2022
L’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha posto in consultazione pubblica (sino al 15.09.2022) lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024. Al riguardo, l'Autorità ha precisato quanto segue:
<<Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.
Nella consapevolezza che in questo momento storico è indispensabile evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, il PNA fornisce indicazioni per rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, senza tuttavia incidere sullo sforzo ricercato dal legislatore di semplificare e velocizzazione le procedure amministrative.
Il PNA è articolato in due Parti
La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel duplice ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. Si è indicato su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). La parte generale contiene un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva.
La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L’Autorità dà qui conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti pubblici e offre alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. La parte speciale contiene anche un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.
Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni. >>
L’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha posto in consultazione pubblica (sino al 15.09.2022) lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024. Al riguardo, l'Autorità ha precisato quanto segue:
<<Il Piano è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del PNA potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il dPR e il DM previsti dalla citata normativa.
Nella consapevolezza che in questo momento storico è indispensabile evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, il PNA fornisce indicazioni per rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, senza tuttavia incidere sullo sforzo ricercato dal legislatore di semplificare e velocizzazione le procedure amministrative.
Il PNA è articolato in due Parti
La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel duplice ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. Si è indicato su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). La parte generale contiene un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva.
La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L’Autorità dà qui conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti pubblici e offre alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. La parte speciale contiene anche un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.
Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni. >>
28.07.2022
Il 21.07.2022 l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha lanciato il nuovo Portale “Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese”. Questo strumento <<mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020">>. L’analisi di contesto proposta dal Portale prende in considerazione diciotto indicatori elementari, raccolti in quattro domini tematici: (i) Criminalità - (ii) Istruzione - (iii) Capitale sociale - (iv) Economia e territorio. Sono poi indicati altri indicatori elementari, che rientrano nell’analisi di contesto ma non nei quattro menzionati "domini". L'ANAC precisa, doverosamente, che: "in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata". Questo strumento può essere sicuramente utile anche ai fini delle analisi di rischio a base dei Sistemi di prevenzione 231/01, con specifico riferimento ai fenomeni corruttivi (v. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 346-bis, c.p.).
Il 21.07.2022 l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha lanciato il nuovo Portale “Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese”. Questo strumento <<mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020">>. L’analisi di contesto proposta dal Portale prende in considerazione diciotto indicatori elementari, raccolti in quattro domini tematici: (i) Criminalità - (ii) Istruzione - (iii) Capitale sociale - (iv) Economia e territorio. Sono poi indicati altri indicatori elementari, che rientrano nell’analisi di contesto ma non nei quattro menzionati "domini". L'ANAC precisa, doverosamente, che: "in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata". Questo strumento può essere sicuramente utile anche ai fini delle analisi di rischio a base dei Sistemi di prevenzione 231/01, con specifico riferimento ai fenomeni corruttivi (v. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 346-bis, c.p.).
16.03.2021
Il 31 marzo 2021 scadono i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 2020 del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT - v. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012) e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.
I termini era stati differiti con delibera del 2 dicembre 2020 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per tener conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il 31 marzo 2021 scadono i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 2020 del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT - v. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012) e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.
I termini era stati differiti con delibera del 2 dicembre 2020 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per tener conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
08.09.2020
Il 3 settembre 2020 è entrato in vigore il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 690 del 1° luglio 2020, pubblicata ella Gazzetta Ufficiale n. 205 dello scorso 18 agosto.
Il provvedimento disciplina quattro diverse tipologie di procedimento:
Il 3 settembre 2020 è entrato in vigore il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 690 del 1° luglio 2020, pubblicata ella Gazzetta Ufficiale n. 205 dello scorso 18 agosto.
Il provvedimento disciplina quattro diverse tipologie di procedimento:
- procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
- procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,);
- procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
- procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis)
- Capo I, recante le "definizioni": alla lett. k) dell'art. 1 è stata fornita una nozione di "misura ritorsiva" più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente (ritenuta "più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing");
- Capo II, disciplinante il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad A.N.A.C. ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001: è stata introdotta una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- Capo III, concernente la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive: è stata introdotta una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e la regolamentazione della facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione; è stato, poi, modificata la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso;
- Capo IV, riguardante il procedimento sanzionatorio semplificato: è stato regolamentato, "in maniera puntuale", il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 165/2001;
- Capo V, recante le disposizioni finali: è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.
22.11.2019
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, dopo un’ampia consultazione pubblica, il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).
Di seguito uno stralcio dei punti del provvedimento ritenuti maggiormente interessanti (l'enfasi è aggiunta):
Al PNA 2019-2021 sono allegati i seguenti tre documenti:
Di particolare interesse sono le indicazioni riportate nel menzionato allegato 1, di cui si riporta di seguito uno stralcio (l'enfasi è aggiunta):
<<Analisi del contesto interno - ...(omissis)...E'utile mettere a sistema tutti i dati già disponibili, eventualmente anche creando banche dati digitali, comuni ed interoperabili, da cui estrapolare informazioni funzionali ai fini delle analisi in oggetto, e valorizzare elementi di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e della sostenibilità organizzativa. ...(omissis)... L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine diidentificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. ...(omissis)... Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). ...(omissis)... L'elenco dei processi - Il risultato atteso della prima fase della mappatura dei processi è l’identificazione dell’Elenco completo dei processi dell’amministrazione. Per fare ciò, è necessario partire dalla rilevazione e classificazione di tutte le attività interne. Per identificare i processi sarà quindi opportuno partire dall’analisi della documentazione esistente dell’organizzazione (organigramma, funzionigramma, job description relative alle posizioni coinvolte nei processi, regolamenti, ecc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell’attività svolta. E' consigliato, inoltre, effettuare delle analisi di benchmark relative a modelli di processi tipici di organizzazioni aventi analoghe finalità. Si rammenta che l’analisi di benchmark consiste in un confronto sistematico di situazioni analoghe da cui poter trarre spunti utili, non già nel “copia-incolla”. Ogni elemento ritenuto utile alla propria analisi necessita, sempre, di una contestualizzazione rispetto alle caratteristiche specifiche della propria organizzazione. Altro elemento utile, ai fini della identificazione della lista dei processi, è il catalogo dei procedimenti amministrativi (se rilevati). A seconda del livello di analisi desiderato (ampiezza della definizione di processo utilizzata) si potrà procedere eventualmente attraverso opportuni raggruppamenti di procedimenti omogenei in processi (nel caso in cui più procedimenti siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo risultato). Come già ribadito, tuttavia, si rammenta che la lista dei procedimenti non è esaustiva di tutta l’attività svolta dall’amministrazione, poiché non tutta l’attività è riconducibile ai procedimenti amministrativi. ...(omissis)... Gli elementi utili alla definizione delle priorità tra le aree di rischio
- risultanze dell’analisi del contesto esterno (se, ad esempio, dall’analisi è emerso un problema relativo all’ambiente o alla gestione dei rifiuti, dovranno avere priorità nell’approfondimento le aree di rischio attinenti a tali tematiche quali Area gestione rifiuti, Provvedimenti privi di effetto economico, ecc.);
- precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a particolari episodi attinenti a specifici ambiti di interesse dell’amministrazione;
- analisi del contesto interno (ad esempio stante la dislocazione territoriale degli uffici dell’amministrazione, le funzioni gestite a livello decentralizzato comportano un minor controllo in talune attività). ...(omissis)... Modalità di realizzazione della mappatura dei processi - La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi. ...(omissis)... 4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ...(omissis)... L’analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel presente PNA (cfr. Parte II, § 1., Finalità), nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione. Tale criterio dovrà essere considerato anche ai fini del riesame periodico della funzionalità del sistema descritto nel successivo paragrafo 6.3.>>
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, dopo un’ampia consultazione pubblica, il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).
Di seguito uno stralcio dei punti del provvedimento ritenuti maggiormente interessanti (l'enfasi è aggiunta):
- <<Considerato che nel tempo l’Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso>>;
- <<L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione>>;
- <<Si fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa>>;
- <<Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”>>;
- <<L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale>>;
- <<Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012>>;
- <<Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, co. 2-bis,3 della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>;
- <<Da un punto di vista generale, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, l’Autorità ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»>>;
- <<Per i soggetti di diritto privato sopra elencati (ndr: società in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica, ecc.) si rinvia alla parte V del presente PNA e alla delibera n. 1134/2017>>;
- <<PARTE II – I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.>>;
- <<PARTE III – LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA>>;
- <<PARTE IV – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)>>;
- <<PARTE V – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO>> ...(omissis)... L’Autorità ha affrontato il tema dell’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, cui si rinvia. ...(omissis)... 1.1. Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ...(omissis)... Tutti questi enti sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l’organizzazione sia l’attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato. ...(omissis)... Nella delibera n. 1134/2017 l’Autorità ha evidenziato che rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. é esercitato da una pluralità di amministrazioni. ...(omissis)... E' stata pertanto adottata la delibera n. 859 del 25 settembre 2019, cui si rinvia.In particolare, nella predetta delibera l’Autorità ha formulato l’auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale. ...(omissis)... - Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza - Ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l’adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dei soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013. Si rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell’interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell’accezione ampia di corruzione indicata nella Parte I, § 2. del presente PNA. In merito all’obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, si evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni (cfr. Parte II, § 5. “Adozione annuale del PTPC”). Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all’ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell’ente o di esiti negativi di verifiche sull’efficacia. ...(omissis)... Trasparenza - Le società e gli enti specificati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all’organizzazione, sia all’attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. ...(omissis)... L’Autorità ha inoltre ritenuto di escludere che il RPCT possa far parte dell’Organismo di vigilanza (OdV), nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 con compiti di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione, considerate le diverse funzioni attribuite dalle rispettive normative di riferimento. Si raccomanda comunque un costante coordinamento nello svolgimento delle attività poste in capo al RPCT e all’OdV. ...(omissis)... 1.2. Società partecipate ed enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 - Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non in controllo, come definite dal d.lgs. 175/2016, e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sono sottoposti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l’attività di pubblico interesse. ...(omissis)... Si evidenzia inoltre che nella delibera n. 1134/2017 l’Autorità ha ritenuto di interpretare estensivamente il riferimento ai soggetti di diritto privato contenuto al co. 3, a prescindere dalla partecipazione pubblica al capitale. I soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza sono le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati – anche in forma societaria – non partecipati dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e che svolgano attività di pubblico interesse. Il profilo relativo alle caratteristiche dimensionali prescinde dunque dalla provenienza di risorse pubbliche.>>
Al PNA 2019-2021 sono allegati i seguenti tre documenti:
- ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
- ALLEGATO 2 – Rotazione “ordinaria” del personale
- ALLEGATO 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT
Di particolare interesse sono le indicazioni riportate nel menzionato allegato 1, di cui si riporta di seguito uno stralcio (l'enfasi è aggiunta):
<<Analisi del contesto interno - ...(omissis)...E'utile mettere a sistema tutti i dati già disponibili, eventualmente anche creando banche dati digitali, comuni ed interoperabili, da cui estrapolare informazioni funzionali ai fini delle analisi in oggetto, e valorizzare elementi di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e della sostenibilità organizzativa. ...(omissis)... L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine diidentificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. ...(omissis)... Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). ...(omissis)... L'elenco dei processi - Il risultato atteso della prima fase della mappatura dei processi è l’identificazione dell’Elenco completo dei processi dell’amministrazione. Per fare ciò, è necessario partire dalla rilevazione e classificazione di tutte le attività interne. Per identificare i processi sarà quindi opportuno partire dall’analisi della documentazione esistente dell’organizzazione (organigramma, funzionigramma, job description relative alle posizioni coinvolte nei processi, regolamenti, ecc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell’attività svolta. E' consigliato, inoltre, effettuare delle analisi di benchmark relative a modelli di processi tipici di organizzazioni aventi analoghe finalità. Si rammenta che l’analisi di benchmark consiste in un confronto sistematico di situazioni analoghe da cui poter trarre spunti utili, non già nel “copia-incolla”. Ogni elemento ritenuto utile alla propria analisi necessita, sempre, di una contestualizzazione rispetto alle caratteristiche specifiche della propria organizzazione. Altro elemento utile, ai fini della identificazione della lista dei processi, è il catalogo dei procedimenti amministrativi (se rilevati). A seconda del livello di analisi desiderato (ampiezza della definizione di processo utilizzata) si potrà procedere eventualmente attraverso opportuni raggruppamenti di procedimenti omogenei in processi (nel caso in cui più procedimenti siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo risultato). Come già ribadito, tuttavia, si rammenta che la lista dei procedimenti non è esaustiva di tutta l’attività svolta dall’amministrazione, poiché non tutta l’attività è riconducibile ai procedimenti amministrativi. ...(omissis)... Gli elementi utili alla definizione delle priorità tra le aree di rischio
- risultanze dell’analisi del contesto esterno (se, ad esempio, dall’analisi è emerso un problema relativo all’ambiente o alla gestione dei rifiuti, dovranno avere priorità nell’approfondimento le aree di rischio attinenti a tali tematiche quali Area gestione rifiuti, Provvedimenti privi di effetto economico, ecc.);
- precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a particolari episodi attinenti a specifici ambiti di interesse dell’amministrazione;
- analisi del contesto interno (ad esempio stante la dislocazione territoriale degli uffici dell’amministrazione, le funzioni gestite a livello decentralizzato comportano un minor controllo in talune attività). ...(omissis)... Modalità di realizzazione della mappatura dei processi - La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi. ...(omissis)... 4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ...(omissis)... L’analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel presente PNA (cfr. Parte II, § 1., Finalità), nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione. Tale criterio dovrà essere considerato anche ai fini del riesame periodico della funzionalità del sistema descritto nel successivo paragrafo 6.3.>>
15.03.2019
Con la delibera n. 141 del 27.02.2019, l'A.N.AC. ha fornito "indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2- bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Alla delibera sono allegati: (i) i documenti di attestazione e le griglie di rilevazione (distintamente per categoria di ente interessato); (ii) la scheda si sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; (iii) i criteri di compilazione della griglia di rilevazione; (iv) il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati.
Con la delibera n. 141 del 27.02.2019, l'A.N.AC. ha fornito "indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2- bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Alla delibera sono allegati: (i) i documenti di attestazione e le griglie di rilevazione (distintamente per categoria di ente interessato); (ii) la scheda si sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; (iii) i criteri di compilazione della griglia di rilevazione; (iv) il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati.
16.01.2019
Oggi è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 13, la Legge 09.01.2019, n. 3 - "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" - recante disposizioni in tela di: (i) lotta alla corruzione della Pubblica amministrazione; (ii) riforma della prescrizione in materia penale; (iii) trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.
Il provvedimento - in vigore dal 31.01.2019 -, oltre a modificare molte delle norme penali rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (v. oltre), interviene direttamente su alcune delle norme dello stesso Decreto (tra l'altro, inserendo una la fattispecie criminosa del "Traffico di influenze illecite" nel catalogo dei reati presupposto (art. 346-bis, codice penale, nel testo sostituito dalla stessa Legge n. 3/2019).
A quest'ultimo proposito si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 3/2019:
"9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
b) all'articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
c) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi»".
Tra le misure riguardanti la lotta alla corruzione, si richiamano le seguenti:
In materia di prescrizione è stata, tra l'altro, prevista (con disciplina che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020), la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia ssa di condanna o di assoluzione) o dal decreto di condanna sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.
I commi 11 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 3/2019 recano, infine, misure per la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.
Oggi è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 13, la Legge 09.01.2019, n. 3 - "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" - recante disposizioni in tela di: (i) lotta alla corruzione della Pubblica amministrazione; (ii) riforma della prescrizione in materia penale; (iii) trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.
Il provvedimento - in vigore dal 31.01.2019 -, oltre a modificare molte delle norme penali rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (v. oltre), interviene direttamente su alcune delle norme dello stesso Decreto (tra l'altro, inserendo una la fattispecie criminosa del "Traffico di influenze illecite" nel catalogo dei reati presupposto (art. 346-bis, codice penale, nel testo sostituito dalla stessa Legge n. 3/2019).
A quest'ultimo proposito si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 3/2019:
"9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
b) all'articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
c) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi»".
Tra le misure riguardanti la lotta alla corruzione, si richiamano le seguenti:
- aumento delle pene accessorie caso di condanna per reati contro la P.A. (cd. "Daspo per i corrotti": la incapacità di contrattare con la P.A. e la interdizione dai pubblici uffici diventano perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione);
- mancata produzione di effetti sulle pene accessorie perpetue nella ipotesi di riabilitazione;
- estinzione della pena accessoria perpetua, decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, quando il condannato abbia dato "prove effettive e costanti di buona condotta";
- introduzione, anche come misura interdittiva, della incapacità di contrattare con la P.A.;
- aumento delle pene edittali per i reati di "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318, c.p.: da 3 a 8 anni invece che da 1 a 6 anni), "appropriazione indebita" (art. 646, c.p.: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1.000 a 3.000 euro invece che reclusione finti a 3 anni e multa fino a euro 1.032);
- abrogazione del reato di "millantato credito" (art. 346, c.p.), la cui condotta è stata inserita all'interno di quella riferita al citato delitto di "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis, c.p.);
- previsione di una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, a determinate condizioni;
- perseguibilità d'ufficio dei reati di "corruzione tra privati" (art. 2635, c.c.) e di "istigazione alla corruzione tra privati";
- previsione del cd. "agente sotto copertura" anche per alcuni reati contro la P.A.;
- possibilità dell'utilizzo di intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. "Trojan").
In materia di prescrizione è stata, tra l'altro, prevista (con disciplina che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020), la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia ssa di condanna o di assoluzione) o dal decreto di condanna sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.
I commi 11 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 3/2019 recano, infine, misure per la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti.
15.01.2019
Disponibile in open source - sul sito dell'A.N.AC. - il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti.
Con comunicato del Presidente del 15.01.2019, il Presidente dell'Autorità ha reso noto che:
"a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).
L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing. La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 https://eupl.eu/1.2/it/), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.
Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall’utilizzatore."
Disponibile in open source - sul sito dell'A.N.AC. - il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti.
Con comunicato del Presidente del 15.01.2019, il Presidente dell'Autorità ha reso noto che:
"a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).
L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing. La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 https://eupl.eu/1.2/it/), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.
Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall’utilizzatore."
10.01.2019
L'A.N.AC. ha comunicato che per l’anno 2019 restano invariate le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016: <<Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2019 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”>>.
L'A.N.AC. ha comunicato che per l’anno 2019 restano invariate le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016: <<Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2019 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”>>.
02.01.2019
Entro la fine del 2021 sarà adottato un nuovo standard - ISO 37002 "Whistleblowing management systems" -, che fornirà linee guida per la gestione dei sistemi di segnalazione degli illeciti; l’Organizzazione internazionale per la normazione ha assegnato il progetto al gruppo di lavoro ISO 3/TC 309 (WG3).
Entro la fine del 2021 sarà adottato un nuovo standard - ISO 37002 "Whistleblowing management systems" -, che fornirà linee guida per la gestione dei sistemi di segnalazione degli illeciti; l’Organizzazione internazionale per la normazione ha assegnato il progetto al gruppo di lavoro ISO 3/TC 309 (WG3).
22.12.2018
Sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 21.12.2018 è stata pubblicata la delibera dell'A.N.AC. n. 1074 del 21.11.2018, recante l'approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, costituente "atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa" in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il provvedimento è suddiviso in una "Parte generale e una "Parte speciale".
La prima Parte tratta i seguenti argomenti:
1. esiti della valutazione delle misure di prevenzione della corruzione
2. soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione: società ed enti di diritto privato
3.adozione annuale dei PTPC
4. ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
5. requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
6. revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti
7. trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
8. Codici di comportamento
9. pantouflage
10. rotazione degli incarichi
Il paragrafo 3 rammenta che "l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90."
La Parte speciale tratta, poi, i seguenti argomenti:
I. Agenzie fiscali
II. procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
III. gestione dei rifiuti
IV. semplificazioni per i piccoli Comuni
Sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 21.12.2018 è stata pubblicata la delibera dell'A.N.AC. n. 1074 del 21.11.2018, recante l'approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, costituente "atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa" in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il provvedimento è suddiviso in una "Parte generale e una "Parte speciale".
La prima Parte tratta i seguenti argomenti:
1. esiti della valutazione delle misure di prevenzione della corruzione
2. soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione: società ed enti di diritto privato
3.adozione annuale dei PTPC
4. ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
5. requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
6. revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti
7. trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
8. Codici di comportamento
9. pantouflage
10. rotazione degli incarichi
Il paragrafo 3 rammenta che "l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90."
La Parte speciale tratta, poi, i seguenti argomenti:
I. Agenzie fiscali
II. procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
III. gestione dei rifiuti
IV. semplificazioni per i piccoli Comuni
19.12.2018
Il 18 dicembre 2018 è stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei Deputati (con 304 voti a favore e 106 contrari), il disegno di legge ribattezzato, da alcuni suoi promotori, "spazzacorrotti". Il provvedimento reca "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
Il 18 dicembre 2018 è stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei Deputati (con 304 voti a favore e 106 contrari), il disegno di legge ribattezzato, da alcuni suoi promotori, "spazzacorrotti". Il provvedimento reca "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
27.11.2018
Per consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha prorogato alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale dei RPCT.
La "Scheda per la relazione annuale del RPCT 2018" è fornita, in formato xlsx, con il Comunicato dell'Autorità del 26.11.2018.
Per consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha prorogato alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale dei RPCT.
La "Scheda per la relazione annuale del RPCT 2018" è fornita, in formato xlsx, con il Comunicato dell'Autorità del 26.11.2018.
17.10.2018
Con la delibera n. 840 del 02.10.2018, in risposta ad alcuni quesiti, l'A.N.AC. ha fornito indicazioni in merito al ruolo e ai poteri di vigilanza e controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). In particolare, dopo una ricognizione della normativa in materia e richiamando le proprie precedenti determinazioni sul punto, l'Autorità si è espressa in ordine:
"a) ai poteri di vigilanza e controllo del RPCT. Se, cioè, tale soggetto, oltre alla verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio corruttivo previste nel PTPC (anche ai finidell’aggiornamento o integrazione di quest’ultimo ove manchino misure adeguate), possa estendere i poteri di vigilanza e controllo per accertare la fondatezza di presunte disfunzioni o illegittimità segnalate.
b) al tipo di attività istruttoria che il RPCT eventualmente può svolgere in caso di segnalazioni. Se, ad esempio, possa fare audizioni di dipendenti e chiedere atti e documenti agli uffici esprimendo anche valutazioni di merito sulla correttezza e la legittimità di tali atti."
Di seguito uno stralcio del provvedimento:
"La legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando,invece, su un diverso piano e cioè quello dell’assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull’attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012).
Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta alRPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità.
In proposito, è lo stesso legislatore che indica che, in caso di mancata attuazione delle misure, il RPCT debba riferire ad altri soggetti per l’adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza. Si consideri, ad esempio, quanto sopra riportato sui doveri di segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni rilevate; della trasmissione agli ufficicompetenti all’esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012); o, ancora, della segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all’OIV, all’ANAC o, nei casi più gravi,all’ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs. 33/2013).
Da qui deriva, inoltre, che, ad esempio, qualora dall’esame condotto dal RPCT, di cui si dirà, emerganoelementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994).
Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Sulla responsabilità disciplinare si è già detto sopra. Ma analogamente si può ragionare in relazione agli altri organi di controllo interno che a vario titolo operano nell’amministrazione.
Tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno, come visto anche sopra e riportato in diversi PNA, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze. Analogamente si sono delineate e sviluppati i rapporti fra RPCT e ANAC."
Con la delibera n. 840 del 02.10.2018, in risposta ad alcuni quesiti, l'A.N.AC. ha fornito indicazioni in merito al ruolo e ai poteri di vigilanza e controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). In particolare, dopo una ricognizione della normativa in materia e richiamando le proprie precedenti determinazioni sul punto, l'Autorità si è espressa in ordine:
"a) ai poteri di vigilanza e controllo del RPCT. Se, cioè, tale soggetto, oltre alla verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio corruttivo previste nel PTPC (anche ai finidell’aggiornamento o integrazione di quest’ultimo ove manchino misure adeguate), possa estendere i poteri di vigilanza e controllo per accertare la fondatezza di presunte disfunzioni o illegittimità segnalate.
b) al tipo di attività istruttoria che il RPCT eventualmente può svolgere in caso di segnalazioni. Se, ad esempio, possa fare audizioni di dipendenti e chiedere atti e documenti agli uffici esprimendo anche valutazioni di merito sulla correttezza e la legittimità di tali atti."
Di seguito uno stralcio del provvedimento:
"La legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando,invece, su un diverso piano e cioè quello dell’assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull’attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012).
Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta alRPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità.
In proposito, è lo stesso legislatore che indica che, in caso di mancata attuazione delle misure, il RPCT debba riferire ad altri soggetti per l’adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza. Si consideri, ad esempio, quanto sopra riportato sui doveri di segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni rilevate; della trasmissione agli ufficicompetenti all’esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012); o, ancora, della segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all’OIV, all’ANAC o, nei casi più gravi,all’ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs. 33/2013).
Da qui deriva, inoltre, che, ad esempio, qualora dall’esame condotto dal RPCT, di cui si dirà, emerganoelementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994).
Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Sulla responsabilità disciplinare si è già detto sopra. Ma analogamente si può ragionare in relazione agli altri organi di controllo interno che a vario titolo operano nell’amministrazione.
Tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno, come visto anche sopra e riportato in diversi PNA, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze. Analogamente si sono delineate e sviluppati i rapporti fra RPCT e ANAC."
08.09.2018
Nella seduta n. 18 del 6 settembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione". Il provvedimento - presentato come "SpazzaCorrotti" - prevede (come indicato nel relativo comunicato stampa e nelle slide della presentazione resa disponibile al pubblico):
Nella seduta n. 18 del 6 settembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione". Il provvedimento - presentato come "SpazzaCorrotti" - prevede (come indicato nel relativo comunicato stampa e nelle slide della presentazione resa disponibile al pubblico):
- l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, con il minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;
- l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione;
- la possibilità di utilizzare, anche per i reati di corruzione, la figura dell’Agente sotto copertura;
- l’introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;
- la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo;
- l’assorbimento della ipotesi di “millantato credito” (art. 346, c.p.) nella fattispecie del “traffico di influenze illecite” (previsto dall'art. 346-bis, c.p., introdotto con la Legge n. 190/2012 e attualmente non inserito nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001);
- indagini d'ufficio anche nella corruzione tra privati o per istigazione;
- nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione.
23.03.2018
Con un comunicato del 16 marzo 2018, l'A.N.AC. ha ribadito alcune indicazioni riguardo all'aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). In particolare, l'Autorità ha rammentato che:
Con un comunicato del 16 marzo 2018, l'A.N.AC. ha ribadito alcune indicazioni riguardo all'aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). In particolare, l'Autorità ha rammentato che:
- a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della performance necessita di una loro previsione annuale nell’ambito della programmazione su base triennale;
- conseguentemente, il medesimo Piano deve essere obbligatoriamente adottato, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, con validità per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020);
- ad ogni Piano devono essere allegate le mappature dei processi.
22.03.2018
Il 1° marzo 2018 l'A.N.AC. "ha valutato opportuno sospendere, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo del D.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica."
Il 1° marzo 2018 l'A.N.AC. "ha valutato opportuno sospendere, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo del D.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica."
28.02.2018
Sul sito istituzionale dell’A.N.AC. è stata pubblicata la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, con cui l’Autorità ha fissato al 30 aprile 2018 il termine per la pubblicazione – sui siti delle società a partecipazione pubblica – delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018.
In particolare, con tale delibera l’A.N.AC.:
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:
a) per le società in controllo pubblico:
b) per le società a partecipazione pubblica non di controllo:
Le suddette società devono, quindi, scegliere se nominare un organismo o un altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV; la scelta potrebbe ricadere sull’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 o su un suo membro.
La richiamata delibera A.N.AC. n. 141/2018 precisa che:
<<Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.…(omisiss) …
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell’Allegato 2.2.
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell’Allegato 2.3.>>
La ripetuta delibera n. 141 e i relativi allegati sono scaricabili utilizzando il seguente link: Delibera 141 del 21 febbraio 2018.
Sul sito istituzionale dell’A.N.AC. è stata pubblicata la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, con cui l’Autorità ha fissato al 30 aprile 2018 il termine per la pubblicazione – sui siti delle società a partecipazione pubblica – delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018.
In particolare, con tale delibera l’A.N.AC.:
- ha precisato che il D.Lgs. n. 97/2016 ha valorizzato il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo che a tal fine che l’OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo;
- ha rammentato che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, la stessa Autorità può chiedere all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- ha rammentato che con la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, l’Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013
- allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 (o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV) sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2018.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:
a) per le società in controllo pubblico:
- Consulenti e collaboratori (art. 15 e art. 15 bis);
- Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18);
- Selezione del personale (art. 19, D.Lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) L. n. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 175/2016)
- Bilanci (art. 29, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 175/2016);
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
- Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31);
- Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete- artt. 32 e 41 D.Lgs. n. 33/2013, artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 198/2009, art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 82/2005);
- Altri contenuti – Documento che tiene luogo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231 (art. 10);
- Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida A.N.AC., determinazione n. 1309/2016).
b) per le società a partecipazione pubblica non di controllo:
- Bilanci (art. 29 D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 175/2016);
- Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati - artt. 32 e 41 D.Lgs. n. 33/2013, artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 198/2009);
- Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida A.N.AC., determinazione n. 1309/2016).
Le suddette società devono, quindi, scegliere se nominare un organismo o un altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV; la scelta potrebbe ricadere sull’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 o su un suo membro.
La richiamata delibera A.N.AC. n. 141/2018 precisa che:
<<Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.…(omisiss) …
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell’Allegato 2.2.
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all’attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell’Allegato 2.3.>>
La ripetuta delibera n. 141 e i relativi allegati sono scaricabili utilizzando il seguente link: Delibera 141 del 21 febbraio 2018.
09.12.2017
Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Qui di seguito si riportano alcuni punti oggetto di analisi e approfondimento, a valenza generale:
Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Qui di seguito si riportano alcuni punti oggetto di analisi e approfondimento, a valenza generale:
- per gli enti territoriali, è auspicata l’approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo;
- nel processo di approvazione del Piano è opportuno "rafforzare, dandone conto nel PTPC, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio";
- è auspicabile l'attribuzione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza "di un supporto conoscitivo e operativo a tale figura ... o di una struttura di supporto";
- il PTCP deve esplicitare le modalità di attuazione del monitoraggio del Piano;
- la mappatura dei processi a rischio deve essere completa, e non limitata alle cd. "aree obbligatorie";
- il PTPC deve evidenziare la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio di corruzione (la maggior parte degli enti ha sinora utilizzato la metodologia individuata nel P.N.A. 2013);
- per effetto della nuova normativa, occorre utilizzare un unico strumento per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
- i PTPC devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal PNA 2015 con riferimento alla valutazione del rischio riferito ai contratti pubblici;
- riguardo alle problematiche collegate all’applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell’art. 2-bis, comma 2, lett. b) e c) e co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, l’A.N.AC. ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l’attuazione della trasparenza";
- nelle realtà di piccole dimensioni l’incarico di RPCT può essere affidato a un non dirigente;
- il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell’Amministrazione - sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti /prevenzione della corruzione”;
- la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. e), co. 5, lett. b), comma 10, lett. b)).
23.11.2017
Il 15 novembre 2017 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge A.C. 3365-B, volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato, che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (vai alle indicazioni pubblicate sul sito della Camera dei deputati).
Tale approvazione ha fatto seguito all'approvazione da parte del Senato - il 18 ottobre 2017 - del disegno di legge recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (DDL S.2208).
Il 15 novembre 2017 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge A.C. 3365-B, volta a introdurre misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto del settore pubblico quanto del settore privato, che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (vai alle indicazioni pubblicate sul sito della Camera dei deputati).
Tale approvazione ha fatto seguito all'approvazione da parte del Senato - il 18 ottobre 2017 - del disegno di legge recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (DDL S.2208).
20.10.2017
Il 18 ottobre 2017 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (DDL S.2208), approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati, il DDL approvato dal Senato il 18 ottobre 2017 reca le seguenti modificazioni: (i) sono previste sanzioni per chi commette ritorsioni nei confronti del whistleblower; (ii) in ogni caso, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che la ritorsione non ha alcun legame con la segnalazione del dipendente; (iii) è previsto l’obbligo di introdurre canali di segnalazione confidenziali negli enti.
Inoltre il disegno di legge prevede una modifica dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001.
Per un approfondimento sul tema, si rinvia all'apposito "Focus" pubblicato sul Portale (clicca qui).
Il 18 ottobre 2017 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante <<Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato>> (DDL S.2208), approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati, il DDL approvato dal Senato il 18 ottobre 2017 reca le seguenti modificazioni: (i) sono previste sanzioni per chi commette ritorsioni nei confronti del whistleblower; (ii) in ogni caso, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che la ritorsione non ha alcun legame con la segnalazione del dipendente; (iii) è previsto l’obbligo di introdurre canali di segnalazione confidenziali negli enti.
Inoltre il disegno di legge prevede una modifica dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001.
Per un approfondimento sul tema, si rinvia all'apposito "Focus" pubblicato sul Portale (clicca qui).
29.09.2017
Sul sito dell’A.N.AC. (www.anticorruzione.it) è stata pubblicata la proposta di aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione. Il documento, in consultazione, tratta i seguenti argomenti:
Un particolare rilievo assumono le indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) alle c.d. "Università libere". Al riguardo si riporta qui di seguito uno stralcio del documento (pagina 35):
“Un chiarimento preliminare si impone per comprendere l’applicabilità del Piano alle università non statali. Esse sono enti legalmente riconosciuti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in presenza dei requisiti di legge. La loro natura di ente pubblico è stata esclusa dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 luglio 2016, n. 3043), pertanto, esse non sono tenute alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tuttavia, le misure avanzate da questo documento si estendono anche alle università non statali laddove nello svolgimento delle attività di pubblico interesse siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle università statali (ad esempio, per il reclutamento dei professori e ricercatori). Quanto alle misure di trasparenza, stante l’incerta applicazione dell’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità auspica che le università non statali si conformino alle misure di trasparenza contenute nel presente aggiornamento.”
Sul sito dell’A.N.AC. (www.anticorruzione.it) è stata pubblicata la proposta di aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione. Il documento, in consultazione, tratta i seguenti argomenti:
- Autorità di sistema portuale (AdSP);
- gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo;
- istituzioni universitarie.
Un particolare rilievo assumono le indicazioni relative all'applicabilità delle disposizioni in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) alle c.d. "Università libere". Al riguardo si riporta qui di seguito uno stralcio del documento (pagina 35):
“Un chiarimento preliminare si impone per comprendere l’applicabilità del Piano alle università non statali. Esse sono enti legalmente riconosciuti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in presenza dei requisiti di legge. La loro natura di ente pubblico è stata esclusa dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 luglio 2016, n. 3043), pertanto, esse non sono tenute alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tuttavia, le misure avanzate da questo documento si estendono anche alle università non statali laddove nello svolgimento delle attività di pubblico interesse siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle università statali (ad esempio, per il reclutamento dei professori e ricercatori). Quanto alle misure di trasparenza, stante l’incerta applicazione dell’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità auspica che le università non statali si conformino alle misure di trasparenza contenute nel presente aggiornamento.”
17.07.2017
Come da comunicazione pubblicata sul sito dell'A.N.AC. il 28.06.2017, l'Autorità, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
La normativa in esame ha finalità antimafia; considerato che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice; di conseguenza, "l’articolo 3 della legge n. 136 si applica alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. o) del Codice".
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:
Come da comunicazione pubblicata sul sito dell'A.N.AC. il 28.06.2017, l'Autorità, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
La normativa in esame ha finalità antimafia; considerato che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice; di conseguenza, "l’articolo 3 della legge n. 136 si applica alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. o) del Codice".
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:
- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
26.05.2017
Con un comunicato stampa del 17.05.2017 il Presidente dell'A.N.AC. ha comunicato che <<Nella seduta del 17 maggio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall’art. 14, co. 1-ter (ndr: del D.Lgs. n. 33/2013), debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare. Ciò in quanto l’Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 non richiama in alcun modo il comma 1–ter dell’art. 14 né tale disposizione è stata oggetto di censura davanti al TAR>>.
Con un comunicato stampa del 17.05.2017 il Presidente dell'A.N.AC. ha comunicato che <<Nella seduta del 17 maggio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall’art. 14, co. 1-ter (ndr: del D.Lgs. n. 33/2013), debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare. Ciò in quanto l’Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 non richiama in alcun modo il comma 1–ter dell’art. 14 né tale disposizione è stata oggetto di censura davanti al TAR>>.
08.05.2017
Con un comunicato stampa del 27.04.2017 il Presidente dell'A.N.AC. ha precisato che eventuali richieste di parere circa l'applicazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato (FOIA) potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida. Come è noto, il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito all'A.N.AC. la competenza ad adottare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017. L'Autorità ha anche precisato che <<Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad Anac non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico>>.
Con un comunicato stampa del 27.04.2017 il Presidente dell'A.N.AC. ha precisato che eventuali richieste di parere circa l'applicazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato (FOIA) potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida. Come è noto, il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito all'A.N.AC. la competenza ad adottare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017. L'Autorità ha anche precisato che <<Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad Anac non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico>>.
10.03.2017
Sul sito dell’A.N.AC. è stata pubblicata la delibera n. 236 del 1° marzo 2017, relativa alle attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 al 31 marzo 2017.
Il tenore letterale della delibera si riferisce alle sole “Amministrazioni” di cui al primo comma dell’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (e non, quindi, alle società a partecipazione o controllo pubblico – v. oltre).
In senso analogo, con riferimento all'attestazione da rilasciarsi nel precedente anno 2016, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 43 del 20.01.2016.
L’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare "l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza".
In particolare, la citata delibera A.N.AC. prevede quanto segue:
“Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «publiche amministrazioni» di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del dlgs 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.
Si tratta degli enti per i quali l’Autorità, con la delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
Per «publiche amministrazioni» l’art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonchè le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.”
Il ripetuto comma 1, art. 2-bis ("Ambito soggettivo di applicazione"), D.Lgs. n. 33/2013 prevede quanto segue:
"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione."
Ai sensi dei commi 2 e 3 di tale articolo:
"2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”
Sul sito dell’A.N.AC. è stata pubblicata la delibera n. 236 del 1° marzo 2017, relativa alle attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 al 31 marzo 2017.
Il tenore letterale della delibera si riferisce alle sole “Amministrazioni” di cui al primo comma dell’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (e non, quindi, alle società a partecipazione o controllo pubblico – v. oltre).
In senso analogo, con riferimento all'attestazione da rilasciarsi nel precedente anno 2016, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 43 del 20.01.2016.
L’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare "l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza".
In particolare, la citata delibera A.N.AC. prevede quanto segue:
“Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «publiche amministrazioni» di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del dlgs 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.
Si tratta degli enti per i quali l’Autorità, con la delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
Per «publiche amministrazioni» l’art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonchè le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.”
Il ripetuto comma 1, art. 2-bis ("Ambito soggettivo di applicazione"), D.Lgs. n. 33/2013 prevede quanto segue:
"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione."
Ai sensi dei commi 2 e 3 di tale articolo:
"2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”
13.02.2017
Il 16.02.2017 entrerà in vigore la delibera A.N.AC. n. 1 dell'11.01.2017 (pubblicata sulla G.U. n. 26 dell'01.02.2017), con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti su tempi e modalità per l’acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento e mancato perfezionamento; l’operatività del sistema resta invariata (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Il 16.02.2017 entrerà in vigore la delibera A.N.AC. n. 1 dell'11.01.2017 (pubblicata sulla G.U. n. 26 dell'01.02.2017), con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti su tempi e modalità per l’acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento e mancato perfezionamento; l’operatività del sistema resta invariata (clicca qui per scaricare il provvedimento).
09.02.2017
Con un comunicato dell'08.02.2017, con riferimento a determinati soggetti tenuti agli adempimenti, l'A.N.AC. ha prorogato al 31 luglio 2017 i termini degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dai seguenti provvedimenti: (i) art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012; (ii) D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; (iii) adozione del P.T.P.C.T. 2017-2019.
Delle proroghe beneficiano <<le pubbliche amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con sede legale nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016>>.
Per tutti gli altri soggetti restano invariati i termini già previsti.
Con un comunicato dell'08.02.2017, con riferimento a determinati soggetti tenuti agli adempimenti, l'A.N.AC. ha prorogato al 31 luglio 2017 i termini degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dai seguenti provvedimenti: (i) art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012; (ii) D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; (iii) adozione del P.T.P.C.T. 2017-2019.
Delle proroghe beneficiano <<le pubbliche amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con sede legale nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016>>.
Per tutti gli altri soggetti restano invariati i termini già previsti.
25.01.2017
Con un comunicato del 23.01.2017, l'A.N.AC. ha prorogato al 20 febbraio 2017 il termine - fissato per il 31 gennaio 2017 dalla legge - per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012. Gli adempimenti in questione si riferiscono, tra l'altro, alla pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti, sul proprio sito web alla Sezione "Amministrazione/Società trasparente", di tabelle riassuntive recanti per ogni affidamento: (i) la struttura proponente; (ii) l'oggetto del bando; (iii) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; (iv) l'aggiudicatario; (v) l'importo di aggiudicazione; (vi) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; (vii) l'importo delle somme liquidate.
Con un comunicato del 23.01.2017, l'A.N.AC. ha prorogato al 20 febbraio 2017 il termine - fissato per il 31 gennaio 2017 dalla legge - per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012. Gli adempimenti in questione si riferiscono, tra l'altro, alla pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti, sul proprio sito web alla Sezione "Amministrazione/Società trasparente", di tabelle riassuntive recanti per ogni affidamento: (i) la struttura proponente; (ii) l'oggetto del bando; (iii) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; (iv) l'aggiudicatario; (v) l'importo di aggiudicazione; (vi) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; (vii) l'importo delle somme liquidate.
18.01.2017
Con un comunicato del 21.12.2016, depositato presso la Segreteria il 17.01.2017 e pubblicato oggi sul sito web istituzionale (www.anticorruzione.it), l'A.N.AC., <<Tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, ... ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017.
Al riguardo si rammenta che con la delibera n. 43 del 20.01.2016 (v. News del 20.01.2016) l'Autorità aveva precisato che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>> Risultavano, quindi, esclusi dall'adempimento dell'attestazione gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" e le "società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" di cui, rispettivamente al comma 2 lett. b. e al comma 3 del ripetuto art. 11 (nella formulazione derivante dalle modifche apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114). L'art. 11, D.Lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016 e, di fatto, sostituito dall'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Occorrerà, quindi, attendere ulteriori indicazioni da parte dell'A.N.AC. per verificare i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione OIV e i contenuti di quest'ultima.
Con un comunicato del 21.12.2016, depositato presso la Segreteria il 17.01.2017 e pubblicato oggi sul sito web istituzionale (www.anticorruzione.it), l'A.N.AC., <<Tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, ... ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017.
Al riguardo si rammenta che con la delibera n. 43 del 20.01.2016 (v. News del 20.01.2016) l'Autorità aveva precisato che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>> Risultavano, quindi, esclusi dall'adempimento dell'attestazione gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" e le "società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" di cui, rispettivamente al comma 2 lett. b. e al comma 3 del ripetuto art. 11 (nella formulazione derivante dalle modifche apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114). L'art. 11, D.Lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016 e, di fatto, sostituito dall'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Occorrerà, quindi, attendere ulteriori indicazioni da parte dell'A.N.AC. per verificare i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione OIV e i contenuti di quest'ultima.
12.01.2017
Con un comunicato dell'11.01.2017, l'A.N.AC. ha comunicato che <<Restano invariate per l’anno 2017 le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2017 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD)>>
Il citato art. 1, comma 32, prevede, tra l'altro, quanto segue: <<Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni (ndr: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.>>
Con un comunicato dell'11.01.2017, l'A.N.AC. ha comunicato che <<Restano invariate per l’anno 2017 le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2017 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD)>>
Il citato art. 1, comma 32, prevede, tra l'altro, quanto segue: <<Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni (ndr: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.>>
29.12.2016
Nella seduta del 28.12.2016 il Consiglio dell’A.N.AC. ha approvato due provvedimenti: (i) uno relativo alle Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato (cd. Foia), (ii) l'altro relativo alle prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza - D.Lgs. n. 97/2016.
Il primo documento (delibera n. 1309 del 28.12.2016: per scaricarlo clicca qui) - che si riferisce alla disposizione recata dall'art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» - ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.
Il secondo documento (delibera n. 1310 del 28.12.2016) si riferisce alla disciplina interessante le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, di cui all'art. art. 2-bis, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 (per scaricarlo clicca qui). Con riferimento ai soggetti elencati:
Nella seduta del 28.12.2016 il Consiglio dell’A.N.AC. ha approvato due provvedimenti: (i) uno relativo alle Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato (cd. Foia), (ii) l'altro relativo alle prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza - D.Lgs. n. 97/2016.
Il primo documento (delibera n. 1309 del 28.12.2016: per scaricarlo clicca qui) - che si riferisce alla disposizione recata dall'art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» - ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.
Il secondo documento (delibera n. 1310 del 28.12.2016) si riferisce alla disciplina interessante le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, di cui all'art. art. 2-bis, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 (per scaricarlo clicca qui). Con riferimento ai soggetti elencati:
- all'art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile»;
- all'art. 2-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013 (società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea»);
20.12.2016
L'A.N.AC. ha posto in consultazione, sino al 12.01.2017, lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2016, sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, per quanto si riferisce alle pubbliche amministrazioni.
Il citato art. 14 ha subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016; in particolare, rispetto al testo previgente, il novero dei soggetti interessati risulta ora esteso - oltre che ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - anche ai titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. In allegato alle Linee guida l’Autorità rende disponibili anche modelli di dichiarazione, al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati previsti nella norma in questione.
Le stesse Linee guida (clicca qui per scaricarle): (i) differiscono il termine di pubblicazione delle dichiarazioni dei dirigenti al 31 marzo 2016; (ii) , precisano che “L’applicazione delle disposizioni agli altri soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, sarà trattata in distinte Linee guida”.
L'A.N.AC. ha posto in consultazione, sino al 12.01.2017, lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2016, sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, per quanto si riferisce alle pubbliche amministrazioni.
Il citato art. 14 ha subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016; in particolare, rispetto al testo previgente, il novero dei soggetti interessati risulta ora esteso - oltre che ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - anche ai titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. In allegato alle Linee guida l’Autorità rende disponibili anche modelli di dichiarazione, al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati previsti nella norma in questione.
Le stesse Linee guida (clicca qui per scaricarle): (i) differiscono il termine di pubblicazione delle dichiarazioni dei dirigenti al 31 marzo 2016; (ii) , precisano che “L’applicazione delle disposizioni agli altri soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, sarà trattata in distinte Linee guida”.
05.12.2016
Con un comunicato del 5 dicembre 2016, il Presidente dell'A.N.AC. ha prorograto al 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione (sul sito istituzionale di ogni ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”) della Relazione annuale che i Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.
Tale proroga è stata concessa per consentire agli stessi Responsabili della prevenzione della corruzione di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.
Sul sito dell'A.N.AC. è stata pubblicata la scheda che i RPC sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
Rispetto alla scheda pubblicata nel 2015, l’Autorità non ha apportato modifiche; pertanto, la struttura del documento è rimasta invariata.
La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate (clicca qui per scaricare la scheda, in formato Excel).
Per scaricare le istruzioni per la compilazione clicca qui.
Con un comunicato del 5 dicembre 2016, il Presidente dell'A.N.AC. ha prorograto al 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione (sul sito istituzionale di ogni ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”) della Relazione annuale che i Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.
Tale proroga è stata concessa per consentire agli stessi Responsabili della prevenzione della corruzione di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.
Sul sito dell'A.N.AC. è stata pubblicata la scheda che i RPC sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
Rispetto alla scheda pubblicata nel 2015, l’Autorità non ha apportato modifiche; pertanto, la struttura del documento è rimasta invariata.
La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate (clicca qui per scaricare la scheda, in formato Excel).
Per scaricare le istruzioni per la compilazione clicca qui.
25.11.2016
L'A.N.AC. ha pubblicato sul proprio sito lo <<schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013>>.
La consultazione on line si chiuderà il 28.11.2016 (clicca qui per scaricare il documento).
Il documento ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato).
Alla predisposizione del testo ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali. Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione aperta, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge.
Secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, infatti, sulle Linee guida dovrà essere sentita anche la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.
La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. L. n. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, comma1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all’art. 5-bis, comma 3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
L'A.N.AC. ha pubblicato sul proprio sito lo <<schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013>>.
La consultazione on line si chiuderà il 28.11.2016 (clicca qui per scaricare il documento).
Il documento ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato).
Alla predisposizione del testo ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali. Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione aperta, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge.
Secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, infatti, sulle Linee guida dovrà essere sentita anche la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.
La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. L. n. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, comma1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all’art. 5-bis, comma 3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
25.11.2016
L'A.N.AC. ha pubblicato sul proprio sito lo <<schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>>.
La consultazione on line si chiuderà il 14.12.2016 (clicca qui per scaricare lo schema di Linee guida e l'allegato file Excel recante la tabella degli adempimenti in materia di trasparenza riguardanti le amministrazioni pubbliche).
Il D.Lgs. n. 97/2016, <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”>>, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza; ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza all’irrogazione delle stesse.
Si riporta qui di seguito uno stralcio della "Introduzione" del documento:
<<Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di dare indicazioni alle amministrazioni e agli enti assimilati (ndr.: art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), in merito alle principali e più significative modifiche intervenute, rinviando, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, alle apposite Linee guida in corso di adozione.>>
Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, vale a dire, rispettivamente:
Questi soggetti dovranno, quindi, attendere le Linee guida A.N.AC. loro applicabili per potersi adeguare alla normativa in materia di trasparenza (entro il 23 dicembre 2016).
L'A.N.AC. ha pubblicato sul proprio sito lo <<schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>>.
La consultazione on line si chiuderà il 14.12.2016 (clicca qui per scaricare lo schema di Linee guida e l'allegato file Excel recante la tabella degli adempimenti in materia di trasparenza riguardanti le amministrazioni pubbliche).
Il D.Lgs. n. 97/2016, <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”>>, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza; ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza all’irrogazione delle stesse.
Si riporta qui di seguito uno stralcio della "Introduzione" del documento:
<<Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di dare indicazioni alle amministrazioni e agli enti assimilati (ndr.: art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), in merito alle principali e più significative modifiche intervenute, rinviando, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, alle apposite Linee guida in corso di adozione.>>
Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, vale a dire, rispettivamente:
- enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per la pubblica amministrazione <<in quanto compatibile>>;
- società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per la pubblica amministrazione <<in quanto compatibile>> e <<limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea>>;
Questi soggetti dovranno, quindi, attendere le Linee guida A.N.AC. loro applicabili per potersi adeguare alla normativa in materia di trasparenza (entro il 23 dicembre 2016).
22.10.2016
Il 15 ottobre 2016 è stato emanato il definitivo Standard ISO 37001:2016 - "Anti-Bribery Management Systems”. La norma - che deriva dallo standard internazionale British Standard BS 10500, emanato nel 2011 - è certificabile, essendo di tipo "A".
I requisiti in essa indicati possono essere utilizzati dagli enti per la predisposizione del proprio Sistema di prevenzione della corruzione e, quindi, anche ai fini dell'integrazione del Sistema anti-corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012 con il Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e alle società pubbliche, nonché ai fini dell'implementazione, nell'ambito di detto Modello, delle misure mirate alla prevenzione della corruzione, pubblica e privata, con riferimento ai reati-presupposto di cui agli artt. 24, 25 e 25-ter (corruzione, concussione, corruzione tra privati, ecc.) del Decreto 231.
Basandosi su un approccio risk based, la norma indica i requisiti del Sistema di prevenzione della corruzione con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:
Il 15 ottobre 2016 è stato emanato il definitivo Standard ISO 37001:2016 - "Anti-Bribery Management Systems”. La norma - che deriva dallo standard internazionale British Standard BS 10500, emanato nel 2011 - è certificabile, essendo di tipo "A".
I requisiti in essa indicati possono essere utilizzati dagli enti per la predisposizione del proprio Sistema di prevenzione della corruzione e, quindi, anche ai fini dell'integrazione del Sistema anti-corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012 con il Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e alle società pubbliche, nonché ai fini dell'implementazione, nell'ambito di detto Modello, delle misure mirate alla prevenzione della corruzione, pubblica e privata, con riferimento ai reati-presupposto di cui agli artt. 24, 25 e 25-ter (corruzione, concussione, corruzione tra privati, ecc.) del Decreto 231.
Basandosi su un approccio risk based, la norma indica i requisiti del Sistema di prevenzione della corruzione con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:
- politica per la prevenzione della corruzione, procedure e controlli;
- comunicazione di tale politica e del relativo programma a tutte le parti interessate e/o associate;
- leadership, impegno e responsabilità;
- procedura di sorveglianza a livello senior;
- formazione relativa alla prevenzione della corruzione;
- valutazione dei rischi;
- due diligence su progetti e business partner dell'organizzazione;
- reporting, monitoraggio, indagine e riesame dell'Alta Direzione e, se presente, dell'Organo di governance;
- sottoscrizione di un impegno per la prevenzione della corruzione;
- implementazione di controlli finanziari a ridurre i rischi di corruzione;
- azioni correttive e di miglioramento continuo.
23.09.2016
Oggi è entrato in vigore il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante il <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>> (pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016.
Il decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Più che un vero e proprio "testo unico", il provvedimento abroga molte disposizioni e tratta diversi istituti giuridici interessanti le società a partecipazione pubblica, ma lascia in vigore e fa rinvio a molte altre disposizioni.Con riferimento alla possibilità di costituire e mantenere società partecipate nonché ai limiti relativi alle attività delle società c.d. “strumentali”, l'art. 4 del Testo Unico ha chiarito quanto segue:
L'adeguamento delle società partecipate alle nuove regole dovrà tener conto delle seguenti scadenze:
Oggi è entrato in vigore il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, recante il <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>> (pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016.
Il decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Più che un vero e proprio "testo unico", il provvedimento abroga molte disposizioni e tratta diversi istituti giuridici interessanti le società a partecipazione pubblica, ma lascia in vigore e fa rinvio a molte altre disposizioni.Con riferimento alla possibilità di costituire e mantenere società partecipate nonché ai limiti relativi alle attività delle società c.d. “strumentali”, l'art. 4 del Testo Unico ha chiarito quanto segue:
- l'“oggetto esclusivo” delle società strumentali deve essere interpretato nel senso di ritenere legittima la sussistenza di più attività, anche fra loro eterogenee (così superando, ad esempio, alcuni indirizzi interpretativi che avevano ritenuto incompatibile l'esercizio di servizi pubblici con lo svolgimento di attività strumentali in house);
- le società in house, pur sottostando all'obbligo di avere un “oggetto sociale esclusivo”, possono, conformemente al dettato comunitario ed a quanto contenuto negli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016, svolgere anche attività a favore di terzi (nei limiti quantitativi delle disposizioni richiamate).
L'adeguamento delle società partecipate alle nuove regole dovrà tener conto delle seguenti scadenze:
- entro il 23 ottobre il Ministero Economia e Finanze dovrà emanare il decreto che fissa i tetti di stipendio di manager e dipendenti delle società partecipate (con la la suddivisione fino ad un massimo di 5 fasce, sulla base delle dimensioni e degli indicatori qualitativi; per ogni fascia saranno fissati tetti proporzionali). Sono escluse le società quotate e che quelle che hanno emesso titoli quotati;
- le società a controllo pubblico già in essere dovranno adeguare gli statuti alle norme del T.U. entro il 31 dicembre 2016.
17.09.2016
Con la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), l'A.N.AC. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Si riporta qui di seguito uno stralcio del documento, riferimento alle società in controllo pubblico:
<<3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»4 (nel prosieguo schema di testo unico); Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.5 c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile». Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..
3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. L’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.
*****
Al momento della stesura del presente PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva l’approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA. Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall’applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l’esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.>
Con la determinazione n. 831 del 03.08.2016 (pubblicata sulla G.U. n. 35 del 24.08.2016), l'A.N.AC. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Si riporta qui di seguito uno stralcio del documento, riferimento alle società in controllo pubblico:
<<3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»4 (nel prosieguo schema di testo unico); Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.5 c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile». Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..
3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. L’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.
*****
Al momento della stesura del presente PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva l’approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA. Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall’applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l’esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.>
23.06.2016
Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016) recante disposizioni in tema di <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.>>
I soggetti interessati all'applicazione della speciale normativa in materia di trasparenza (v. art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013) avranno però sei mesi per adottare le misure di adeguamento necessarie.
Infatti, l'art. 42 - <<Disposizioni transitorie>> - del ripetuto Decreto n. 97/2016 prevede quanto segue:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>
Il D.Lgs. n. 97/2016 - il cui scopo generale è quello di rafforzare la "trasparenza amministrativa" - attua la delega di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante <<Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>.
Le modifiche recate al D.Lgs. n. 33/2013 hanno i seguenti obiettivi (precisati dalla Relazione illustrativa del provvedimento): (i) ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; (ii) prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; (iii) razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; (iv) individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
In tale ambito si è poi proceduto ad adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali; in particolare, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "Freedom of information act" (Foia).
Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato modifiche anche ad alcune disposizioni della Legge n. 190/2012, al fine di: (i) precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché (ii) a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
Per approfondimenti (testo non ufficiale aggiornato del D.Lgs. n. 33/2013, corredato da documenti e note illustrative) vai allo SPECIALE TRASPARENZA - D.LGS. N. 33/2013, pubblicato sul Portale www.prevenzionecorruzione.com (l'accesso è riservato agli utenti abilitati).
Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016) recante disposizioni in tema di <<Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.>>
I soggetti interessati all'applicazione della speciale normativa in materia di trasparenza (v. art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013) avranno però sei mesi per adottare le misure di adeguamento necessarie.
Infatti, l'art. 42 - <<Disposizioni transitorie>> - del ripetuto Decreto n. 97/2016 prevede quanto segue:
<<1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>
Il D.Lgs. n. 97/2016 - il cui scopo generale è quello di rafforzare la "trasparenza amministrativa" - attua la delega di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante <<Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>.
Le modifiche recate al D.Lgs. n. 33/2013 hanno i seguenti obiettivi (precisati dalla Relazione illustrativa del provvedimento): (i) ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; (ii) prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; (iii) razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; (iv) individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
In tale ambito si è poi proceduto ad adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali; in particolare, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "Freedom of information act" (Foia).
Inoltre, il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato modifiche anche ad alcune disposizioni della Legge n. 190/2012, al fine di: (i) precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché (ii) a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
Per approfondimenti (testo non ufficiale aggiornato del D.Lgs. n. 33/2013, corredato da documenti e note illustrative) vai allo SPECIALE TRASPARENZA - D.LGS. N. 33/2013, pubblicato sul Portale www.prevenzionecorruzione.com (l'accesso è riservato agli utenti abilitati).
16.05.2016
Nella seduta del 16 maggio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento approvato a seguito dell'esame definitivo accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei loro pareri e recepisce molte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Con riferimento all'accesso civico, (i) è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, (ii) è stata esplicitata la gratuità del rilascio di dati e documenti, (iii) è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, (iv) è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Qui di seguito si riporta il testo del comunicato stampa del Governo:
<<RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato – affidando il coordinamento del testo definitivo al Sottosegretario alla Pcm, in conformità a quanto deliberato dal Cdm – un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono; si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it); si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, in tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.>>
Nella seduta del 16 maggio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento approvato a seguito dell'esame definitivo accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei loro pareri e recepisce molte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Con riferimento all'accesso civico, (i) è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, (ii) è stata esplicitata la gratuità del rilascio di dati e documenti, (iii) è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, (iv) è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Qui di seguito si riporta il testo del comunicato stampa del Governo:
<<RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato – affidando il coordinamento del testo definitivo al Sottosegretario alla Pcm, in conformità a quanto deliberato dal Cdm – un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono; si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it); si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, in tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.>>
06.04.2016
Il 6 aprile 2016 il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, è stato sentito in audizione dalle Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati.
La relazione del Garante privacy ha riguardato lo schema di decreto legislativo correttivo della disciplina in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Per leggere il testo dell'intervento clicca qui.
Il 6 aprile 2016 il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, è stato sentito in audizione dalle Commissioni congiunte Affari costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati.
La relazione del Garante privacy ha riguardato lo schema di decreto legislativo correttivo della disciplina in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Per leggere il testo dell'intervento clicca qui.
01.03.2016
E' in discussione al Senato lo schema di decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Tale provvedimento era stato approvato, in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri n. 101 del 20 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del relativo comunicato stampa del Governo:
<<...(omissis)... Nello specifico è reso strutturale il sito soldi pubblici che ha consentito nell’ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell’amministrazione. L’accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.>>
E' in discussione al Senato lo schema di decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche (clicca qui per scaricare il provvedimento).
Tale provvedimento era stato approvato, in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri n. 101 del 20 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del relativo comunicato stampa del Governo:
<<...(omissis)... Nello specifico è reso strutturale il sito soldi pubblici che ha consentito nell’ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell’amministrazione. L’accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.>>
04.02.2016
Le società in controllo pubblico non sono interessate all'adempimento relativo alle attestazioni che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV - di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013), o strutture con funzioni analoghe, devono rilasciare, entro il 31 gennaio 2016, riguardo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Lo ha precisato la stessa Autorità rispondendo a uno specifico quesito.
In particolare, la delibera A.N.AC. n. 43 del 20.01.2016 - che ha disciplinato detto adempimento - stabilische che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>>
Gli enti appena menzionati sono i seguenti:
Le società in controllo pubblico non sono interessate all'adempimento relativo alle attestazioni che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV - di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013), o strutture con funzioni analoghe, devono rilasciare, entro il 31 gennaio 2016, riguardo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Lo ha precisato la stessa Autorità rispondendo a uno specifico quesito.
In particolare, la delibera A.N.AC. n. 43 del 20.01.2016 - che ha disciplinato detto adempimento - stabilische che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>>
Gli enti appena menzionati sono i seguenti:
- <<enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati>> (art. 11, comma 2, lett. a.).
31.01.2016
I Piani triennali di prevenzione della corruzione 2016-2018 devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali; è stato eliminato l'obbligo di trasmissione all'A.N.AC..
Come precisato dalla recente determinazione A.N.AC. n. 12/2015, infatti, <<… i PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”>>.
Al riguardo si riporta qui di seguito un avviso pubblicato sul sito PERLA PA (http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-anticorruzione):
<<10/11/2015 | AVVISO
In conseguenza della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 12 del 28/10/2015, che prevede che “in una logica di semplificazione degli oneri i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione non devono essere trasmessi all’A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica” (pag. 51), la rilevazione ‘Anticorruzione non è più attiva all’interno del sistema PerlaPA.
Il link della determinazione A.N.AC. è il seguente:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314>>
-----------------------------
Nel sito dell’A.N.AC. è, invece, riportato ancora quanto segue (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=cca7c63c0a7780425818afaf7aad5c73):
<<L’art. 19 c. 15 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 ha previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Per quel che riguarda i Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), la loro trasmissione ad ANAC, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, deve continuare ad essere effettuata ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema integrato “PERLA PA” secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione.
Dati e documenti relativi ai PTPC e gli stessi PTPC inviati via email, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall’Autorità.
8 settembre 2014>>
I Piani triennali di prevenzione della corruzione 2016-2018 devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali; è stato eliminato l'obbligo di trasmissione all'A.N.AC..
Come precisato dalla recente determinazione A.N.AC. n. 12/2015, infatti, <<… i PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”>>.
Al riguardo si riporta qui di seguito un avviso pubblicato sul sito PERLA PA (http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-anticorruzione):
<<10/11/2015 | AVVISO
In conseguenza della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 12 del 28/10/2015, che prevede che “in una logica di semplificazione degli oneri i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione non devono essere trasmessi all’A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica” (pag. 51), la rilevazione ‘Anticorruzione non è più attiva all’interno del sistema PerlaPA.
Il link della determinazione A.N.AC. è il seguente:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314>>
-----------------------------
Nel sito dell’A.N.AC. è, invece, riportato ancora quanto segue (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/_piani?id=cca7c63c0a7780425818afaf7aad5c73):
<<L’art. 19 c. 15 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 ha previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Per quel che riguarda i Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), la loro trasmissione ad ANAC, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, deve continuare ad essere effettuata ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema integrato “PERLA PA” secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione.
Dati e documenti relativi ai PTPC e gli stessi PTPC inviati via email, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall’Autorità.
8 settembre 2014>>
20.01.2016
Con la delibera n. 43 del 20.01.2016 l'A.N.AC. ha precisato che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>> Risultano, quindi, esclusi dall'adempimento dell'attestazione gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" e le "società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" di cui, rispettivamente al comma 2 lett. b. e al comma 3 del ripetuto art. 11 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114).
Con la delibera n. 43 del 20.01.2016 l'A.N.AC. ha precisato che <<Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, istituite presso le pubbliche amministrazioni ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013.>> Risultano, quindi, esclusi dall'adempimento dell'attestazione gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" e le "società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" di cui, rispettivamente al comma 2 lett. b. e al comma 3 del ripetuto art. 11 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114).
20.01.2016
Con la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 l'A.N.A.C. ha fornito indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
In particolare, il citato art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.
Tale obbligo è posto anche in capo a tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo (sul punto si rinvia alla determinazione A.N.AC. n. 8/2015).
Secondo l’art.1, comma 34, della legge n.190/2012, infatti, gli adempimenti in questione sono dovuti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art.2359 del C.C., “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.
Per le FAQ relative agli adempimenti di trasmissione delle informazioni all'A.N.AC. clicca qui.
Con la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 l'A.N.A.C. ha fornito indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
In particolare, il citato art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.
Tale obbligo è posto anche in capo a tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo (sul punto si rinvia alla determinazione A.N.AC. n. 8/2015).
Secondo l’art.1, comma 34, della legge n.190/2012, infatti, gli adempimenti in questione sono dovuti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art.2359 del C.C., “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.
Per le FAQ relative agli adempimenti di trasmissione delle informazioni all'A.N.AC. clicca qui.
30.10.2015
Con la determinazione n. 12 del 28.10. 2015 - “Aggiornamento al 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” - l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, n. 72 .
L’Autorità ha predisposto tale Aggiornamento tenendo conto:
A questo riguardo si resta a disposizione per fissare gli incontri di approfondimento.
Di seguito si riporta l’indice del documento emesso dall’A.N.AC..
------------------------------
PARTE GENERALE
Premessa
1. Valutazione dei PTPC: le principali criticità rilevate
2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione
2.1. Caratteri generali del presente Aggiornamento
3. Ambito soggettivo
4. Processo di adozione del PTPC: i soggetti interni
4.1. Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi
4.2. Centralità del RPC
4.3. Rapporti con i responsabili degli uffici
4.4. Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
4.5. Coinvolgimento dei dipendenti
5. Ruolo strategico della formazione
6. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione
6.1. Principi da valorizzare
6.2. “Correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione
6.3. Analisi del contesto
6.4. Valutazione del rischio
6.5. Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili
6.6. Monitoraggio del PTPC e delle misure
PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI
I – AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
1. Risultati della valutazione dei PTPC
2. Aggiornamento delle indicazioni contenute nel PNA
3. Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione.
3.1. Autoanalisi organizzativa e indicatori
3.2. Mappatura dei processi
4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
4.1. Programmazione
4.2. Progettazione della gara
4.3. Selezione del contraente
4.4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
4.5. Esecuzione del contratto
4.6. Rendicontazione del contratto
II – SANITÀ
1. Premesse e obiettivi
1.1. Specificità e caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale
1.2. Soggetti destinatari dell’approfondimento
1.3. Risultati della valutazione dei PTPC delle Aziende Sanitarie
1.4. Indicazioni sui requisiti soggettivi dei RPC
1.5. Indicazioni sul processo di gestione del rischio corruzione
2. Aree di rischio: eventi corruttivi e misure
2.1. Aree di rischio generali
2.2. Aree di rischio specifiche
VIGILANZA DELL’ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI
Con la determinazione n. 12 del 28.10. 2015 - “Aggiornamento al 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” - l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, n. 72 .
L’Autorità ha predisposto tale Aggiornamento tenendo conto:
- delle risultanze della valutazione condotta sui Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1.911 amministrazioni, conclusasi a luglio 2015;
- delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore, e in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l’Autorità ha avuto un confronto il 14 luglio del 2015, in occasione della “Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni”;
- degli interventi normativi che hanno interessato il sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale (in particolare: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- delle determinazioni e degli orientamenti già espressi dalla stessa ANAC su diverse questioni di carattere generale (tra queste: trasparenza, whistleblowing, RPC, conflitti d’interesse, applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni).
A questo riguardo si resta a disposizione per fissare gli incontri di approfondimento.
Di seguito si riporta l’indice del documento emesso dall’A.N.AC..
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PARTE GENERALE
Premessa
1. Valutazione dei PTPC: le principali criticità rilevate
2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione
2.1. Caratteri generali del presente Aggiornamento
3. Ambito soggettivo
4. Processo di adozione del PTPC: i soggetti interni
4.1. Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi
4.2. Centralità del RPC
4.3. Rapporti con i responsabili degli uffici
4.4. Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
4.5. Coinvolgimento dei dipendenti
5. Ruolo strategico della formazione
6. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione
6.1. Principi da valorizzare
6.2. “Correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione
6.3. Analisi del contesto
6.4. Valutazione del rischio
6.5. Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili
6.6. Monitoraggio del PTPC e delle misure
PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI
I – AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
1. Risultati della valutazione dei PTPC
2. Aggiornamento delle indicazioni contenute nel PNA
3. Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione.
3.1. Autoanalisi organizzativa e indicatori
3.2. Mappatura dei processi
4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
4.1. Programmazione
4.2. Progettazione della gara
4.3. Selezione del contraente
4.4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
4.5. Esecuzione del contratto
4.6. Rendicontazione del contratto
II – SANITÀ
1. Premesse e obiettivi
1.1. Specificità e caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale
1.2. Soggetti destinatari dell’approfondimento
1.3. Risultati della valutazione dei PTPC delle Aziende Sanitarie
1.4. Indicazioni sui requisiti soggettivi dei RPC
1.5. Indicazioni sul processo di gestione del rischio corruzione
2. Aree di rischio: eventi corruttivi e misure
2.1. Aree di rischio generali
2.2. Aree di rischio specifiche
VIGILANZA DELL’ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI
01.10.2015
(V. anche News del 23.09.2015, in questa Sezione)
Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni - Comunicato del Presidente A.N.AC..
<<Comunicato del Presidente
Oggetto: Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni
Con l’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l’Autorità ha formulato indicazioni in merito all’applicazione della sanzione disposta dall’art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell’art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.
Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l’Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull’osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal 20 ottobre 2015. Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2015
Il Segretario, Maria Esposito>>
(V. anche News del 23.09.2015, in questa Sezione)
Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni - Comunicato del Presidente A.N.AC..
<<Comunicato del Presidente
Oggetto: Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni
Con l’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l’Autorità ha formulato indicazioni in merito all’applicazione della sanzione disposta dall’art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell’art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.
Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l’Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull’osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal 20 ottobre 2015. Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2015
Il Segretario, Maria Esposito>>
23.09.2015
Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle norme sulla trasparenza amministrativa, si sottolinea che il divieto di erogare somme alle società partecipate non riguarda le somme dovute dagli enti sulla base di rapporti contrattuali.
Questa precisazione è contenuta nell’orientamento A.N.AC. di seguito riportato (IN ROSSO LE PARTI RILEVANTI).
<<Orientamento n. 24 del 23 settembre 2015
Parole chiave: TRASPARENZA - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.
Materia: trasparenza
Il divieto in capo alle amministrazioni pubbliche, disposto dall’art. 22, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, si applica nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del citato articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società qualora essi non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni.
Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione nei siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui le amministrazioni sono tenute a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in loro favore da parte di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013.
Prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013, pertanto, le amministrazioni sono tenute a verificare, consultando il RT o l’OIV, cui spetta l’attestazione della pubblicazione dei dati, se effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 siano stati pubblicati sul proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui agli articoli 14 e 15 sul sito degli enti e delle società vigilati, controllati e partecipati come previsto dall’art. 22. c. 3.>>
Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle norme sulla trasparenza amministrativa, si sottolinea che il divieto di erogare somme alle società partecipate non riguarda le somme dovute dagli enti sulla base di rapporti contrattuali.
Questa precisazione è contenuta nell’orientamento A.N.AC. di seguito riportato (IN ROSSO LE PARTI RILEVANTI).
<<Orientamento n. 24 del 23 settembre 2015
Parole chiave: TRASPARENZA - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.
Materia: trasparenza
Il divieto in capo alle amministrazioni pubbliche, disposto dall’art. 22, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, si applica nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del citato articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società qualora essi non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni.
Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione nei siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui le amministrazioni sono tenute a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in loro favore da parte di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013.
Prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013, pertanto, le amministrazioni sono tenute a verificare, consultando il RT o l’OIV, cui spetta l’attestazione della pubblicazione dei dati, se effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 siano stati pubblicati sul proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui agli articoli 14 e 15 sul sito degli enti e delle società vigilati, controllati e partecipati come previsto dall’art. 22. c. 3.>>
16.09.2015
Con provvedimento del 16 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, predisposto ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida emanate dall’A.N.AC..
Il Codice è finalizzato ad assicurare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nei rapporti intercorrenti tra i dipendenti dell’Agenzia e in quelli che si instaurano tra questi ultimi e i soggetti esterni.
Il documento definisce altresì un sistema regolamentare teso a garantire l’indipendenza e l’autonomia delle attività svolte dal personale dell’Agenzia, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalle disposizioni costituzionali, legislative, comunitarie, contrattuali e di settore.
Per quanto riguarda i soggetti esterni all'Agenzia delle Entrate, assume particolare rilievo l'art. 3 del Codice di comportamento ("Regali, compensi e altre utilità"), che qui di seguito si riporta (clicca qui per scaricare il Codice di comportamento, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
<<Art. 3 (Regali, compensi e altre utilità)
1. Il dipendente dell’Agenzia, a prescindere da possibili profili di rilevanza penale, in nessun caso chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore.
2. Il dipendente, a prescindere da possibili profili di rilevanza penale, non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e non ne accetta la promessa da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o di consuetudine.
4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore o effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine. Il dipendente non offre direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore o effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale cifra è da intendersi quale soglia massima raggiungibile nell’arco dell’anno.
6. Il dipendente mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione, o per la devoluzione a fini istituzionali, i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti.
7. Oltre a quanto previsto al successivo articolo 5, il dipendente non accetta alcun incarico di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.>>
Con provvedimento del 16 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, predisposto ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida emanate dall’A.N.AC..
Il Codice è finalizzato ad assicurare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nei rapporti intercorrenti tra i dipendenti dell’Agenzia e in quelli che si instaurano tra questi ultimi e i soggetti esterni.
Il documento definisce altresì un sistema regolamentare teso a garantire l’indipendenza e l’autonomia delle attività svolte dal personale dell’Agenzia, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalle disposizioni costituzionali, legislative, comunitarie, contrattuali e di settore.
Per quanto riguarda i soggetti esterni all'Agenzia delle Entrate, assume particolare rilievo l'art. 3 del Codice di comportamento ("Regali, compensi e altre utilità"), che qui di seguito si riporta (clicca qui per scaricare il Codice di comportamento, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
<<Art. 3 (Regali, compensi e altre utilità)
1. Il dipendente dell’Agenzia, a prescindere da possibili profili di rilevanza penale, in nessun caso chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore.
2. Il dipendente, a prescindere da possibili profili di rilevanza penale, non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e non ne accetta la promessa da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o di consuetudine.
4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore o effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine. Il dipendente non offre direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore o effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale cifra è da intendersi quale soglia massima raggiungibile nell’arco dell’anno.
6. Il dipendente mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione, o per la devoluzione a fini istituzionali, i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti.
7. Oltre a quanto previsto al successivo articolo 5, il dipendente non accetta alcun incarico di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.>>
17.06.2015
L'A.N.AC. ha emanato la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (clicca qui per scaricare il documento).
Il documento illustra gli adempimenti in materia di anti-corruzione e trasparenza amministrativa distintamente per le seguenti tre categorie di soggetti:
In particolare, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.
L'Allegato 1 della citata Determinazione elenca i <<Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni>> (clicca qui per scaricare il documento).
L'A.N.AC. ha emanato la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» (clicca qui per scaricare il documento).
Il documento illustra gli adempimenti in materia di anti-corruzione e trasparenza amministrativa distintamente per le seguenti tre categorie di soggetti:
- società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo (para. 2);
- altri enti di diritto privato in controllo pubblico e altri enti di diritto privato partecipati (para. 3);
- enti pubblici economici (para. 4).
In particolare, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.
L'Allegato 1 della citata Determinazione elenca i <<Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni>> (clicca qui per scaricare il documento).
28.04.2015
L'A.N.AC. ha emanato la Determinazione n. 6, recante le <<Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "whistleblower")>>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015 (clicca qui per accedere al documento).
L'A.N.AC. ha emanato la Determinazione n. 6, recante le <<Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. "whistleblower")>>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015 (clicca qui per accedere al documento).
21.04.2015
A.N.A.C.: sistematica disapplicazione delle regole sugli appalti
Il Presidente dell'A.N.AC. Raffaele Cantone, ha comunicato che l''Autorità ha svolto un'indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l’individuazione dell’importo stimato dell’appalto in relazione alle soglie comunitarie.
Nel corso degli anni l’A.N.AC. ha avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato normativo.
L’art. 29, comma 10, d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
L’art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).
Sulla base di tali presupposti normativi ed al fine di rilevare l’attuale entità del fenomeno “distorsivo”, l’Autorità ha svolto un’indagine sistematica incentrata sui Comuni capoluogo di provincia.
Conseguentemente, sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun anno, i dati relativi a forniture e servizi in economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o che risultano reiterati nell’arco temporale annuale, assunto come riferimento, e che nel complesso superano la soglia consentita.
L’individuazione degli appalti è stata effettuata tramite CPV (Common Procurement Vocabulary).
L’indagine ha portato, in conclusione, all’individuazione di un numero complessivo di n. 90 Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale) interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10 dell’art. 29 del Codice.
Sulla base di un’ulteriore estrapolazione, è, altresì, emerso che n. 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell’Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge.
In conclusione, l’analisi ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell’appalto previste dall’art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite.
Il Presidente Cantone ha, quindi, sottolineato che le stazioni appaltanti devono prestare la massima attenzione nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle suddette disposizioni.
L’Autorità Anticorruzione si riserva, altresì, un approfondimento istruttorio con riferimento ai Comuni che hanno mostrato uno scostamento significativo della soglia consentita.
Per maggiori informazioni: comunicato del Presidente A.N.A.C. Cantone del 16.04.2015.
Fonte: A.N.AC. - www.ilquotidianodellapa.it
A.N.A.C.: sistematica disapplicazione delle regole sugli appalti
Il Presidente dell'A.N.AC. Raffaele Cantone, ha comunicato che l''Autorità ha svolto un'indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l’individuazione dell’importo stimato dell’appalto in relazione alle soglie comunitarie.
Nel corso degli anni l’A.N.AC. ha avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato normativo.
L’art. 29, comma 10, d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
L’art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).
Sulla base di tali presupposti normativi ed al fine di rilevare l’attuale entità del fenomeno “distorsivo”, l’Autorità ha svolto un’indagine sistematica incentrata sui Comuni capoluogo di provincia.
Conseguentemente, sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun anno, i dati relativi a forniture e servizi in economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o che risultano reiterati nell’arco temporale annuale, assunto come riferimento, e che nel complesso superano la soglia consentita.
L’individuazione degli appalti è stata effettuata tramite CPV (Common Procurement Vocabulary).
L’indagine ha portato, in conclusione, all’individuazione di un numero complessivo di n. 90 Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale) interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10 dell’art. 29 del Codice.
Sulla base di un’ulteriore estrapolazione, è, altresì, emerso che n. 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell’Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge.
In conclusione, l’analisi ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell’appalto previste dall’art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite.
Il Presidente Cantone ha, quindi, sottolineato che le stazioni appaltanti devono prestare la massima attenzione nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle suddette disposizioni.
L’Autorità Anticorruzione si riserva, altresì, un approfondimento istruttorio con riferimento ai Comuni che hanno mostrato uno scostamento significativo della soglia consentita.
Per maggiori informazioni: comunicato del Presidente A.N.A.C. Cantone del 16.04.2015.
Fonte: A.N.AC. - www.ilquotidianodellapa.it
25.03.2015
In consultazione, sino al 15.04.2015, lo schema di delibera A.N.AC. avente ad oggetto: <<Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>.
Qui di seguito si riporta la <<Premessa>> dello schema di delibera:
<<Premessa
Le presenti Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e
indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le
implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di
riferimento.
Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013,
aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo
pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.
A seguito dell’approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e
dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale
incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.
Tra le altre principali modifiche che interessano ai fini delle presenti Linee guida, l’art. 24 bis del d.l. del 24
giugno 2014 n. 90 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza agli «enti di diritto privato
in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure
agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha
previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria,
si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso il cui
ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a
seguito della modifica dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.
In particolare, per quanto riguarda l’applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti
pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della
legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l’A.N.AC. e il
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l’istituzione di un tavolo
tecnico, finalizzata all’elaborazione di indicazioni condivise sull’applicazione della normativa anticorruzione e
della nuova disciplina in materia di trasparenza.
Alla fine di dicembre 2014, l’A.N.AC. e il MEF hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti
istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le presenti Linee guida e la direttiva
che il MEF intende adottare nei confronti delle proprie società controllate e partecipate. Detti indirizzi sono stati
anche oggetto di un seminario pubblico che si è svolto il 4 marzo 2015 presso il MEF e a cui sono stati invitati i
rappresentanti degli uffici legali e i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società partecipate e
controllate dal MEF.
Consapevole della rilevanza del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati a livello regionale e
locale, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire osservazioni e proposte anche da parte del mondo
delle autonomie oltre che da parte di tutti gli altri soggetti interessati. Per questo le presenti Linee guida saranno
messe in consultazione pubblica sul sito dell’A.N.AC.. All’esito della consultazione, l’Autorità approverà le linee
guida finali, tenendo conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti.
Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione.
Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del
PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici
economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.
Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa.
L’applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati e per le loro controllate
Ad avviso dell’Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla
prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte
a un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del
funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarà
oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.AC. e MEF hanno avviato
con CONSOB.
Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti da un lato
gli enti di diritto privato e dall’altro gli enti pubblici economici. Ad avviso dell’Autorità, infatti, spetta in primo
luogo a dette amministrazioni promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei
confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.
L’ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo. Nel solo settore degli
enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dei dati comunicati dalle stesse
amministrazioni al MEF al 31 dicembre 2012, le amministrazioni centrali partecipano, direttamente o in via
indiretta, in 423 enti a cui si aggiungono i 17 partecipati dagli enti previdenziali. Le amministrazioni locali hanno
dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311 partecipazioni che insistono su 7.726 enti. Le
strutture organizzative e i modelli giuridici degli enti in questione sono vari e diversificati1
Data l’estensione del fenomeno e l’eterogeneità delle tipologie di enti privati in controllo pubblico e partecipati
esistenti, con il presente atto di regolazione l’Autorità intende dare indicazioni relativamente ai contenuti
essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della prevenzione della corruzione e della diffusione della
trasparenza, non potendo, invece, fornire riferimenti puntuali a casistiche relative a singole strutture. Le Linee
guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti nell’applicazione della normativa di prevenzione della
corruzione e della trasparenza con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento
burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di
prevenzione mirati e incisivi.
Infine, da un punto di vista metodologico, i contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati avendo ben presente
l’esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa prevista innanzitutto per le pubbliche
amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella
delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.>>
In consultazione, sino al 15.04.2015, lo schema di delibera A.N.AC. avente ad oggetto: <<Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>.
Qui di seguito si riporta la <<Premessa>> dello schema di delibera:
<<Premessa
Le presenti Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e
indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le
implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di
riferimento.
Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013,
aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo
pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.
A seguito dell’approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e
dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale
incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.
Tra le altre principali modifiche che interessano ai fini delle presenti Linee guida, l’art. 24 bis del d.l. del 24
giugno 2014 n. 90 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza agli «enti di diritto privato
in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure
agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha
previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria,
si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso il cui
ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a
seguito della modifica dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.
In particolare, per quanto riguarda l’applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti
pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della
legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l’A.N.AC. e il
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l’istituzione di un tavolo
tecnico, finalizzata all’elaborazione di indicazioni condivise sull’applicazione della normativa anticorruzione e
della nuova disciplina in materia di trasparenza.
Alla fine di dicembre 2014, l’A.N.AC. e il MEF hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti
istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le presenti Linee guida e la direttiva
che il MEF intende adottare nei confronti delle proprie società controllate e partecipate. Detti indirizzi sono stati
anche oggetto di un seminario pubblico che si è svolto il 4 marzo 2015 presso il MEF e a cui sono stati invitati i
rappresentanti degli uffici legali e i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società partecipate e
controllate dal MEF.
Consapevole della rilevanza del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati a livello regionale e
locale, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire osservazioni e proposte anche da parte del mondo
delle autonomie oltre che da parte di tutti gli altri soggetti interessati. Per questo le presenti Linee guida saranno
messe in consultazione pubblica sul sito dell’A.N.AC.. All’esito della consultazione, l’Autorità approverà le linee
guida finali, tenendo conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti.
Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione.
Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del
PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici
economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.
Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa.
L’applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati e per le loro controllate
Ad avviso dell’Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla
prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte
a un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del
funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarà
oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.AC. e MEF hanno avviato
con CONSOB.
Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti da un lato
gli enti di diritto privato e dall’altro gli enti pubblici economici. Ad avviso dell’Autorità, infatti, spetta in primo
luogo a dette amministrazioni promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei
confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.
L’ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo. Nel solo settore degli
enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dei dati comunicati dalle stesse
amministrazioni al MEF al 31 dicembre 2012, le amministrazioni centrali partecipano, direttamente o in via
indiretta, in 423 enti a cui si aggiungono i 17 partecipati dagli enti previdenziali. Le amministrazioni locali hanno
dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311 partecipazioni che insistono su 7.726 enti. Le
strutture organizzative e i modelli giuridici degli enti in questione sono vari e diversificati1
Data l’estensione del fenomeno e l’eterogeneità delle tipologie di enti privati in controllo pubblico e partecipati
esistenti, con il presente atto di regolazione l’Autorità intende dare indicazioni relativamente ai contenuti
essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della prevenzione della corruzione e della diffusione della
trasparenza, non potendo, invece, fornire riferimenti puntuali a casistiche relative a singole strutture. Le Linee
guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti nell’applicazione della normativa di prevenzione della
corruzione e della trasparenza con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento
burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di
prevenzione mirati e incisivi.
Infine, da un punto di vista metodologico, i contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati avendo ben presente
l’esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa prevista innanzitutto per le pubbliche
amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella
delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.>>
24.03.2015
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato il documento <<Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze>>.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato il documento <<Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze>>.
21.01.2015
Nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio 2015, si è tenuta presso la sede centrale della Corte dei conti la riunione di insediamento del tavolo di collaborazione permanente tra la Corte dei conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’iniziativa, concordata tra il Presidente della Corte Raffaele Squitieri ed il Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone, risulta quanto mai opportuna in considerazione dell’ampiezza del fenomeno corruttivo e dei guasti che esso determina al sistema economico ed alla credibilità del Paese, imponendo l’attuazione di efficaci sinergie tra le Istituzioni deputate a contrastarlo.
Nel dichiarato intento di contribuire ad arginare un fenomeno criminale che, per numero di soggetti coinvolti e dispersione di risorse pubbliche, determina riflessi negativi sull’intero Paese, Corte dei conti e Autorità Nazionale Anticorruzione hanno, tra l’altro, convenuto sull'opportunità di adottare iniziative comuni, quali l’individuazione e la condivisione di possibili indicatori di illeciti corruttivi anche ottimizzando l’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione.
In un clima di massima e reciproca collaborazione si è concordato di pervenire alla sottoscrizione di un formale Protocollo d’Intesa, che, partendo dalle professionalità, dall'esperienza e dal patrimonio informativo di entrambe le Istituzioni possa divenire un valido esempio di coordinamento e di cooperazione nella lotta alla corruzione.
Fonte: Corte dei conti - www.ilquotidianodellapa.it
Nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio 2015, si è tenuta presso la sede centrale della Corte dei conti la riunione di insediamento del tavolo di collaborazione permanente tra la Corte dei conti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’iniziativa, concordata tra il Presidente della Corte Raffaele Squitieri ed il Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone, risulta quanto mai opportuna in considerazione dell’ampiezza del fenomeno corruttivo e dei guasti che esso determina al sistema economico ed alla credibilità del Paese, imponendo l’attuazione di efficaci sinergie tra le Istituzioni deputate a contrastarlo.
Nel dichiarato intento di contribuire ad arginare un fenomeno criminale che, per numero di soggetti coinvolti e dispersione di risorse pubbliche, determina riflessi negativi sull’intero Paese, Corte dei conti e Autorità Nazionale Anticorruzione hanno, tra l’altro, convenuto sull'opportunità di adottare iniziative comuni, quali l’individuazione e la condivisione di possibili indicatori di illeciti corruttivi anche ottimizzando l’utilizzo degli strumenti tecnologici a disposizione.
In un clima di massima e reciproca collaborazione si è concordato di pervenire alla sottoscrizione di un formale Protocollo d’Intesa, che, partendo dalle professionalità, dall'esperienza e dal patrimonio informativo di entrambe le Istituzioni possa divenire un valido esempio di coordinamento e di cooperazione nella lotta alla corruzione.
Fonte: Corte dei conti - www.ilquotidianodellapa.it
31.12.2014
(Fonte: www.ilquotidianodellapa.it)
<<Dal Tavolo congiunto MEF - A.N.AC. i nuovi indirizzi per rafforzare dal 2015 i meccanismi di prevenzione della corruzione e di garanzia di assoluta trasparenza, nonché per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore.
Nel 2015 saranno rafforzati i meccanismi di prevenzione della corruzione e di garanzia di assoluta trasparenza delle società controllate e/o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. È quanto emerso dal Tavolo congiunto istituito da Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero, e da Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore.
Il Tavolo - si precisa nel comunicato congiunto diramato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'A.N.AC. - ha elaborato un indirizzo comune per sciogliere i dubbi di interpretazione della disciplina vigente. Nelle prossime settimane il Ministero indirizzerà alle società nelle quali detiene partecipazioni azionarie una direttiva chiarificatrice, mentre l’A.N.AC. provvederà all’adozione di linee guida, o comunque di atti di indirizzo, destinati all’intero comparto delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Al fine di superare ogni possibile dubbio applicativo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto azionista, si farà promotore di modifiche statutarie che contemplino l’adozione delle misure di contrasto alla corruzione coerenti con le indicazioni che l’A.N.AC. introdurrà anche all’interno del prossimo Piano Nazionale Anticorruzione.
Tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali il Ministero dell’Economia e delle Finanze è la prima ad avviare un lavoro congiunto con l’A.N.AC. Gli esiti di tale lavoro potrebbero orientare l’applicazione delle norme di settore dell’intero sistema delle società in controllo pubblico del nostro Paese.
Scarica il Documento condiviso dal MEF e dall’ A.N.AC.>>
(Fonte: www.ilquotidianodellapa.it)
<<Dal Tavolo congiunto MEF - A.N.AC. i nuovi indirizzi per rafforzare dal 2015 i meccanismi di prevenzione della corruzione e di garanzia di assoluta trasparenza, nonché per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore.
Nel 2015 saranno rafforzati i meccanismi di prevenzione della corruzione e di garanzia di assoluta trasparenza delle società controllate e/o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. È quanto emerso dal Tavolo congiunto istituito da Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero, e da Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore.
Il Tavolo - si precisa nel comunicato congiunto diramato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'A.N.AC. - ha elaborato un indirizzo comune per sciogliere i dubbi di interpretazione della disciplina vigente. Nelle prossime settimane il Ministero indirizzerà alle società nelle quali detiene partecipazioni azionarie una direttiva chiarificatrice, mentre l’A.N.AC. provvederà all’adozione di linee guida, o comunque di atti di indirizzo, destinati all’intero comparto delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Al fine di superare ogni possibile dubbio applicativo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto azionista, si farà promotore di modifiche statutarie che contemplino l’adozione delle misure di contrasto alla corruzione coerenti con le indicazioni che l’A.N.AC. introdurrà anche all’interno del prossimo Piano Nazionale Anticorruzione.
Tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali il Ministero dell’Economia e delle Finanze è la prima ad avviare un lavoro congiunto con l’A.N.AC. Gli esiti di tale lavoro potrebbero orientare l’applicazione delle norme di settore dell’intero sistema delle società in controllo pubblico del nostro Paese.
Scarica il Documento condiviso dal MEF e dall’ A.N.AC.>>
04.12.2014
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
03.12.2014
Il 3 dicembre 2014 l'A.N.AC. ha emanato la delibera n. 148, con la quale ha fornito indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e ha illustrato le attività di vigilanza e controllo che l’Autorità intende effettuare a partire dall’analisi degli esiti delle predette attestazioni.
Si riporta qui di seguito il paragrafo 1 della delibera, nel quale si precisa (v. evidenziazione con carattere di colore rosso) che gli enti di diritto privato in controllo pubblico non sono tenuti a pubblicare l'attestazione delle strutture analoghe all'OIV (es.: il Responsabile trasparenza):
Clicca qui per scarica Il testo integrale della delibera.
Il 3 dicembre 2014 l'A.N.AC. ha emanato la delibera n. 148, con la quale ha fornito indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e ha illustrato le attività di vigilanza e controllo che l’Autorità intende effettuare a partire dall’analisi degli esiti delle predette attestazioni.
Si riporta qui di seguito il paragrafo 1 della delibera, nel quale si precisa (v. evidenziazione con carattere di colore rosso) che gli enti di diritto privato in controllo pubblico non sono tenuti a pubblicare l'attestazione delle strutture analoghe all'OIV (es.: il Responsabile trasparenza):
- Soggetti tenuti all’attestazione
Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n 33/2013).
Ai fini della predisposizione dell’attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.
Le modalità di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nell’art. 11, cc. 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 144. L’Autorità si riserva comunque di effettuare sugli enti e le società citate verifiche d’ufficio o su segnalazione sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Clicca qui per scarica Il testo integrale della delibera.
26.06.2014
L'art. 19, commi 2, 5 e 6 del D.L. 24.06.2014, n. 90 - in vigore dal 25 giugno 2014 - prevede quanto segue:
<<2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
...(omissis)...
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.>>
17.02.2014
Il 14 febbraio 2014 il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, ha firmato e inviato alla Corte dei conti la circolare n. 1/2014, che chiarisce l'ambito di applicazione delle regole sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione dei dati (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013) riguardante gli enti economici e le società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione; la circolare
applica nei confronti di questi enti di diritto privato nella maniera più estesa possibile le regole contenute nel Decreto legislativo n. 33/2013.
L'art. 19, commi 2, 5 e 6 del D.L. 24.06.2014, n. 90 - in vigore dal 25 giugno 2014 - prevede quanto segue:
<<2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
...(omissis)...
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.>>
17.02.2014
Il 14 febbraio 2014 il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, ha firmato e inviato alla Corte dei conti la circolare n. 1/2014, che chiarisce l'ambito di applicazione delle regole sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione dei dati (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013) riguardante gli enti economici e le società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione; la circolare
applica nei confronti di questi enti di diritto privato nella maniera più estesa possibile le regole contenute nel Decreto legislativo n. 33/2013.
26.06.2014
Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014 - "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" ([doc. web n. 3134436], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), il Garante privacy è intervenuto per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.
Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici (e gli altri enti obbligati) sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.
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