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Portale di informazione e formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Portale di informazione e formazione in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
A) Normativa
Il 26.06.2017 - data di entrata in vigore della cd. IV Direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) - la Commissione Europea ha pubblicato una relazione per la valutazione (in ambito europeo) dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. La relazione individua le aree più a rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti (clicca qui per il comunicato stampa).
Il documento è da porre in relazione al vigente art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 (<<Analisi nazionale del rischio>> - v. succ. para. B).
Ai sensi del quarto comma della stessa disposizione: <<I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.>>
La valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati è invece disciplinata dall'art. 15 del citato Decreto n. 231 del 2007.
Il 26.06.2017 - data di entrata in vigore della cd. IV Direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) - la Commissione Europea ha pubblicato una relazione per la valutazione (in ambito europeo) dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. La relazione individua le aree più a rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti (clicca qui per il comunicato stampa).
Il documento è da porre in relazione al vigente art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 (<<Analisi nazionale del rischio>> - v. succ. para. B).
Ai sensi del quarto comma della stessa disposizione: <<I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.>>
La valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati è invece disciplinata dall'art. 15 del citato Decreto n. 231 del 2007.
B) Analisi del rischio nazionale di riciclaggio e terrorismo (art. 14, D.Lgs. n. 231/2007)
Una prima analisi nazionale del rischio nazione di riciclaggio e terrorismo è stata svolta dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) il 4 dicembre 2014 (clicca qui).
In particolare, il CSF del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
Una prima analisi nazionale del rischio nazione di riciclaggio e terrorismo è stata svolta dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) il 4 dicembre 2014 (clicca qui).
In particolare, il CSF del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", datato 02.12.2014.
Il Comitato è presieduto dal direttore generale del Tesoro; di esso fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri.
Tale analisi (National Risk Assessment) è stata effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi.
Qui di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo 2.2.1 del documento di sintesi, dal titolo "Analisi delle condotte che producono proventi da riciclare" (per scaricare l'intero documento clicca qui):
<<Partendo dall’analisi dei reati presupposto condotta sulla base di alcuni indicatori rilevanti, considerati proxy dell’impatto economico, della diffusione territoriale e del disvalore sociale attribuito, è stato espresso un giudizio sulla rilevanza delle minacce derivanti dalle diverse condotte criminali. Tale giudizio riflette la percezione della gravità basata sia sull’esperienza operativa delle autorità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, sia su quella del settore privato.
La corruzione è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza, nonostante il dato relativo alla stima finanziaria riportato da più fonti istituzionali pari a 50/60 miliardi di euro annui sia ritenuto non sufficientemente attendibile. La percezione del fenomeno è comunque molto elevata e tale assunto è confermato anche dal significativo numero delle persone denunciate per corruzione in Italia, pur tenendo conto che si tratta di un reato soggetto a fenomeni di under reporting. Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale (13), in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 16% degli investimenti dall’estero.
Un recente studio di Unimpresa (14) indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.
L’attuale fase di crisi economica ha inoltre acuito forme criminali quali i reati fallimentari e societari e l’usura. Il fenomeno usurario connesso a prestiti effettuati da soggetti privi di autorizzazione è sommerso (l’emersione segue alla denuncia del soggetto usurato) ed è caratterizzato da una spiccata territorialità. Esso è più diffuso nell’Italia meridionale e centrale, anche se difficilmente circoscrivibile. Con la recessione economica (15) si è assistito all’evoluzione della figura dell’usuraio che si inserisce tra i “colletti bianchi” ovvero tra i professionisti (talvolta organizzati).
Tale fenomeno può generare contiguità con forme criminali di esercizio abusivo del credito. Infine i reati fallimentari e societari risultano in condotte strumentali alla commissione di altri reati tra i quali, appunto, il riciclaggio.
Molto significativi sono valutati l’evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell’economia legale le disponibilità illecite (16).
Quanto alle modalità di attuazione dei comportamenti criminali, la criminalità organizzata italiana ma anche straniera operante nel territorio, resta la modalità prevalente e più preoccupante. Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione). Anche con riferimento alla corruzione, l’infiltrazione criminale nella politica - si pensi ai 110 consigli comunali sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nel periodo 2001-2009 (17) - ovvero nei contratti di appalto, ha un ruolo fondamentale.
Alcune riflessioni possono essere fatte rispetto a certe condotte specificamente imputabili alla criminalità organizzata.
Il narcotraffico rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata. Le associazioni criminali di stampo mafioso locali (la ‘ndrangheta in primis, seguita dalla mafia e dalla camorra) continuano a rivestire un ruolo cruciale nella gestione del traffico di stupefacenti. Attraverso le attività dei mediatori hanno sviluppato una progressiva internazionalizzazione delle proprie strutture criminali in perfetta sinergia con i componenti dei principali cartelli colombiani e sudamericani, che consente l’approvvigionamento della merce finalizzato al successivo smistamento al dettaglio delle sostanze stupefacenti.
Il comparto del gioco, sia illegale sia legale, risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito una importante forma di sovvenzione. Attualmente la criminalità mafiosa investe nel settore dei giochi acquisendo e intestando a prestanome sale da gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.
Di particolare interesse della criminalità organizzata è anche la gestione del traffico illecito di rifiuti.
Si ritiene che il reato di sfruttamento sessuale generi proventi criminali prevalentemente reinvestiti al di fuori dell’economia italiana. Tale reato è infatti essenzialmente praticato da parte di organizzazioni criminali straniere, per lo più rumene o comunque dell’est europeo, che generalmente reinvestono i proventi illeciti nel proprio paese. Salvo casi specifici (caso in cui la camorra gestiva l’affitto del marciapiede), le organizzazioni criminali locali non hanno mostrato grande interesse per tale fenomeno illecito. Il traffico di esseri umani risulta gestito quasi esclusivamente da organizzazioni criminali straniere: si tratta più esattamente di singole organizzazioni ognuna delle quali ha strutture organizzate, collegate e dipendenti da un vertice che rimane all’estero. Tali sodalizi criminali, noti con il termine “nuove mafie”, gestiscono il nuovo mercato con un modus operandi tipico delle organizzazioni mafiose straniere. Ne consegue che in Italia e in Europa si riescono a colpire solo gli ultimi anelli della catena.
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(13) Cfr. Garofoli 2013.
(14) Cfr. UNIMPRESA, “Expo. Unimpresa, con corruzione in 10 anni - 100 miliardi di Pil in Italia”, 12 maggio 2014, in http://www.unimpresa.it/expo-unimpresa-con-corruzione-in-10-anni-100-miliardi-di-pil-in-italia/9241.
(15) Nel 2013 sono quasi raddoppiate, rispetto al 2012, le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell’usura (oltre 2.000), connesse soprattutto alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni che ha reso più permeabile il tessuto sociale a fenomeni criminali.
(16) Le modalità ricorrenti di riciclaggio riscontrate sono:
• false fatturazioni;
• utilizzo di società di comodo;
• interposizione di prestanome o schemi societari; • trasferimento all’estero di disponibilità;
• triangolazioni bancarie o commerciali;
• investimenti immobiliari;
• uso del contante;
• utilizzo del canale bancario.
(17) Cfr. Ministero dell’interno, “Elaborazione statistica sui Consigli degli Enti locali sciolti in Italia dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009”, nov.2010, in http://ssai.interno.it/download/allegati1/scioglimenti.pdf.>>
C) Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati (art. 15, D.Lgs. n. 231/2007)
La valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007, come sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IVA Direttiva antiriciclaggio.
Il testo di tale norma - in vigore dal 4 luglio 2017 - è il seguente:
<<1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate. 4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.>>
La valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007, come sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IVA Direttiva antiriciclaggio.
Il testo di tale norma - in vigore dal 4 luglio 2017 - è il seguente:
<<1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate. 4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.>>