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Il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
Come precisato dalle apposite Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, del settembre 2001:
<<Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti>>.
Qui di seguito si riporta uno stralcio delle precisazioni riguardanti il “Manuale del sistema” riportate nel sito Internet dell’INAIL:
<<... Anzitutto occorre ribadire che l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza è un atto assolutamente volontario, non indispensabile per la realizzazione delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, previste dalle norme cogenti applicabili nel nostro Paese.
In quanto atto volontario resta nella libera determinazione del datore di lavoro o dei vertici aziendali la scelta sulle modalità di realizzazione ed applicazione del sistema di gestione.
Le Linee Guida UNI-INAIL sono un valido strumento di aiuto nella definizione di un sistema di gestione SSL e sono state utilizzate come riferimento nella predisposizione di questo manuale del sistema.
Il grado di articolazione e complessità di un SGSL non può prescindere dalla dimensione e dal tipo di azienda che lo adotta. Per questo motivo il presente manuale rappresenta un esempio di applicazione di un SGSL adatto ad aziende manifatturiere di medie dimensioni, sufficientemente strutturate ed articolate. L’applicazione di un SGSL come quello qui esemplificato presenta aspetti critici in aziende manifatturiere di piccole dimensioni, ad esempio con meno di 40-50 addetti, principalmente per la sovrapposizione dei ruoli rivestiti dai pochi soggetti presenti e per la difficoltà di avere figure sufficientemente indipendenti per le attività di monitoraggio. Questa considerazione non esclude, ovviamente, la possibilità che in particolari situazioni un SGSL come quello qui esemplificato possa essere adottato e mantenuto attivo con buoni risultati.
In aziende che hanno già applicato sistemi di gestione per la qualità o per l’ambiente, non vi saranno difficoltà nell’adattare l’articolazione e formulazione di questo esempio a quella dei sistemi già in uso, per la realizzazione di un sistema di gestione.
... (OMISSIS) ...
IL RESPONSABILE DEL SISTEMA
La realizzazione del sistema di gestione richiede che il datore di lavoro individui un soggetto cui affidare il compito di assicurare che il sistema di gestione sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente. Questo soggetto si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con questi, esaminando i vari argomenti con una visione più orientata “al sistema” rispetto a quella del RSPP.
Sarà il datore di lavoro a valutare l’opportunità:
- di individuare soggetti distinti per ciascuno ruolo, o
- di affidare al RSPP (che deve obbligatoriamente essere designato) anche il ruolo di RSGSL,
o
- se ricoprire direttamente questo ruolo (soluzione che si presenta, peraltro, di più difficile applicabilità).>>
Il S.G.S.L. è una delle componenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
Al riguardo, si riporta qui di seguito il testo dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008:
<<1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ndr.: comma aggiunto dal D.Lgs. n. 106/2009).
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.>>
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica, disponibile nella presente sezione, a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Per scaricare il Decreto, il Documento e la Modulistica clicca qui.
<<Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti>>.
Qui di seguito si riporta uno stralcio delle precisazioni riguardanti il “Manuale del sistema” riportate nel sito Internet dell’INAIL:
<<... Anzitutto occorre ribadire che l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza è un atto assolutamente volontario, non indispensabile per la realizzazione delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, previste dalle norme cogenti applicabili nel nostro Paese.
In quanto atto volontario resta nella libera determinazione del datore di lavoro o dei vertici aziendali la scelta sulle modalità di realizzazione ed applicazione del sistema di gestione.
Le Linee Guida UNI-INAIL sono un valido strumento di aiuto nella definizione di un sistema di gestione SSL e sono state utilizzate come riferimento nella predisposizione di questo manuale del sistema.
Il grado di articolazione e complessità di un SGSL non può prescindere dalla dimensione e dal tipo di azienda che lo adotta. Per questo motivo il presente manuale rappresenta un esempio di applicazione di un SGSL adatto ad aziende manifatturiere di medie dimensioni, sufficientemente strutturate ed articolate. L’applicazione di un SGSL come quello qui esemplificato presenta aspetti critici in aziende manifatturiere di piccole dimensioni, ad esempio con meno di 40-50 addetti, principalmente per la sovrapposizione dei ruoli rivestiti dai pochi soggetti presenti e per la difficoltà di avere figure sufficientemente indipendenti per le attività di monitoraggio. Questa considerazione non esclude, ovviamente, la possibilità che in particolari situazioni un SGSL come quello qui esemplificato possa essere adottato e mantenuto attivo con buoni risultati.
In aziende che hanno già applicato sistemi di gestione per la qualità o per l’ambiente, non vi saranno difficoltà nell’adattare l’articolazione e formulazione di questo esempio a quella dei sistemi già in uso, per la realizzazione di un sistema di gestione.
... (OMISSIS) ...
IL RESPONSABILE DEL SISTEMA
La realizzazione del sistema di gestione richiede che il datore di lavoro individui un soggetto cui affidare il compito di assicurare che il sistema di gestione sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente. Questo soggetto si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con questi, esaminando i vari argomenti con una visione più orientata “al sistema” rispetto a quella del RSPP.
Sarà il datore di lavoro a valutare l’opportunità:
- di individuare soggetti distinti per ciascuno ruolo, o
- di affidare al RSPP (che deve obbligatoriamente essere designato) anche il ruolo di RSGSL,
o
- se ricoprire direttamente questo ruolo (soluzione che si presenta, peraltro, di più difficile applicabilità).>>
Il S.G.S.L. è una delle componenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
Al riguardo, si riporta qui di seguito il testo dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008:
<<1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ndr.: comma aggiunto dal D.Lgs. n. 106/2009).
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.>>
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica, disponibile nella presente sezione, a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Per scaricare il Decreto, il Documento e la Modulistica clicca qui.