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L'accesso civico disciplinato dall'art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Per "accesso civico" si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web, alla sezione "Amministrazione trasparente".
Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. oltre).
La Società ha adottato uno specifico "Regolamento per l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'accesso civico" (cliccare qui per scaricare il documento in formato PDF).
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede quanto segue:
<<1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. >>
Che cos’è l’accesso civico?
Con la norma sopra richiamata il legislatore ha introdotto la nozione di “accesso civico”, termine con il quale si definisce il diritto, offerto a chiunque, di chiedere e ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013.
Questa forma di tutela: (i) è gratuita, (ii) non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, (iii) non deve essere motivata e (iv) va avanzata al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come esercitare il diritto di accesso civico
La richiesta di esercizio del diritto di accesso civico:
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via e-mail, all’indirizzo ________________@_______ (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando presso gli uffici della Società in ________________, via/piazza ________________, n. _____, il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Per i moduli delle istanze vedi oltre ("Istanze per il diritto di accesso civico").
Responsabili e indirizzi
Il "responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" è il:
Modulistica
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:
Per "accesso civico" si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web, alla sezione "Amministrazione trasparente".
Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. oltre).
La Società ha adottato uno specifico "Regolamento per l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'accesso civico" (cliccare qui per scaricare il documento in formato PDF).
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede quanto segue:
<<1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. >>
Che cos’è l’accesso civico?
Con la norma sopra richiamata il legislatore ha introdotto la nozione di “accesso civico”, termine con il quale si definisce il diritto, offerto a chiunque, di chiedere e ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013.
Questa forma di tutela: (i) è gratuita, (ii) non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, (iii) non deve essere motivata e (iv) va avanzata al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come esercitare il diritto di accesso civico
La richiesta di esercizio del diritto di accesso civico:
- è gratuita;
- non deve essere motivata;
- può essere presentata, con le modalità sotto indicate, al "responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" (istituito ai sensi del Regolamento aziendale citato - v. oltre);
- in caso di inadempienza o ritardo da parte di detto responsabile, si può presentare una nuova istanza al "responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" della Società (titolare del cd. "potere sostitutivo" - v. oltre), mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto (v. oltre).
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:
• in allegato, via e-mail, all’indirizzo ________________@_______ (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando presso gli uffici della Società in ________________, via/piazza ________________, n. _____, il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Per i moduli delle istanze vedi oltre ("Istanze per il diritto di accesso civico").
Responsabili e indirizzi
Il "responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" è il:
- _____________________ (cliccare qui per scaricare la relativa delega in formato PDF).
- …………………..
- _____________________ - Responsabile della trasparenza (cliccare qui per scaricare l'atto di nomina).
- ………..
Modulistica
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:
- Istanza per la richiesta di accesso civico (cliccare qui per scaricare il modulo in formato PDF);
- Istanza per la richiesta di potere sostitutivo (cliccare qui per scaricare il modulo in formato PDF).